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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16479/2026

Testo disponibile della fonte

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x lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, giusta procura stesa a margine del controricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec;- controricorrente -avversola sentenza n. 149, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 9.1.2025;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 9968/2025Numero sezionale 4362/2026Numero di raccolta generale 16479/2026Data pubblicazione 27/05/20261.

L’Agenzia delle Entrate svolgeva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],consolidata del gruppo ‘Orizzonte’ facente capo alla consolidante FuturaSrl ed attiva nel settore della ristorazione, verifiche fiscali applicando ilc.d. spesometro integrato.

Ritenuto accertato il conseguimento di unmaggior reddito, in conseguenza della indeducibilità di alcuni costi,notificava alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA], ai fini Ires, l’avviso diaccertamento n.

TKF0E1601701261 con riferimento all’anno 2015.2.

Le contribuenti impugnavano l’atto impositivo, innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Latina, proponendo plurime censureprocedimentali e di merito, e contestando pure la decadenzadell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesatributaria.

La CTP riteneva infondate le difese delle società, procedimentalie di merito, e rigettava il loro ricorso.3.

Le contribuenti spiegavano appello avverso la decisione di primogrado, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,insistendo nelle loro critiche procedimentali e di merito.

La Corte digiustizia tributaria regionale riteneva che l’Amministrazione finanziariafosse decaduta dal potere di esercitare la pretesa tributaria, riformavaperciò la decisione dei primi giudici ed annullava l’avviso di accertamento.4.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avversola pronuncia adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo diimpugnazione.

La contribuente [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso, edha pure depositato memoria.Ragioni della decisione1.

Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazionedell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 5, comma 3 bis del D.Lgs. n.218 del 1997 e dell’art. 157 del Dl n. 34 del 2020, come conv., per avereil giudice dell’appello erroneamente ritenuto decaduta l’Amministrazionefinanziaria dal potere di esercitare la pretesa tributaria per non avereNumero registro generale 9968/2025Numero sezionale 4362/2026Numero di raccolta generale 16479/2026Data pubblicazione 27/05/2026‘emesso’ l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2020, ai sensidell’art. 157 del Dl n. 34 del 2020, mentre in realtà risultava applicabile ildifferimento del termine di decadenza di cui all’art. 5, comma 3 bis, delD.Lgs. n. 218 del 1997, vertendosi in ipotesi in cui era stato comunicatol’invito al contraddittorio, ed il termine di decadenza differito di 120 giorniè stato rispettato, essendo stato notificato l’atto impositivo il [OSCURATO:DATA_NASCITA],risultando irrilevante che l’invito al contraddittorio risultasse nonobbligatorio.2.

Non vi sono le condizioni perché il motivo di ricorso sia esaminatonel merito in questa sede.Nei gradi di merito del processo, infatti, sono state parti del giudiziosia la [OSCURATO:PERSONA] (consolidata), sia la [OSCURATO:PERSONA] (consolidante), e le decisionisono state emesse nei confronti di entrambe.

Sussiste tra consolidante econsolidata il rapporto di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. 5.11.2019, n.28356), e comunque risulta integrato il litisconsorzio processuale.L’Amministrazione finanziaria, però, nell’introdurre il ricorso percassazione lo ha intestato e notificato alla sola [OSCURATO:PERSONA].Occorre pertanto disporre l’integrazione del contraddittorio in favoredella consolidante [OSCURATO:PERSONA], da effettuarsi a cura della parte più diligente(cfr. Cass. 1°.10.2009, n. 21073).La Corte di Cassazione, P.Q.Mrilevata la violazione del litisconsorzio, dispone l’integrazione delcontraddittorio in favore della [OSCURATO:PERSONA], a cura della parte più diligente,che vi provvederà entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazionedella presente ordinanza, ed in conseguenza dispone il rinvio del giudizio anuovo ruolo.Così deciso in Roma, il 21.5.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
x lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, giusta procura stesa a margine del controricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec;- controricorrente -avversola sentenza n. 149, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 9.1.2025;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 9968/2025Numero sezionale 4362/2026Numero di raccolta generale 16479/2026Data pubblicazione 27/05/20261. L’Agenzia delle Entrate svolgeva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],consolidata del gruppo ‘Orizzonte’ facente capo alla consolidante FuturaSrl ed attiva nel settore della ristorazione, verifiche fiscali applicando ilc.d. spesometro integrato. Ritenuto accertato il conseguimento di unmaggior reddito, in conseguenza della indeducibilità di alcuni costi,notificava alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA], ai fini Ires, l’avviso diaccertamento n. TKF0E1601701261 con riferimento all’anno 2015.2. Le contribuenti impugnavano l’atto impositivo, innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Latina, proponendo plurime censureprocedimentali e di merito, e contestando pure la decadenzadell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesatributaria. La CTP riteneva infondate le difese delle società, procedimentalie di merito, e rigettava il loro ricorso.3. Le contribuenti spiegavano appello avverso la decisione di primogrado, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,insistendo nelle loro critiche procedimentali e di merito. La Corte digiustizia tributaria regionale riteneva che l’Amministrazione finanziariafosse decaduta dal potere di esercitare la pretesa tributaria, riformavaperciò la decisione dei primi giudici ed annullava l’avviso di accertamento.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avversola pronuncia adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo diimpugnazione. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso, edha pure depositato memoria.Ragioni della decisione1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazionedell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 5, comma 3 bis del D.Lgs. n.218 del 1997 e dell’art. 157 del Dl n. 34 del 2020, come conv., per avereil giudice dell’appello erroneamente ritenuto decaduta l’Amministrazionefinanziaria dal potere di esercitare la pretesa tributaria per non avereNumero registro generale 9968/2025Numero sezionale 4362/2026Numero di raccolta generale 16479/2026Data pubblicazione 27/05/2026‘emesso’ l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2020, ai sensidell’art. 157 del Dl n. 34 del 2020, mentre in realtà risultava applicabile ildifferimento del termine di decadenza di cui all’art. 5, comma 3 bis, delD.Lgs. n. 218 del 1997, vertendosi in ipotesi in cui era stato comunicatol’invito al contraddittorio, ed il termine di decadenza differito di 120 giorniè stato rispettato, essendo stato notificato l’atto impositivo il [OSCURATO:DATA_NASCITA],risultando irrilevante che l’invito al contraddittorio risultasse nonobbligatorio.2. Non vi sono le condizioni perché il motivo di ricorso sia esaminatonel merito in questa sede.Nei gradi di merito del processo, infatti, sono state parti del giudiziosia la [OSCURATO:PERSONA] (consolidata), sia la [OSCURATO:PERSONA] (consolidante), e le decisionisono state emesse nei confronti di entrambe. Sussiste tra consolidante econsolidata il rapporto di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. 5.11.2019, n.28356), e comunque risulta integrato il litisconsorzio processuale.L’Amministrazione finanziaria, però, nell’introdurre il ricorso percassazione lo ha intestato e notificato alla sola [OSCURATO:PERSONA].Occorre pertanto disporre l’integrazione del contraddittorio in favoredella consolidante [OSCURATO:PERSONA], da effettuarsi a cura della parte più diligente(cfr. Cass. 1°.10.2009, n. 21073).La Corte di Cassazione, P.Q.Mrilevata la violazione del litisconsorzio, dispone l’integrazione delcontraddittorio in favore della [OSCURATO:PERSONA], a cura della parte più diligente,che vi provvederà entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazionedella presente ordinanza, ed in conseguenza dispone il rinvio del giudizio anuovo ruolo.Così deciso in Roma, il 21.5.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro
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