CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] à L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in riforma di quella emessa in data 12/12/2019 dal Tribunale di Agrigento, appellata dal Procuratore generale, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 385 c.p. ascrittogli, condannadolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 131bis c.p. dovendosi tener conto - ai fini della particolare tenuità del fatto - che il primo Giudice ha irrogato la pena nel minimo edittale e dovendosi ritenere - in base al favor rei - una brevissima durata dell'allontamanento, del dolo generico e della non abitualità della condotta. Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto per questione di fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità considerando la apprezzabile durata dell'allontanamento senza fornire alcuna giustificazione riscontrata e dichiarando anche il falso ai militari. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore ìl [OSCURATO:PERSONA] o E P IN 4 )