Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14776/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BONORA Marzia e BONORA Laura ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che le aveva riconosciute colpevoli del reato di furto in concorso di un portafoglio all'interno di esercizio commerciale e, con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 dichiarata equivalente alla circostanza aggravante del numero di persone e alla recidiva, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia.

2. Le ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabillità fondata sul riconoscimento foto- grafico operato dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari e non confermato in sede dibattimentale, evidenziando le aporie della te- stimonianza assunta e alcune incongruenze nella formazione dell'album fotografico utilizzato per il riconoscimento.

Con una seconda articolazione denunciano difetto di motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante del nu- mero delle persone, atteso che una delle tre asserite concorrenti nel reato era rimasta defilata e non risultava avere preso parte al furto.

Con una terza articolazione lamentano difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto in fatto, generici, privi cli confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomenta- zioni poste a fondamento della decisione.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giu- dizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. '.[Manifestamente infondata è la censura concernente l'affermazione di responsabilità, avendo il giudice di appello evidenziato, con iter logico giuridico esente da rilievi critici, l'attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa e la non decisività delle titubanze manifestate dal teste in sede di esame testimoniale.

Il giudice di appello ha ritenuto, con motivazione coerente, lineare e non affetta da palesi contraddittorietà, che al riconoscimento fotografico operato con assoluta certezza nel corso delle indagini, si aggiungono gli elementi di conforto costituiti dalla de- scrizione della giovane che l'aveva distratta, operata dalla persona of- fesa, dalla coerenza del riconoscimento con le immagini che ritraggono la ricorrente al momento del riconoscimento, dal fatto che l'individua- zione fotograficaSQ. stata confortata dalla testimonianza dell'operatore di PG che pure aveva visionato le immagini e che pure aveva riconosciuto la BONORA come la giovane che aveva distratto la persona offesa e che egli conosceva per ragioni di servizio (precedenti condotte probatorie) e dal fatto che le immagini visionate dal teste persona offesa in sede di- battimentale erano in bianco e nero, scure e "diverse" da quelle esami- nate nel riconoscimento fotografico.

A tale proposito il S.C. accorda ri- lievo probatorio pieno anche al riconoscimento fotografico operato dalla persona informata dei fatti nel corso delle indagini preliminari, attribuen- dogli forza dimostrativa anche se non seguito da una ricognizione per- sonale in sede dibattimentale (sez.2,, 7.5.2019 n.20489, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275585; sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.28391, Cena e altri, Rv.270181; sez.5, 12.10.2016, D.B., Rv.268860), in quanto il riconoscimento interviene sulla base di una elaborazione di una percezione della persona chiamata ad operarlo e pertanto lo stesso costituisce manifestazione riproduttiva, attraverso la dichiarazione, di una percezione visiva, che pertanto può essere recuperata nella dialettica dibattimentale.

Il giudice di appello ha poi fornito adeguato corredo motivazionale alle incongruenze palesate dal teste, chiamata a rinnovare il riconoscimento, in sede dibattimentale. 3.2 Le censure concernenti la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.5 e il mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche sono parimenti manifestamente infondate, in quanto in fatto e prive di rilievo critico.

Il giudice distrettuale ha correttamente rappresentato, in accordo alle dichiarazioni dei testi e bile immagini della ripresa a circuito chiuso che tre erano le donne che avevano circon- dato la persona offesa e che quella rimasta in disparte, mentre la persona offesa veniva distratta dalle altre due, era quella che si era verosimil- mente appropriata del portafoglio riposto all'interno del carrello.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche il giudice distrettuale ha evidenziato come la esclusione fosse fondata sulla natura e la rilevanza dei precedenti penali, su una condotta abituale e professionale partico- larmente insidiosa e decettiva e per l'assenza di profili di meritevolezza, a fronte di condotta processuale improntata a totale disinteresse del giu- dizio.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale nell'escludere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BONORA Marzia e BONORA Laura ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che le aveva riconosciute colpevoli del reato di furto in concorso di un portafoglio all'interno di esercizio commerciale e, con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 dichiarata equivalente alla circostanza aggravante del numero di persone e alla recidiva, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia. 2. Le ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabillità fondata sul riconoscimento foto- grafico operato dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari e non confermato in sede dibattimentale, evidenziando le aporie della te- stimonianza assunta e alcune incongruenze nella formazione dell'album fotografico utilizzato per il riconoscimento. Con una seconda articolazione denunciano difetto di motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante del nu- mero delle persone, atteso che una delle tre asserite concorrenti nel reato era rimasta defilata e non risultava avere preso parte al furto. Con una terza articolazione lamentano difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto in fatto, generici, privi cli confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomenta- zioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giu- dizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. '.[Manifestamente infondata è la censura concernente l'affermazione di responsabilità, avendo il giudice di appello evidenziato, con iter logico giuridico esente da rilievi critici, l'attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa e la non decisività delle titubanze manifestate dal teste in sede di esame testimoniale. Il giudice di appello ha ritenuto, con motivazione coerente, lineare e non affetta da palesi contraddittorietà, che al riconoscimento fotografico operato con assoluta certezza nel corso delle indagini, si aggiungono gli elementi di conforto costituiti dalla de- scrizione della giovane che l'aveva distratta, operata dalla persona of- fesa, dalla coerenza del riconoscimento con le immagini che ritraggono la ricorrente al momento del riconoscimento, dal fatto che l'individua- zione fotograficaSQ. stata confortata dalla testimonianza dell'operatore di PG che pure aveva visionato le immagini e che pure aveva riconosciuto la BONORA come la giovane che aveva distratto la persona offesa e che egli conosceva per ragioni di servizio (precedenti condotte probatorie) e dal fatto che le immagini visionate dal teste persona offesa in sede di- battimentale erano in bianco e nero, scure e "diverse" da quelle esami- nate nel riconoscimento fotografico. A tale proposito il S.C. accorda ri- lievo probatorio pieno anche al riconoscimento fotografico operato dalla persona informata dei fatti nel corso delle indagini preliminari, attribuen- dogli forza dimostrativa anche se non seguito da una ricognizione per- sonale in sede dibattimentale (sez.2,, 7.5.2019 n.20489, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275585; sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.28391, Cena e altri, Rv.270181; sez.5, 12.10.2016, D.B., Rv.268860), in quanto il riconoscimento interviene sulla base di una elaborazione di una percezione della persona chiamata ad operarlo e pertanto lo stesso costituisce manifestazione riproduttiva, attraverso la dichiarazione, di una percezione visiva, che pertanto può essere recuperata nella dialettica dibattimentale. Il giudice di appello ha poi fornito adeguato corredo motivazionale alle incongruenze palesate dal teste, chiamata a rinnovare il riconoscimento, in sede dibattimentale. 3.2 Le censure concernenti la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.5 e il mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche sono parimenti manifestamente infondate, in quanto in fatto e prive di rilievo critico. Il giudice distrettuale ha correttamente rappresentato, in accordo alle dichiarazioni dei testi e bile immagini della ripresa a circuito chiuso che tre erano le donne che avevano circon- dato la persona offesa e che quella rimasta in disparte, mentre la persona offesa veniva distratta dalle altre due, era quella che si era verosimil- mente appropriata del portafoglio riposto all'interno del carrello. Quanto alle circostanze attenuanti generiche il giudice distrettuale ha evidenziato come la esclusione fosse fondata sulla natura e la rilevanza dei precedenti penali, su una condotta abituale e professionale partico- larmente insidiosa e decettiva e per l'assenza di profili di meritevolezza, a fronte di condotta processuale improntata a totale disinteresse del giu- dizio. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale nell'escludere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 14776/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris