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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 28784/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, accogliendo l'appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli di applicazione degli arresti domiciliari, a seguito dell'interrogatorio di garanzia, in relazione ai reati di estorsione aggravata, estorsione tentata, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, cessione di sostanza stupefacente.

1.1. In relazione a tali addebiti, [OSCURATO:PERSONA] era stato inizialmente colpito da ordinanza di, custodia cautelare in carcere (applicata in data06/02/2026), confermata dal Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza emessa in data 06/03/2026.

1.2. Nelle more della decisione sulla richiesta di riesame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli ha tuttavia sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, valorizzando le spiegazioni fornite da Rapenani nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ritenute sostanzialmente ammissive e sintomatiche di resipiscenza.

1.3. Il Pubblico ministero ha proposto appello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli e, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha accolto l'appello, ripristinando la misura cautelare della custodia in carcere, sospendendo l'esecutività della decisione ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. 2.

Avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari.

Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, pur in assenza di fatti sopravvenuti, il Tribunale ha desunto il rischio che [OSCURATO:PERSONA] possa intimidire la persona offesa, nonostante si trovi agli arresti domiciliari da oltre due mesi senza che questo sia avvenuto, a riprova dell'adeguatezza della misura cautelare in atto.

3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, per genericità e, comunque, per manifesta infondatezza.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico e comunque presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

2. Premesso che, in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di 2cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno giustificato l'aggravamento della misura e che nella specie non è contestata la gravità indiziaria, l'ordinanza impugnata ha correttamente desunto la particolare pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] dall'apprezzamento prognostico di fatti oggettivi quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e la sua condotta processuale.

2.1. Il Tribunale di Roma, con motivazione congrua e completa, ha dato atto che i delitti contestati in via provvisoria all'indagato si collocano nel contesto del mancato pagamento di debiti di droga tale da avere determinato il venditore, [OSCURATO:PERSONA], a gravi minacce ai danni di un assuntore abituale di stupefacenti con richieste estorsive non episodiche, con uso di armi (anche con arma comune da sparo) e proseguite, nonostante le denunce della persona offesa e il conseguente coinvolgimento nella vicenda delle forze di pubblica sicurezza.

Tali elementi di fatto, non oggetto di contestazione, hanno determinato il Collegio a ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari nel loro massimo grado, soprattutto a tutela della persona offesa, apprezzando la personalità di [OSCURATO:PERSONA], i suoi precedenti specifici (per lesioni personali, armi e per violazione della legge sugli stupefacenti), la non .occasionalità delle condotte estorsive e la condotta processuale tenuta.

2.2. A detto ultimo riguardo, il provvedimento impugnato ha dato conto come l'attenuazione della misura cautelare fosse avvenuta, da parte del Gip, valorizzando "la resipiscenza mostrata dall'indagato e le spiegazioni fornite" (pag. 2).

Tuttavia, il Tribunale, con motivazione congrua, ha ritenuto che il contegno dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere interpretato nel senso indicato dal primo giudice.

Il Tribunale ha negato di potere ricavare da detto contegno dichiarativo elementi utili a ravvisare una qualche resipiscenza di [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo si era, in realtà, limitato a rendere spontanee dichiarazioni nelle quali il giudice avrebbe erroneamente scorto un'ipotetica ammissione degli addebiti circa la richiesta di somme di denaro ed una forma di resipiscenza che, al contrario, non risultava dagli atti.

In senso contrario, il Tribunale ha rilevato che l'indagato si è limitato ad ammettere una circostanza oggettiva e neutra, cioè l'invio di messaggi alla persona offesa, senza spiegare né la causale del prestito, né le persone per le quali aveva svolto l'attività di intermediazione; il Tribunale ha inoltre ritenuto che il ricorrente non abbia mostrato alcuna resipiscenza, essendosi limitato a dichiarare di essere nervoso per problemi personali e di non avere usato né armi, né violenza.

In tal modo, il provvedimento impugnato ha effettuato una valutazione "di 3fatto", diversa da quella proposta dal primo giudice.

Tuttavia, tale diversa valutazione "di fatto" è supportata da argomenti che risultano coerenti rispetto agli elementi investigativi raccolti: il Tribunale, valorizzando il quadro indiziario, per come ricostruito alle pagine da 3 a 5, ha dato conto della particolare pericolosità dell'indagato.

2.3. La sussistenza di esigenze cautelari di intensità tale da imporre l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere risulta dunque congruamente argomentata (pag. 5-6 del provvedimento impugnato) dalla negativa considerazione delle gravi modalità dei fatti, commessi nonostante precedenti denunce della persona offesa e nonostante l'intervento delle forze di polizia e di precedenti penali di indole specifica (avendo il ricorrente un precedente penale per stupefacenti, armi e per lesioni).

Il Tribunale ha valorizzato anche l'esistenza di legami criminali con altre persone gravitanti nel territorio, che potrebbero ulteriormente esercitare, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], forza intimidatrice nei confronti della persona offesa.

2.4. Ne discende che il Tribunale, sul punto che viene qui in rilievo, ha sviluppato una motivazione congrua, coerente con i principi affermati al riguardo da questa Corte di legittimità, in ordine all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo cui non è richiesta la prova dell'imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma deve permanere la situazione di fatto che ha reso possibile, o comunque ha agevolato, la commissione del delitto per cui si procede in ragione delle peculiarità del caso di specie (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891).

3. L'ulteriore argomento evocato nel ricorso è quello che intende valorizzare il tempo decorso tra l'affievolimento della misura cautelare e la decisione del Tribunale del Riesame: in tale lasso di tempo non risulta che il ricorrente abbia violato la misura o commesso reati.

Si tratta di circostanza che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe la concreta adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari.

3.1. Al riguardo, il Procuratore generale, nella requisitoria, osserva che tale impostazione «vede il motivo del ricorso censurare l'omessa valutazione di circostanze successive alla sostituzione della misura oggetto di impugnazione»; sicché - di esse - il Tribunale di Roma, vincolato al devolutum, non avrebbe comunque potuto tenere conto.

3.2. Al netto di tale pertinente osservazione del Procuratore generale, si deve peraltro evidenziare che il Tribunale di Roma ha ritenuto - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - che tale profilo non sia tale da sovvertire il giudizio di necessità di applicazione della misura cautelare della custodia in 4carcere: da un lato, il Tribunale ha escluso possa essere attribuito rilievo alla circostanza che nel corso dell'esecuzione degli arresti domiciliari la misura sia stata rispettata, costituendo un obbligo di legge, alla cui violazione consegue l'aggravamento; dall'altro lato, il Tribunale ha - con giudizio di fatto - ritenuto che il lasso di tempo decorso sia eccessivamente breve «per potere essere considerato rilevante ai fini di una attenuazione del pericolo di reiterazione del reato, anche considerata la tratteggiata personalità del ricorrente»; infine, il Tribunale ha evidenziato come la misura della custodia in carcere si rivela necessaria per impedire che, giovandosi dei contatti con il territorio, il ricorrente possa reiterare il reato, eventualmente valendosi dell'intervento di terzi.

3.3. Anche sotto tale profilo, dunque, il provvedimento impugnato ha effettuato una valutazione "di fatto", che, essendo sorretta da un percorso giustificativo immune da travisamenti o vizi logici, è sottratta al sindacato di legittimità.

4. Il ricorso è dunque inammissibile.

Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, accogliendo l'appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli di applicazione degli arresti domiciliari, a seguito dell'interrogatorio di garanzia, in relazione ai reati di estorsione aggravata, estorsione tentata, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, cessione di sostanza stupefacente. 1.1. In relazione a tali addebiti, [OSCURATO:PERSONA] era stato inizialmente colpito da ordinanza di, custodia cautelare in carcere (applicata in data06/02/2026), confermata dal Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza emessa in data 06/03/2026. 1.2. Nelle more della decisione sulla richiesta di riesame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli ha tuttavia sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, valorizzando le spiegazioni fornite da Rapenani nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ritenute sostanzialmente ammissive e sintomatiche di resipiscenza. 1.3. Il Pubblico ministero ha proposto appello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli e, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha accolto l'appello, ripristinando la misura cautelare della custodia in carcere, sospendendo l'esecutività della decisione ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, pur in assenza di fatti sopravvenuti, il Tribunale ha desunto il rischio che [OSCURATO:PERSONA] possa intimidire la persona offesa, nonostante si trovi agli arresti domiciliari da oltre due mesi senza che questo sia avvenuto, a riprova dell'adeguatezza della misura cautelare in atto. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, per genericità e, comunque, per manifesta infondatezza. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e comunque presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2. Premesso che, in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di 2cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno giustificato l'aggravamento della misura e che nella specie non è contestata la gravità indiziaria, l'ordinanza impugnata ha correttamente desunto la particolare pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] dall'apprezzamento prognostico di fatti oggettivi quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e la sua condotta processuale. 2.1. Il Tribunale di Roma, con motivazione congrua e completa, ha dato atto che i delitti contestati in via provvisoria all'indagato si collocano nel contesto del mancato pagamento di debiti di droga tale da avere determinato il venditore, [OSCURATO:PERSONA], a gravi minacce ai danni di un assuntore abituale di stupefacenti con richieste estorsive non episodiche, con uso di armi (anche con arma comune da sparo) e proseguite, nonostante le denunce della persona offesa e il conseguente coinvolgimento nella vicenda delle forze di pubblica sicurezza. Tali elementi di fatto, non oggetto di contestazione, hanno determinato il Collegio a ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari nel loro massimo grado, soprattutto a tutela della persona offesa, apprezzando la personalità di [OSCURATO:PERSONA], i suoi precedenti specifici (per lesioni personali, armi e per violazione della legge sugli stupefacenti), la non .occasionalità delle condotte estorsive e la condotta processuale tenuta. 2.2. A detto ultimo riguardo, il provvedimento impugnato ha dato conto come l'attenuazione della misura cautelare fosse avvenuta, da parte del Gip, valorizzando "la resipiscenza mostrata dall'indagato e le spiegazioni fornite" (pag. 2). Tuttavia, il Tribunale, con motivazione congrua, ha ritenuto che il contegno dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere interpretato nel senso indicato dal primo giudice. Il Tribunale ha negato di potere ricavare da detto contegno dichiarativo elementi utili a ravvisare una qualche resipiscenza di [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo si era, in realtà, limitato a rendere spontanee dichiarazioni nelle quali il giudice avrebbe erroneamente scorto un'ipotetica ammissione degli addebiti circa la richiesta di somme di denaro ed una forma di resipiscenza che, al contrario, non risultava dagli atti. In senso contrario, il Tribunale ha rilevato che l'indagato si è limitato ad ammettere una circostanza oggettiva e neutra, cioè l'invio di messaggi alla persona offesa, senza spiegare né la causale del prestito, né le persone per le quali aveva svolto l'attività di intermediazione; il Tribunale ha inoltre ritenuto che il ricorrente non abbia mostrato alcuna resipiscenza, essendosi limitato a dichiarare di essere nervoso per problemi personali e di non avere usato né armi, né violenza. In tal modo, il provvedimento impugnato ha effettuato una valutazione "di 3fatto", diversa da quella proposta dal primo giudice. Tuttavia, tale diversa valutazione "di fatto" è supportata da argomenti che risultano coerenti rispetto agli elementi investigativi raccolti: il Tribunale, valorizzando il quadro indiziario, per come ricostruito alle pagine da 3 a 5, ha dato conto della particolare pericolosità dell'indagato. 2.3. La sussistenza di esigenze cautelari di intensità tale da imporre l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere risulta dunque congruamente argomentata (pag. 5-6 del provvedimento impugnato) dalla negativa considerazione delle gravi modalità dei fatti, commessi nonostante precedenti denunce della persona offesa e nonostante l'intervento delle forze di polizia e di precedenti penali di indole specifica (avendo il ricorrente un precedente penale per stupefacenti, armi e per lesioni). Il Tribunale ha valorizzato anche l'esistenza di legami criminali con altre persone gravitanti nel territorio, che potrebbero ulteriormente esercitare, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], forza intimidatrice nei confronti della persona offesa. 2.4. Ne discende che il Tribunale, sul punto che viene qui in rilievo, ha sviluppato una motivazione congrua, coerente con i principi affermati al riguardo da questa Corte di legittimità, in ordine all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo cui non è richiesta la prova dell'imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma deve permanere la situazione di fatto che ha reso possibile, o comunque ha agevolato, la commissione del delitto per cui si procede in ragione delle peculiarità del caso di specie (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891). 3. L'ulteriore argomento evocato nel ricorso è quello che intende valorizzare il tempo decorso tra l'affievolimento della misura cautelare e la decisione del Tribunale del Riesame: in tale lasso di tempo non risulta che il ricorrente abbia violato la misura o commesso reati. Si tratta di circostanza che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe la concreta adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari. 3.1. Al riguardo, il Procuratore generale, nella requisitoria, osserva che tale impostazione «vede il motivo del ricorso censurare l'omessa valutazione di circostanze successive alla sostituzione della misura oggetto di impugnazione»; sicché - di esse - il Tribunale di Roma, vincolato al devolutum, non avrebbe comunque potuto tenere conto. 3.2. Al netto di tale pertinente osservazione del Procuratore generale, si deve peraltro evidenziare che il Tribunale di Roma ha ritenuto - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - che tale profilo non sia tale da sovvertire il giudizio di necessità di applicazione della misura cautelare della custodia in 4carcere: da un lato, il Tribunale ha escluso possa essere attribuito rilievo alla circostanza che nel corso dell'esecuzione degli arresti domiciliari la misura sia stata rispettata, costituendo un obbligo di legge, alla cui violazione consegue l'aggravamento; dall'altro lato, il Tribunale ha - con giudizio di fatto - ritenuto che il lasso di tempo decorso sia eccessivamente breve «per potere essere considerato rilevante ai fini di una attenuazione del pericolo di reiterazione del reato, anche considerata la tratteggiata personalità del ricorrente»; infine, il Tribunale ha evidenziato come la misura della custodia in carcere si rivela necessaria per impedire che, giovandosi dei contatti con il territorio, il ricorrente possa reiterare il reato, eventualmente valendosi dell'intervento di terzi. 3.3. Anche sotto tale profilo, dunque, il provvedimento impugnato ha effettuato una valutazione "di fatto", che, essendo sorretta da un percorso giustificativo immune da travisamenti o vizi logici, è sottratta al sindacato di legittimità. 4. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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