CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 27172/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 5 novembre 2021 la Corte d'Appello di Napoli dichiarava l'inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 21 ottobre 2013 dal Tribunale di Napoli, con la quale lo stesso Langella era stato dichiarato colpevole del delitto di ricettazione e condannato alle pene di legge. 2. Riteneva la Corte che l'appello fosse estremamente generico, non essendo stati esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. 3. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo, con il quale deduceva erronea applicazione degli artt.125, comma 3, 581 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché omessa motivazione. Osservava che l'appello era stato proposto in data 16 gennaio 2014 e assumeva che errando la Corte territoriale aveva valutato i requisiti dell'atto alla luce della novella intervenuta con la legge n. 103/2017, che al momento della presentazione dell'impugnazione non era ancora in vigore, e in particolare non era in vigore l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., a tenore del quale l'impugnazione doveva contenere l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. Deduceva inoltre che l'ordinanza impugnata era priva di motivazione, essendosi limitata a denunciare la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. senza effettuare un preciso esame dell'atto di appello, con il quale, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, la difesa aveva contrastato l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, in particolare dolendosi della valutazione delle dichiarazioni del teste Zito, giudicate poco credibili, nonché della mancata riduzione della pena connessa alla scelta del rito abbreviato. Assumeva infine che la Corte d'Appello, con l'ordinanza impugnata, aveva in realtà effettuato una valutazione di manifesta infondatezza dell'atto di appello, ciò che le era precluso, essendo tale valutazione riservata al giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Risulta corretta l'osservazione del ricorrente secondo la quale l'art. 581 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, non è applicabile all'atto di appello di cui ai discute, essendo stato, tale atto, depositato in epoca anteriore all'entrata in vigore della suddetta disposizione, e precisamente in data 16 gennaio 2014. Ed invero, ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. — nella versione introdotta dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui l'impugnazione si propone, a pena di inammissibilità, con atto che contiene l'enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - occorre far riferimento alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità del gravame, sicché la nuova disposizione non trova applicazione con riguardo ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore (v., ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 7982 del 11/02/2021, Lamura, Rv. 280599 - 01) Deve peraltro osservarsi che l'ordinanza impugnata non ha reso puntuale motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, essendosi limitata ad affermare, in maniera del tutto generica, che "non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata", ciò a fronte di un atto di gravame con la quale erano state rassegnate specifiche doglianze in punto di valutazione della prova testimoniale e di trattamento sanzionatorio. Ricorre, pertanto, il vizio di motivazione denunciato. Non è inutile, infine, rammentare che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (v., ex plurimis, Sez. 5, 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01). 2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appell