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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 09479/2022

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nte ORDINANZA slil ricorso 24081/2020 proposto da: "Gl()N[ CAN113:\NI A, rappresentata difesa - -[OSCURATO:PERSONA] I_ \SCIO e con domicilio eletto in Roma, via Poli 29, presso l'ufficio di rappresentanza della Regione Campania - ricorrente - Contro R. \GUC(.1 GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall 'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. \ RI.1 C. \LESSANDRINI, in via [OSCURATO:PERSONA] 2 - contoricorrente- avverso la sentenza n. 6501/2019 della CORTE D 'API)] Th1,0 di \P( )l depositata il 7/1/2020, NRG 1288/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'ATO ii 1 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Napoli, riformando la sentenza di rigetto della domanda pronunciata dal Tribunale della stessa città, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all'inquadramento giuridico ed economico nel livello dirigenziale l^ civalifica funzionale del ruolo speciale ad esaurimento ex art. 12 Legge Regione Campania 730/1986 a decorrere dal 18.4.1990 per effetti giuridici e dal maggio 1999 per gli effetti economici, condannando altresì la Regione al pagamento delle differenze retributive maturate;

2. la Regione Campania ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia con tre motivi, resistiti da Ragucci con controricorso;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione e di conseguente inammissibilità dello stesso, proposta in via preliminare dal Ragucci nel proprio controricorso è ffindata ed assorbente;

2. Come esposto nel controricorso la sentenza di appello fu notificata al difensore costituito della Regione Campania in data 13.1.2020;

3. in atti vi è in effetti notifica telematica perfezionata con ricevuta di avvenuta consegna in quella data, con riferimento alla sentenza, Rtc. 2020 n. 24081 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -2- debitamente individuata con il relativo numero ed è presente anche rituale attestazione di conformità delle copie cartacce depositate con gli originali telematici;

4. è dunque evidente che il ricorso per cassazione posto in notifica in data 9.9.2020 è longe d 1111ra tardivo rispetto al termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, co. 2 e 326 c.p.c., spirato il 18.5.2020, pur tenuto conto della sospensione straordinaria per l'emergenza Covid (art. 83, DI 18/2020 e art. 36, c. i , DL 23/2020);

5. all'inammissibilità del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità? .rA.,9*52 , u P.Q.M. 1.a Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 3.000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge ( c-42,,u ILtr„1.1 ;AAA.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato) pari a ciuello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma I -bis, dello) stesso articoli) 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.11.2091.

Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N CANCELLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA slil ricorso 24081/2020 proposto da: "Gl()N[ CAN113:\NI A, rappresentata difesa - -[OSCURATO:PERSONA] I_ \SCIO e con domicilio eletto in Roma, via Poli 29, presso l'ufficio di rappresentanza della Regione Campania - ricorrente - Contro R. \GUC(.1 GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall 'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. \ RI.1 C. \LESSANDRINI, in via [OSCURATO:PERSONA] 2 - contoricorrente- avverso la sentenza n. 6501/2019 della CORTE D 'API)] Th1,0 di \P( )l depositata il 7/1/2020, NRG 1288/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'ATO ii 1 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Napoli, riformando la sentenza di rigetto della domanda pronunciata dal Tribunale della stessa città, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all'inquadramento giuridico ed economico nel livello dirigenziale l^ civalifica funzionale del ruolo speciale ad esaurimento ex art. 12 Legge Regione Campania 730/1986 a decorrere dal 18.4.1990 per effetti giuridici e dal maggio 1999 per gli effetti economici, condannando altresì la Regione al pagamento delle differenze retributive maturate; 2. la Regione Campania ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia con tre motivi, resistiti da Ragucci con controricorso; 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione e di conseguente inammissibilità dello stesso, proposta in via preliminare dal Ragucci nel proprio controricorso è ffindata ed assorbente; 2. Come esposto nel controricorso la sentenza di appello fu notificata al difensore costituito della Regione Campania in data 13.1.2020; 3. in atti vi è in effetti notifica telematica perfezionata con ricevuta di avvenuta consegna in quella data, con riferimento alla sentenza, Rtc. 2020 n. 24081 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- debitamente individuata con il relativo numero ed è presente anche rituale attestazione di conformità delle copie cartacce depositate con gli originali telematici; 4. è dunque evidente che il ricorso per cassazione posto in notifica in data 9.9.2020 è longe d 1111ra tardivo rispetto al termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, co. 2 e 326 c.p.c., spirato il 18.5.2020, pur tenuto conto della sospensione straordinaria per l'emergenza Covid (art. 83, DI 18/2020 e art. 36, c. i , DL 23/2020); 5. all'inammissibilità del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità? .rA.,9*52 , u P.Q.M. 1.a Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 3.000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge ( c-42,,u ILtr„1.1 ;AAA. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato) pari a ciuello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma I -bis, dello) stesso articoli) 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.11.2091. Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N CANCELLERIA
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