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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:C:2001:456
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61998CJ0390_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-390/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 41 del Trattato CECA, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England and Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]), nella causa dinanzi ad essa pendente tra H. J. [OSCURATO:PERSONA] & Co.

Ltd e

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] of State for Trade and [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4, lett. b) e c), del Trattato CECA e della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 dicembre 1993, n. 3632/93/CECA, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (GU L 329, pag. 12),

LA CORTE,

composta dai sigg.

G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C. Gulmann, A. [OSCURATO:PERSONA], M. Wathelet e

V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O.

Edward, J.-P.

Puissochet (relatore), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: N. Fennelly cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: - per la H. J. [OSCURATO:PERSONA] & Co.

Ltd, dall'avv.

M. Hoskins, barrister, su incarico dello studio legale Eversheds, solicitors; - per la [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti D. Vaughan, QC, e D. [OSCURATO:PERSONA], barrister, su incarico dell'avv.

C. Mehta, solicitor; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti R. Plender, QC, e A. Robertson, barrister; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. N. Khan e P. F. Nemitz, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della H. J. [OSCURATO:PERSONA] & Co.

Ltd, rappresentata dall'avv.

M. Hoskins, della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dagli avv.ti D. Vaughan e D. [OSCURATO:PERSONA], del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla sig.ra R. Magrill, assistita dagli avv.ti R. Plender e A. Robertson, e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig.

K.-D.

Borchardt, in qualità di agente, assistito dall'avv.

N. Khan, barrister, all'udienza del 6 giugno 2000, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 settembre 2000, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 31 luglio 1998, pervenuta in cancelleria il 3 novembre successivo, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England and Wales) ([OSCURATO:PERSONA]), ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 41 del Trattato CECA, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 4, lett. b) e c), del Trattato CECA e della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 dicembre 1993, n. 3632/93/CECA, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (GU L 329, pag. 12). 2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che contrappone la società H. J. [OSCURATO:PERSONA] & Co.

Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede nel [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] of State for Trade and [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] of State»).

Disposizioni comunitarie 3 L'art. 4 del Trattato CECA dispone che: «Sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal presente trattato, nell'interno della Comunità: (...)

b) i provvedimenti o le pratiche che stabiliscano una discriminazione tra produttori, tra acquirenti o tra consumatori, specialmente per quanto concerne le condizioni di prezzo o di consegna e le tariffe di trasporti, e parimenti i provvedimenti e le pratiche che ostacolino la libera scelta del fornitore da parte dell'acquirente;

c) le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma; (...)». 4 La decisione n. 3632/93, applicabile ai periodi di cui trattasi nella causa principale, comunemente denominata «codice degli aiuti all'industria carboniera», autorizza tuttavia, a determinate condizioni e in casi tassativamente elencati, la concessione di sovvenzioni o di aiuti da parte degli Stati membri all'industria carboniera, che sono pertanto considerati come aiuti comunitari compatibili con il buon funzionamento del mercato comune.

Quadro giuridico nazionale 5 [OSCURATO:PERSONA] è un'impresa privata che estrae carbone a cielo aperto.

Essa fa parte della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (associazione nazionale dei concessionari di miniere a cielo aperto; in prosieguo: la «NALOO»), che è presieduta dal sig.

H. [OSCURATO:PERSONA], presidente della [OSCURATO:PERSONA]. 6 Sino al 1994 l'industria carboniera nel [OSCURATO:PERSONA] era disciplinata dal [OSCURATO:PERSONA] (legge sulla nazionalizzazione dell'industria carboniera; in prosieguo: il «CINA») del 1946, che aveva disposto il trasferimento al [OSCURATO:PERSONA], divenuto [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), della proprietà della quasi totalità delle riserve di carbone del [OSCURATO:PERSONA]. 7 Ai sensi del CINA, la [OSCURATO:PERSONA] aveva, salvo eccezioni, il diritto di estrarre e di trasformare il carbone nel [OSCURATO:PERSONA] in via esclusiva.

Peraltro, l'art. 36 del CINA autorizzava la [OSCURATO:PERSONA] ad accordare a terzi, contro il pagamento di un canone, licenze per l'estrazione di carbone a cielo aperto (in prosieguo: le «licenze ex art. 36»). 8 Emanato al fine di privatizzare l'industria carboniera, il [OSCURATO:PERSONA] del 1994 (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») ha creato un nuovo ente regolatore, la [OSCURATO:PERSONA], al quale era stata trasferita dalla [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di tutto il complesso dei giacimenti di carbone, sfruttati e non, a partire dal 31 ottobre 1994, giorno definito come «data della ristrutturazione». [OSCURATO:PERSONA] non dispone tuttavia del diritto di esercitare direttamente attività estrattive e deve attribuire licenze che autorizzano l'attività di sfruttamento del carbone e ne definiscono le condizioni nonché accordare concessioni relative ai diversi diritti patrimoniali necessari.

La stessa ha il diritto di esigere canoni quale corrispettivo di dette licenze e concessioni.

Dato che i canoni relativi alle licenze ex art. 36 erano ormai percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA], dette licenze sono state comunque mantenute.

Ai titolari di licenze ex art. 36 è stata tuttavia riconosciuta la facoltà di convertirle in licenze e concessioni ai sensi del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deve trasferire al [OSCURATO:PERSONA] of State tutte le somme percepite. 9 [OSCURATO:PERSONA], d'altro canto, ha autorizzato il [OSCURATO:PERSONA] of State ad adottare un piano di ristrutturazione che verteva sulle proprietà, sui diritti e sulle obbligazioni della [OSCURATO:PERSONA] e poteva in particolare prevedere la loro cessione a talune società chiamate a subentrare alla [OSCURATO:PERSONA].

Sulla base di tale autorizzazione il [OSCURATO:PERSONA] of State ha adottato, in un primo momento, un piano di ristrutturazione che lasciava alla [OSCURATO:PERSONA] gli attivi idonei a consentirle di proseguire la sua esistente attività di sfruttamento.

Parallelamente, a norma delle specifiche disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] of State, a nome della [OSCURATO:PERSONA], ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] le licenze di sfruttamento di cui aveva bisogno a partire dal 31 ottobre 1994 e ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di accordarle le corrispondenti concessioni.

Dette licenze e concessioni sono state accordate gratuitamente.

Al termine di un breve periodo, il [OSCURATO:PERSONA] of State ha poi adottato, nel dicembre 1994 e nell'aprile 1995, cinque piani di ristrutturazione in base ai quali l'attività mineraria della [OSCURATO:PERSONA] è stata suddivisa tra più società appartenenti alla Corona (in prosieguo: le «società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA]»).

La quota inglese dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], comprese le licenze e concessioni corrispondenti, è stata quindi ceduta, senza alcun corrispettivo, alla società Central and [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «CNML»). 10 Mediante una gara d'appalto pubblica per la privatizzazione, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha inteso partecipare, le azioni della CNML sono state successivamente acquisite dalla società RJB [OSCURATO:PERSONA] (UK) plc (in prosieguo: la «RJB»).

In base all'atto di vendita, la RJB non è tenuta ad alcun ulteriore pagamento quale contropartita del suo diritto di sfruttare il carbone a norma delle licenze e concessioni precedentemente detenute dalla CNML. 11 [OSCURATO:PERSONA] è al contempo titolare di licenze ex art. 36 e di licenze e concessioni ai sensi del [OSCURATO:PERSONA].

In forza delle licenze di cui all'art. 36, essa deve pagare un canone di GBP 2 per tonnellata di carbone lavorato.

In base ai documenti pubblici emessi dalla [OSCURATO:PERSONA], le licenze che quest'ultima concede ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] danno luogo alla percezione, oltre che di spese amministrative e di un diritto di concessione iniziali, di un canone annuale correlato alle tonnellate di carbone prodotte.

Per le concessioni ai sensi del [OSCURATO:PERSONA], i titolari devono versare, dopo trattative con la [OSCURATO:PERSONA], una somma in conto capitale o un canone di affitto periodico forfettario o un canone di affitto periodico correlato alle tonnellate di carbone estratte, oppure un diritto risultante dalla combinazione di due o tre di dette modalità.

Antefatti della causa principale 12 In data 19 agosto 1994 la NALOO ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee una denuncia (in prosieguo: la «denuncia della NALOO») in cui censurava il trattamento di favore accordato dalle autorità britanniche alla [OSCURATO:PERSONA] a discapito delle imprese private di modeste dimensioni operanti nello sfruttamento di miniere a cielo aperto.

In detta denuncia la NALOO metteva in discussione, da un lato, gli aiuti statali di cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe usufruito sin dal 1973 e, d'altra parte, le condizioni e gli oneri speciali che la normativa britannica avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di imporre ai suoi concorrenti.

Secondo la NALOO i canoni che i soggetti operanti nello sfruttamento delle miniere a cielo aperto dovevano versare alla [OSCURATO:PERSONA] erano infatti eccessivi. 13 Nella sua denuncia la NALOO sottolineava altresì gli effetti negativi della imminente privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA].

Al punto 6.3 di detta denuncia, intitolato «Disposizioni transitorie [per la privatizzazione]», la NALOO riferiva che era prevista l'abolizione definitiva dei canoni nonché la possibilità di convertire le vecchie licenze in licenze nuove, non soggette al pagamento di canoni.

Essa aggiungeva, però, che come indicato dal governo, i canoni si sarebbero dovuti pagare fino alla privatizzazione e, eventualmente, anche dopo la piena operatività della [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la NALOO il fatto di mantenere provvisoriamente i canoni poteva comportare il versamento di un importo annuale pari a GBP 5 milioni da parte dei concessionari operanti nello sfruttamento di miniere a cielo aperto a favore della [OSCURATO:PERSONA] e delle società chiamate a subentrarle.

La NALOO concludeva: «[[OSCURATO:PERSONA]»] o le nuove società saranno quindi sgravate da un costo notevole, che continuerà ad essere sopportato dal resto dei loro concorrenti». 14 Nei punti successivi della sua denuncia la NALOO faceva valere che le recenti proposte di privatizzazione avrebbero perpetuato e aggravato gli effetti dell'aiuto di Stato illegittimo per molti anni, attraverso la vendita del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA], esente da debiti e passività.

Essa chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di «indagare in merito alle modalità degli accordi di privatizzazione (...), al fine di valutarli alla luce del contesto storico in cui erano stati concessi gli aiuti [alla [OSCURATO:PERSONA]] e dell'aiuto che costituisce parte essenziale del pacchetto di privatizzazione».

La NALOO riteneva che «nessun aiuto, diretto o indiretto, può essere incluso negli accordi di privatizzazione in un modo che sarebbe discriminatorio nei confronti delle imprese già esistenti». 15 Il 3 novembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha emanato la decisione 94/995/CECA, vertente sulle disposizioni finanziarie adottate dal [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'industria carboniera per gli esercizi 1994/1995 e 1995/1996 (GU L 379, pag. 6).

I provvedimenti nazionali esaminati dalla [OSCURATO:PERSONA] prevedevano l'assunzione a carico dello Stato dei danni ambientali derivanti dall'estrazione del carbone da parte della [OSCURATO:PERSONA], di varie prestazioni sociali, dei diritti alla consegna di combustibile a titolo gratuito per gli ex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e di taluni costi di ristrutturazione di quest'ultima.

In detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli aiuti in oggetto fossero compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93 nonché con il buon funzionamento del mercato comune. 16 Il 21 dicembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, sulla base dell'art. 66, n. 2, del Trattato CECA, relativo al controllo delle concentrazioni di imprese, una decisione che autorizzava l'acquisizione della CNML da parte della RJB [in prosieguo: la «decisione 21 dicembre 1994» (XXIV Relazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla politica di concorrenza, 1994, pag. 445)]. 17 Infine, con lettere del 4 maggio e 14 luglio 1995 della direzione generale «Energia» ([OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alla denuncia della NALOO in merito agli aspetti relativi agli aiuti di Stato.

Nella prima lettera la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento a talune decisioni di autorizzazione di aiuti all'industria carboniera del [OSCURATO:PERSONA] adottate tra il 1974 e il 1994; essa ha menzionato in modo generale la differenza esistente tra la situazione della [OSCURATO:PERSONA] e quella del settore privato; ha ritenuto che le condizioni di vendita, nel 1993, di 28 miniere appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] non avessero originato aiuti dato il carattere aperto e concorrenziale di dette vendite; ha rilevato che le condizioni di vendita delle società statali subentrate alla [OSCURATO:PERSONA], attraverso una gara d'appalto pubblica, aperta e concorrenziale, garantivano l'insussistenza di aiuti in detta vendita; ha giustificato la decisione 94/995, citata nel punto 15 della presente sentenza, e ha fatto notare che un certo numero di siti di sfruttamento della [OSCURATO:PERSONA] erano stati riservati alla [OSCURATO:PERSONA] per la concessione di licenze.

Nella seconda lettera, inviata a riscontro di una reazione della NALOO alla prima lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato in sostanza il contenuto di quest'ultima.

In entrambe le lettere la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che gli aspetti della denuncia della NALOO relativi ai canoni continuavano a costituire oggetto di esame da parte della direzione generale «Concorrenza» nel suo ambito di competenza.

La causa principale 18 A partire dal 1° ottobre 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha cessato di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] i canoni dovuti sulla base delle sue licenze ex art. 36. [OSCURATO:PERSONA] ha adito quindi la [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England and Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]). 19 A sua difesa e a sostegno della domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] of State a restituirle i canoni versati in base alle licenze ex art. 36 e quelli corrisposti per le licenze e concessioni previste dal [OSCURATO:PERSONA] nonché al risarcimento dei danni, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che i canoni richiesti costituivano una discriminazione ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA in quanto i suoi principali concorrenti, come la RJB, non erano assoggettati a detti pagamenti.

In subordine, essa ha fatto valere che i canoni in questione rientravano nella sfera di applicazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, che vieta segnatamente gli oneri speciali imposti dagli Stati membri qualunque ne sia la forma. 20 Con ordinanza del 3 marzo 1997, emessa con rito sommario, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] e l'ha condannata a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] i canoni in questione, ossia un importo di circa GBP 1 milione, oltre agli interessi.

In detta ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata sulla compatibilità dei canoni controversi con le richiamate disposizioni del Trattato CECA.

Essa ha considerato, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva più la facoltà di contestare detta compatibilità dinanzi ai giudici nazionali non avendo impugnato le lettere 4 maggio e 14 luglio 1995 per mezzo delle quali la [OSCURATO:PERSONA], secondo detta Corte, aveva respinto le analoghe censure della NALOO. 21 [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello contro detta ordinanza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appel. 22 In tale sede la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere, da una parte, che le lettere 14 maggio e 14 luglio 1995 non costituivano un rigetto della denuncia della NALOO e, d'altra parte, che le sue attuali censure non figuravano in detta denuncia.

Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la denuncia della NALOO metteva in discussione la compatibilità dei canoni controversi con il Trattato CECA solo per il periodo transitorio durante il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva proseguito la sua attività in base al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] of State hanno sostenuto, dal canto loro, che la denuncia della NALOO era stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] con la decisione 94/995 e con quella del 21 dicembre 1994. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe più la facoltà di contestare la validità del sistema dei canoni in questione non avendoli impugnati. 23 Dall'ordinanza di rinvio emerge che tra i giudici della [OSCURATO:PERSONA] of Appeal non vi è unanimità di vedute sulla questione se la denuncia della NALOO riguardasse anche il periodo successivo alla ripresa delle attività di trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] da parte delle imprese private aggiudicatarie, come la RJB. [OSCURATO:PERSONA] of Appeal considera tuttavia che la controversia per la quale è stata adita solleva, comunque, la questione se, nonostante le diverse decisioni relative alle miniere di carbone del [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato nel 1994 e nel 1995 e che non hanno costituito oggetto di ricorso, l'art. 4, lett. b) e c), del Trattato CECA abbia effetto diretto. 24 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England and Wales); ([OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la disparità di trattamento cui si fa riferimento nella sentenza di rinvio di questa [OSCURATO:PERSONA] of Appeal possa costituire: - "discriminazione tra i produttori", ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA; - un "onere speciale" ai sensi dell'art. 4, lett. c), dello stesso Trattato, e/o - un "aiuto" ai sensi dell'art. 4, lett. c), dello stesso Trattato o dell'art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/93/CECA (GU 1993, L 329, pag.12). 2) Se le lett. b) o c) dell'art. 4 del Trattato CECA o i nn. 1 o 4 dell'art. 9 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/93/CECA (GU 1993, L 329, pag. 12) abbiano effetto diretto e conferiscano a imprese private il diritto, che esse possono far valere dinanzi ai giudici nazionali, di opporsi a una richiesta di pagamento di canoni di concessione mineraria proveniente da un ente pubblico e di domandare la restituzione dei canoni già pagati a questo stesso ente, in particolare in assenza di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 67 o dell'art. 88 del Trattato CECA o della decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/93/CECA o di un'altra disposizione, con l'effetto che i fatti asseriti costituiscono "discriminazione", "onere speciale" o "aiuto". 3) In caso di soluzione affermativa della questione precedente, se un giudice nazionale possa dichiarare l'esistenza di una "discriminazione", ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, o di un "onere speciale", ai sensi della lett. c) dello stesso articolo o di un "aiuto", ai sensi della stessa lett. c) dello stesso articolo o dell'art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/93/CECA, nonostante: - la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/995/CECA (GU 1994, L 379, pag. 6); - la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1994, che autorizza l'acquisizione della Central and [OSCURATO:PERSONA] da parte della RJB [OSCURATO:PERSONA] plc.; - le comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] alla NALOO in data 4 maggio e [14] luglio 1995.

4. Se, sotto il profilo del diritto comunitario, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] o la Naloo non abbiano: - impugnato, ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/995/CECA o la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1994, che autorizza l'acquisizione della Central and [OSCURATO:PERSONA] da parte della RJB [OSCURATO:PERSONA] plc o le lettere inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] alla NALOO in data 4 maggio e 14 luglio 1995, e/o - avviato la procedura prevista dall'art. 35 del Trattato CECA per obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a prendere una decisione in merito alle questioni ora sollevate dinanzi al giudice nazionale, precluda alla [OSCURATO:PERSONA] di dedurre asserite violazioni dell'art. 4, lett. b) o c) del Trattato CECA o della decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/93/CECA in un procedimento dinanzi ai giudici nazionali».

Sulla prima questione 25 Con la prima questione il giudice a quo chiede se la disparità di trattamento tra le imprese del settore carbonifero, tenute a versare canoni in cambio della possibilità di sfruttare miniere di carbone, e le imprese del medesimo settore che sono state o sono attualmente esentate da detti canoni possa costituire una discriminazione tra produttori ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, un onere speciale ai sensi dell'art. 4, lett. c), dello stesso Trattato e/o un aiuto ai sensi di tale ultima disposizione e dell'art. 1 della decisione n. 3632/93, contenente un codice degli aiuti all'industria carboniera. 26 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la disparità di trattamento in questione rappresenta una discriminazione tra produttori ed un onere speciale vietati dall'art. 4, lett. b) e c), del Trattato CECA, a meno che lo Stato membro interessato non provi che detta situazione corrisponde a notevoli differenze oggettive tra le due categorie di imprese.

Invece, salvo confondere le nozioni autonome di aiuti e di oneri speciali previste dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, la disparità di trattamento censurata non può costituire un aiuto. 27 [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] sottolineano che le imprese esonerate dai diritti hanno riscattato, in seguito a una gara pubblica, le attività delle società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA], che includevano il diritto di sfruttare il carbone dei giacimenti concessi a dette società.

Il governo del [OSCURATO:PERSONA] ne deduce che l'esonero dai canoni di cui dette imprese beneficiano non costituisce né una discriminazione tra produttori né un onere speciale né un aiuto. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'esonero controverso possa soltanto costituire un aiuto e che debba essere dunque esaminato dal punto di vista delle disposizioni combinate dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e della decisione n. 3632/93.

Essa aggiunge che, in ogni caso, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, nel prevedere gli oneri speciali, non è pertinente nella fattispecie poiché la [OSCURATO:PERSONA] non pone in discussione il suo obbligo di pagare determinati canoni, ma l'esonero di cui beneficiano talune imprese. 28 [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ritiene che la disparità di trattamento evocata dal giudice di rinvio possa costituire al contempo una discriminazione tra produttori, un onere speciale e un aiuto. 29 Occorre anzitutto distinguere la nozione di aiuto, prevista dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e dall'art. 1 della decisione n. 3632/93 dalla nozione di onere speciale, che figura parimenti nell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, nonché dalla nozione di discriminazione tra produttori, prevista dall'art. 4, lett. b), del medesimo Trattato. 30 La nozione di aiuto è più ampia di quella di sovvenzione poiché essa comprende non soltanto prestazioni positive come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un'impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono effetti identici (v., in particolare, sentenze 23 febbraio 1961, causa 30/59, [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3, in particolare pag. 38, e 1° dicembre 1998, causa C-200/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-7907, punto 34). 31 Così, ai sensi dell'art. 1 della decisione n. 3632/93, che si riferisce ad ogni tipo di aiuto all'industria carboniera, sia esso specifico o generale, la nozione di aiuto comprende: -- «(...) ogni provvedimento o intervento diretto o indiretto di pubblici poteri, collegato alla produzione, all'immissione in commercio ed al commercio estero il quale, pur non gravando sui bilanci pubblici, conferisce un vantaggio economico alle imprese dell'industria carboniera riducendo gli oneri normalmente a loro carico», -- «(...) l'assegnazione, a beneficio diretto o indiretto dell'industria carboniera, dei prelievi resi obbligatori dall'intervento dei pubblici poteri senza che sia necessario distinguere se l'aiuto è concesso dallo Stato o da organismi pubblici o privati da esso designati al fine della sua gestione» e - «(..) gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento adottate dagli Stati membri per le imprese carboniere che non sono considerati capitale di rischio conferito ad una società secondo le normali prassi di un'economia di mercato.». 32 Per quanto riguarda la nozione di onere speciale, figurante nell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, la Corte ha statuito che, a un primo esame, e senza che questo criterio possa di per sé venir considerato decisivo, si può presumere che un onere sia speciale, e quindi abolito e vietato dal Trattato, qualora esso, incidendo in modo disuguale sui costi di produzione di produttori che si trovano in situazioni comparabili, provochi nella ripartizione della produzione distorsioni non derivanti da variazioni nei rendimenti (sentenza 23 aprile 1956, cause riunite 7/54 e 9/54, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 51, in particolare pagg. 89-90). 33 Da quanto precede risulta che, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e della decisione n. 3632/93, un aiuto consiste in un provvedimento inteso ad alleviare gli oneri che di regola gravano sul bilancio delle imprese tenuto conto della natura o della struttura del sistema di oneri in questione (v., in tal senso, per quanto riguarda la nozione di aiuto nel contesto del Trattato CE, sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 709, punto 33), mentre un onere speciale è, al contrario, un onere supplementare rispetto a detti oneri normali. 34 Di conseguenza, un medesimo provvedimento non può contemporaneamente costituire un aiuto e un onere speciale, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.

In presenza di un trattamento differenziato delle imprese nell'applicazione di oneri, che non risulta giustificato dalla natura o dalla struttura del sistema, si deve determinare qual è l'applicazione normale del sistema di oneri, rispetto alla natura o alla struttura di detto sistema. 35 Per quanto riguarda la nozione di discriminazione, figurante nell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, una discriminazione consiste in particolare nel trattare in modo diverso situazioni analoghe, causando con ciò un danno per taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo (v., in particolare, sentenze 13 luglio 1962, cause riunite 17/61 e 20/61, Klöckner-Werke e Hoesch/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 595, in particolare pag. 631, e 15 gennaio 1985, causa 250/83, Finsider/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 131, punto 8). 36 Una misura riguardante gli oneri può, se del caso, costituire una discriminazione ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, anche se non presenta né le caratteristiche di un aiuto né quelle di un onere speciale ai sensi dell'art. 4, lett. c), del medesimo Trattato (v., in tal senso, relativamente agli oneri speciali, citata sentenza Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/[OSCURATO:PERSONA], pag. 88).

Viceversa, un aiuto non costituisce necessariamente una misura discriminatoria e non è nemmeno totalmente escluso che una misura che istituisce un onere speciale non sia discriminatoria. 37 Una situazione come quella di cui alla causa principale deve essere esaminata alla luce di detti principi. 38 L'esposizione dei fatti e della controversia sembra dover indurre a distinguere due periodi corrispondenti a situazioni diverse. 39 Il primo periodo è iniziato il 31 ottobre 1994, data della ristrutturazione, in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la proprietà di tutti i giacimenti di carbone, sfruttati e non, precedentemente detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tale periodo è terminato nel momento in cui le azioni delle società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto operatore minerario sono state trasferite alle imprese private aggiudicatarie, vale a dire, per quanto riguarda la quota inglese dell'attività di sfruttamento della [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui la RJB è entrata in possesso delle quote societarie della CNML.

Durante detto periodo la [OSCURATO:PERSONA] e poi le società di Stato subentrate alla stessa hanno esercitato un'attività di sfruttamento essendo titolari di licenze e concessioni ottenute senza contropartita in base al [OSCURATO:PERSONA]. 40 Il secondo periodo è iniziato quando le imprese private aggiudicatarie, come la RJB, sono entrate in possesso delle azioni delle società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto operatore minerario ed è tuttora in corso, come emerge dall'ordinanza di rinvio.

Dall'inizio di detto periodo la RJB gode delle licenze e concessioni che ha ottenuto acquisendo mediante gara pubblica il patrimonio, i diritti e gli obblighi connessi all'attività di sfruttamento in Inghilterra della [OSCURATO:PERSONA] e del suo successore CNML.

Sul primo periodo 41 Dalle indicazioni fornite dal giudice di rinvio emerge che, dopo il 31 ottobre 1994, data del trapasso della proprietà di tutti i giacimenti, sfruttati e non, alla [OSCURATO:PERSONA], il regime di estrazione del carbone in Inghilterra e nel Galles si fonda sul rilascio di licenze e di concessioni a tutti i soggetti che esercitano l'attività di sfruttamento, comprese la [OSCURATO:PERSONA] e le imprese, pubbliche poi private, ad essa subentrate [v. art. 11, n. 6, lett. a), del [OSCURATO:PERSONA]]. 42 Dalle indicazioni del giudice a quo risulta anche che, durante il primo periodo, le licenze e le concessioni sono state accordate alla [OSCURATO:PERSONA] e alle società ad essa subentrate senza alcuna contropartita, mentre tutti gli altri operatori hanno ottenuto licenze e concessioni solo tramite il pagamento di canoni. 43 Orbene, tenuto conto del regime instaurato dal [OSCURATO:PERSONA], quale emerge dal fascicolo, e in particolare dell'obbligo a carico della [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 3, n. 4, di detta legge, di accordare le concessioni «alle migliori condizioni suscettibili di essere ragionevolmente ottenute», nonché del carattere provvisorio dei poteri del [OSCURATO:PERSONA] of State per accordare concessioni nonché, a nome della [OSCURATO:PERSONA], licenze, entrambe senza corrispettivo alcuno, alla [OSCURATO:PERSONA] e alle società di Stato ad essa subentrate, risulta che la situazione normale derivante dalla natura e dalla struttura del sistema corrisponde al pagamento da parte degli operatori di un corrispettivo a fronte alle licenze e alle concessioni loro accordate. 44 In tale situazione la [OSCURATO:PERSONA] e le società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] hanno fruito, durante il primo periodo, di un aiuto, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.

L'importo di detto aiuto corrisponde all'importo dei canoni che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiesto di regola alla [OSCURATO:PERSONA] e alle società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] se il [OSCURATO:PERSONA] of State non avesse esercitato i suoi poteri. 45 Per quanto riguarda l'esistenza di provvedimenti di natura discriminatoria, ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, durante il primo periodo, spetta al giudice di rinvio valutare se rilevanti differenze oggettive di situazioni tra, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] e le società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] e, d'altro lato, gli altri operatori potessero giustificare l'esistenza di detto vantaggio di sfruttamento goduto dalle prime e impedire la qualificazione del vantaggio medesimo come misura discriminatoria.

La mera considerazione che occorreva facilitare il processo di privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe insufficiente a costituire una giustificazione di tale natura, a meno che non sia connessa a particolari caratteristiche di gestione non prese già in considerazione nell'ambito di misure di compensazione specifiche, come quelle autorizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione 94/995. 46 La questione sottoposta dal giudice a quo deve essere quindi risolta nel senso che una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, verificatasi dalla data di ristrutturazione fino al trasferimento alle imprese private aggiudicatarie delle azioni delle società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto operatore minerario, implica l'esistenza di aiuti, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, ma non di oneri speciali ai sensi di detta disposizione.

La medesima situazione può rivelare l'esistenza di una discriminazione tra produttori, ai sensi dell'art. 4, lett. b).

Sarebbe questo il caso se rilevanti differenze oggettive di situazioni tra, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] e le società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto operatore minerario e, dall'altra, gli altri operatori, non giustificassero il trattamento differenziato applicato alle due categorie di produttori.

Sul secondo periodo 47 Per quanto riguarda il secondo periodo, occorre osservare che, sin dal trasferimento alle imprese private aggiudicatarie di azioni di società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA], nessun operatore ottiene o ha ottenuto le sue licenze o concessioni senza un corrispettivo.

Coesistono più modi di acquisizione e di remunerazione dei diritti connessi alle licenze e alle concessioni. 48 Le imprese che hanno inteso partecipare alle procedure di aggiudicazione delle società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto la possibilità di acquisire detti diritti in quanto parte dei diritti e degli obblighi delle società messe in vendita, all'asta, per un periodo illimitato.

Dal fascicolo non risulta che dette procedure non siano state aperte, concorrenziali e non discriminatorie.

Inoltre, come è stato sottolineato nel punto 11 della presente sentenza, anche gli altri operatori, secondo gli elementi del fascicolo, hanno la possibilità di scegliere tra diversi mezzi di acquisizione dei diritti per quanto riguarda le concessioni, in particolare tra il pagamento di una somma in conto capitale, il pagamento di un canone di affitto forfettario o il versamento di un canone di affitto correlato alle tonnellate di carbone estratte o, ancora, la combinazione di due o tre di dette modalità. 49 Nessuna formula sembra a priori, in sé e per sé, più vantaggiosa di un'altra.

L'eventuale interesse di una formula rispetto ad un'altra risulterà da un certo numero di parametri economici, tecnici, commerciali e finanziari che sono basati in ampia misura su previsioni e che spetta ai vari operatori valutare il più esattamente possibile nell'ambito della concorrenza che si fanno tra loro.

In considerazione delle realtà del mercato, le scelte effettuate possono rivelarsi più o meno sensate e avvantaggiare o penalizzare un concorrente rispetto a un altro.

Tuttavia, un tale vantaggio o svantaggio risulta allora direttamente dal gioco della concorrenza e dalla pertinenza delle previsioni dei diversi operatori. 50 Poiché le varie formule sono o sono state accessibili per tutti gli operatori senza discriminazioni, nessuna distorsione della concorrenza si può desumere da un sistema in cui coesistono più modi di acquisizione di uno stesso tipo di diritto.

L'ordinanza di rinvio non contiene, del resto, alcun elemento indicante che l'accesso alle varie formule sia stato o sia discriminatorio. 51 La questione sottoposta dal giudice a quo deve essere quindi risolta nel senso a partire che una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, esistente a partire 24 dal trasferimento alle imprese private aggiudicatarie delle azioni delle società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto operatore minerario non rivela l'esistenza né di aiuti o di oneri speciali, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, né di una discriminazione tra produttori ai sensi dell'art. 4, lett. b), del medesimo Trattato poiché l'accesso ai vari modi di acquisizione dei diritti connessi alle licenze e concessioni non è stato e non è discriminatorio.

Sulla seconda questione 52 Con la seconda questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se l'art. 4, lett. b) e c), del Trattato CECA o l'art. 9, nn. 1 e 4, della decisione n. 3632/93, contenente un codice di aiuti all'industria carboniera, conferiscano direttamente ai privati taluni diritti che i giudici nazionali devono salvaguardare, e se la [OSCURATO:PERSONA] possa far leva su dette disposizioni per esigere l'esonero dal pagamento di canoni o la restituzione di canoni ai quali essa è stata assoggettata. 53 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] propongono di fornire una soluzione affermativa a detta questione.

Esse rilevano che il disposto dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, nella parte in cui contempla le discriminazioni tra produttori, e quello dell'art. 4, lett. c), del medesimo Trattato, nella parte in cui contempla gli oneri speciali, sono, in mancanza di norme più specifiche nel Trattato CECA, di autonoma applicazione e che gli stessi sono sufficientemente precisi e incondizionati.

Esse aggiungono che l'art. 9, n. 4, della decisione n. 3632/93 autorizza gli Stati membri a dare esecuzione agli aiuti programmati solo dopo la loro approvazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e ritengono, per analogia con l'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, ultima frase, CE), che anche detta disposizione abbia effetto diretto. 54 [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] sostengono, al contrario, che le disposizioni in questione sono prive di effetto diretto. 55 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il ruolo preponderante assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] dal Trattato CECA priverebbe necessariamente di un tale effetto le disposizioni di quest'ultimo.

D'altronde, le disposizioni dell'art. 4 del Trattato CECA non potrebbero avere autonoma applicazione poiché sono applicabili solo «nelle condizioni previste dal presente Trattato» e non sono, inoltre, né sufficientemente precise né assolute. 56 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal governo del [OSCURATO:PERSONA], rileva altresì che, per l'applicazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, la [OSCURATO:PERSONA] ha per l'appunto creato norme più specifiche adottando la decisione n. 3632/93, che conferisce a detta istituzione un potere discrezionale per verificare la compatibilità degli aiuti con il mercato comune.

Inoltre, l'art. 88 del Trattato CECA obbligherebbe la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare decisioni in caso di inadempimento degli Stati membri, di modo che l'attuazione delle disposizioni dell'art. 4, lett. b) e c), del Trattato CECA avrebbe luogo necessariamente tramite l'adozione di dette decisioni. 57 Come la Corte ha statuito in più occasioni, le disposizioni dell'art. 4 del Trattato CECA si applicano autonomamente solo in mancanza di norme più specifiche; quando esse sono riportate o integrate in altre disposizioni del Trattato, i testi che si riferiscono ad una stessa disposizione devono essere considerati nel loro insieme e applicati simultaneamente (sentenze Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/[OSCURATO:PERSONA], citata, pag. 88; 13 aprile 1994, causa C-128/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1209, punto 11, e 2 maggio 1996, causa C-18/94, Hopkins e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2281, punto 16). 58 Inoltre, al fine di determinare se una disposizione del Trattato CECA abbia effetto diretto e attribuisca direttamente ai privati taluni diritti che i giudici nazionali devono tutelare, occorre assicurarsi che detta disposizione sia chiara e incondizionata (citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 15). 59 Il fatto che una disposizione dell'art. 4 del Trattato CECA non trovi applicazione autonoma esclude che essa possa avere effetto diretto (v. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 16, e Hopkins e a., punto 26). 60 Pertanto, e tenuto conto della soluzione fornita alla prima questione, che esclude l'esistenza di oneri speciali in una situazione come quella di cui alla causa principale, occorre esaminare se le disposizioni dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, in quanto contemplano le discriminazioni tra produttori, e quelle dell'art. 4, lett. c), del medesimo Trattato, nella parte in cui contemplano gli aiuti, rinviino ad altre disposizioni più specifiche del Trattato CECA o di atti di diritto derivato e, in caso negativo, se dette disposizioni siano chiare e incondizionate.

Si deve parimenti verificare se le disposizioni dell'art. 9, n. 1 e 4, della decisione n. 3632/93 abbiano effetto diretto. 61 Occorre innanzitutto respingere l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] e del governo del [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale l'art. 88 del Trattato CECA costituirebbe una norma specifica che osterebbe all'autonoma applicazione delle disposizioni considerate dell'art. 4. 62 L'art. 88 del Trattato CECA, infatti, dispone segnatamente che, se la [OSCURATO:PERSONA] reputa che uno Stato non abbia adempiuto un obbligo cui è soggetto in forza di detto Trattato, essa dichiara tale inadempimento con decisione motivata, dopo aver posto questo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. 63 Orbene una tale disposizione, che ha carattere generale, non può, evidentemente, costituire una norma più specifica secondo la giurisprudenza citata nel punto 57 della presente sentenza.

D'altronde, riconoscere detta portata all'art. 88 del Trattato CECA equivarrebbe, in contrasto con detta giurisprudenza, a privare di autonoma applicazione tutte le disposizioni dell'art. 4 del medesimo Trattato.

Sull'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, in quanto contempla gli aiuti concessi dagli Stati, e sull'art. 9, nn. 1 e 4, della decisione n. 3632/93 64 Mentre si poteva inizialmente dedurre dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA] che l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, nella parte in cui riguarda gli aiuti, avesse piena applicazione autonoma ed effetto diretto, detta interpretazione è oggi priva di valore. 65 Infatti, dal 1965, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, sulla base dell'art. 95, primo comma, del Trattato CECA, varie decisioni generali consecutive, note con il nome di codici degli aiuti, che autorizzano, a determinate condizioni e in casi tassativamente elencati, la concessione di sovvenzioni o di aiuti da parte degli Stati membri all'industria carboniera, che sono pertanto considerati aiuti comunitari compatibili con il buon funzionamento del mercato comune. 66 La decisione che si applica alla controversia è la decisione n. 3632/93, efficace sino al 23 luglio 2002.

Detta decisione definisce la nozione di aiuti all'industria carboniera (art. 1), stabilisce i criteri di concessione degli aiuti (artt. 2-7) e prevede norme procedurali dettagliate per quanto riguarda la notifica delle misure finanziarie che gli Stati membri hanno intenzione di adottare in favore dell'industria carboniera e l'esame e l'autorizzazione degli aiuti da parte della [OSCURATO:PERSONA] (artt. 8 e 9). 67 Pertanto, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, in quanto concerne la compatibilità delle sovvenzioni o degli aiuti con il mercato comune, è attuato dalla decisione n. 3632/93, di modo che, in questa misura, è privo di autonoma applicazione e, di conseguenza, di effetto diretto. 68 Gli artt. 8 e 9 della decisione n. 3632/93 conferiscono alla [OSCURATO:PERSONA] una competenza esclusiva per valutare la compatibilità degli aiuti con i criteri stabiliti da detta decisione.

Ne consegue che, in mancanza di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], i privati non possono contestare la compatibilità di un aiuto dinanzi ai giudici nazionali (v., per analogia, con riferimento agli artt. 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punti 17 e 18, e con riferimento all'art. 63, n. 1, del Trattato CECA, sentenza Hopkins e a., citata, punto 27). 69 Tuttavia l'art. 9, n. 1, della decisione n. 3632/93 obbliga gli Stati membri a notificare alla [OSCURATO:PERSONA] tutti i provvedimenti di natura finanziaria che intendono adottare a favore dell'industria carboniera, mentre l'art. 9, n. 4, prima frase, li autorizza a erogare gli aiuti programmati solo dopo l'approvazione della [OSCURATO:PERSONA]. 70 Quest'ultima disposizione corrisponde in sostanza all'ultima frase dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE, secondo la quale lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure di aiuto progettate prima che la procedura di controllo abbia condotto a una decisione finale della [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, detta disposizione del Trattato CE ha effetto diretto e attribuisce ai privati dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a salvaguardare, come ha già statuito la Corte (v., in particolare, sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1471, punto 8).

La medesima efficacia deve essere pertanto riconosciuta all'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione n. 3632/93. 71 Al fine di poter determinare se una misura statale attuata senza tener conto della procedura di esame preliminare prevista dall'art. 9 della decisione n. 3632/93 dovesse esservi o meno assoggettata, un giudice nazionale può essere indotto a interpretare la nozione di aiuto figurante nell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e nell'art. 1 di detta decisione. 72 Da quanto precede risulta che l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, in quanto riguarda la compatibilità degli aiuti con il mercato comune, è privo di effetto diretto.

Al contrario, l'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione n. 3632/93 ha effetto diretto e conferisce direttamente ai privati taluni diritti che i giudici nazionali devono salvaguardare.

A tale scopo, i giudici nazionali possono essere indotti a interpretare la nozione di aiuto ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e dell'art. 1 della decisione n. 3632/93. 73 Come la Corte ha affermato nel contesto del Trattato CE, la validità degli atti che comportano l'attuazione di misure d'aiuto è inficiata dall'inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare attuazione ad aiuti senza l'approvazione della [OSCURATO:PERSONA].

I giudici nazionali debbono assicurare ai cittadini comunitari, i quali siano in grado di far valere tale inosservanza, che saranno tratte tutte le conseguenze collegate a questo fatto dal loro diritto interno, sia per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l'attuazione delle misure d'aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma o di eventuali misure provvisorie (sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5505, punto 12). 74 Secondo quanto ha parimenti statuito la Corte, l'abolizione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità (v., in particolare, sentenze 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], nota come sentenza «Tubemeuse», [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-959, punto 66; Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, citata, punto 12; 10 giugno 1993, causa C-183/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3131, punto 16, e 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3547, punto 68).

Tuttavia, occorre precisare quale può essere la portata dell'effetto diretto dell'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione n. 3632/93 in una situazione quale quella di cui trattasi nella causa principale. 75 A tal riguardo il ripristino della situazione anteriore all'erogazione di un aiuto illegittimo o incompatibile con il mercato comune costituisce un requisito necessario al fine di preservare l'effetto utile delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti statali e il giudice nazionale, tenendo conto delle circostanze, deve verificare se sia possibile accogliere le domande dei privati che permettono di contribuire al ripristino di detta situazione anteriore (v., in tal senso, citata sentenza Tubemeuse, punto 66). 76 Nella fattispecie di cui trattasi nella causa principale la [OSCURATO:PERSONA] non chiede la restituzione di un aiuto, ma di essere esonerata dal pagamento di canoni.

Si deve osservare in proposito che la restituzione dell'aiuto potrebbe comunque rivelarsi impossibile. 77 Infatti, il fatto che le società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] siano state acquisite successivamente nell'ambito di una gara aperta e concorrenziale in base alle condizioni del mercato induce a ritenere che l'elemento di aiuto di cui hanno fruito la [OSCURATO:PERSONA] e dette società di Stato non esiste per le imprese private aggiudicatarie, come la RJB.

Dato che dette aggiudicatarie hanno acquisito le società in questione in condizioni di concorrenza non discriminatorie e, per definizione, al prezzo di mercato, vale a dire al prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza era disposto a pagare per tali società nella situazione in cui esse si trovavano, in particolare dopo aver fruito di aiuti statali, l'elemento di aiuto è stato valutato al prezzo di mercato e incluso nel prezzo di acquisto.

In tali circostanze, non si può ritenere che le aggiudicatarie abbiano fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato (v., in tal senso, sentenza 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1603, punto 40).

Non si poteva dunque chiedere alle imprese private aggiudicatarie come la RJB di restituire l'aiuto statale considerato. 78 Comunque, in linea di principio, quando una società beneficiaria di un aiuto è stata venduta al prezzo di mercato, il prezzo di vendita rispecchia le conseguenze dell'aiuto precedente e il soggetto che ha venduto detta società conserva il beneficio dell'aiuto.

In tal caso, il ripristino dello status quo ante deve essere, in primo luogo, garantito dalla restituzione dell'aiuto da parte del venditore. 79 Tuttavia, in una situazione come quella di cui alla causa principale la restituzione dell'aiuto da parte del soggetto venditore delle società che hanno beneficiato dell'aiuto può avere efficacia solo se esso non si confonde, da un punto di vista economico, con chi eroga l'aiuto, perché in quel caso rimborserebbe se stesso.

Orbene, nella causa principale lo Stato appare come colui che eroga l'eventuale aiuto, perché i canoni dai quali la [OSCURATO:PERSONA] e le società di Stato subentratele sono state dispensate gli sarebbero stati di regola pagati.

Se le somme ricavate dalla privatizzazione sono state alla fine destinate allo Stato, quest'ultimo cumula la qualità di venditore e di erogatore dell'aiuto.

Lo stesso vale per l'ipotesi in cui le somme ricavate dalla privatizzazione siano state destinate alla [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza sembra essere stata preservata per garantire l'esecuzione di un certo numero di obblighi legati alla sua precedente attività, o a qualsiasi altro ente che non eserciti attività su un mercato concorrenziale, e se esse in questo modo hanno evitato allo Stato le spese corrispondenti.

In tal caso il ripristino dello status quo ante non può essere garantito con la restituzione dell'aiuto. 80 Del resto, quanto sopra indicato non può condurre all'esenzione retroattiva degli altri operatori dai canoni controversi.

Infatti, i debitori di un contributo obbligatorio non possono sostenere che l'esonero di cui fruiscono altre persone costituisce un aiuto statale per sottrarsi al pagamento di detto contributo (v., in tal senso, sentenze 9 marzo 2000, causa C-437/97, EKW e Wein & Co, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1157, punti 51-53, e 13 luglio 2000, causa C-36/99, Idéal tourisme, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-6049, punti 26-29).

Di conseguenza, anche in circostanze particolari come quelle menzionate nei punti 77-79 della presente sentenza, tenuto conto della qualifica di aiuto della misura in questione, domande come quelle proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa principale non possono essere accolte, fatte salve tuttavia eventuali azioni che gli ex concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] potrebbero esperire, se ne esistessero i presupposti, per ottenere il risarcimento del danno che avrebbero subito a causa del vantaggio di natura concorrenziale di cui hanno fruito la [OSCURATO:PERSONA] e le società di Stato che le sono subentrate.

Sull'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, in quanto contempla le discriminazioni tra produttori 81 Varie disposizioni del Trattato CECA, oltre all'art. 4, lett. b), vietano specificamente taluni tipi di discriminazione.

Tuttavia, nessuna di dette disposizioni riguarda le discriminazioni tra produttori. 82 D'altronde l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA vieta ogni accordo tra imprese che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza e l'art. 65, n. 4, conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] competenza esclusiva a vigilare sul rispetto di detta disposizione. 83 Con la sentenza 20 marzo 1957, causa 2/56, Gelting/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 9, in particolare pagg. 43-44), la Corte ha tuttavia respinto la tesi secondo la quale le disposizioni dell'art. 65, in quanto lex specialis, derogano alle disposizioni di base dell'art. 4, lett. b).

La Corte ha infatti affermato che gli artt. 4, lett. b), e 65 del Trattato CECA non si escludono a vicenda né l'uno deroga all'altro, ma tendono entrambi al conseguimento degli scopi che la Comunità si prefigge; che, sotto questo profilo, essi si integrano e, in specifici casi, le loro disposizioni si attagliano a situazioni di fatto tali da giustificare la loro contemporanea e parallela applicazione. 84 Da quanto sopra risulta che il fatto che una discriminazione rientri nell'ambito dell'art. 65 del Trattato CECA non esclude l'applicazione autonoma dell'art. 4, lett. b). 85 Dal suo canto, l'art. 66, n. 1, del Trattato CECA assoggetta alla previa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] ogni operazione di concentrazione tra imprese.

Il n. 2 dello stesso articolo dispone segnatamente che, nella sua valutazione di un'operazione e conformemente al principio di non discriminazione enunciato dall'art. 4, lett. b), la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto dell'importanza delle imprese di medesima natura esistenti nella Comunità, nei limiti che essa reputa giustificati per impedire o correggere gli svantaggi risultanti da una disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza. 86 Pur riferendosi all'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, l'art. 66 dello stesso Trattato non può tuttavia considerarsi norma di attuazione di detta disposizione.

Infatti l'art. 66 non precisa le condizioni di applicazione del principio di non discriminazione enunciato dall'art. 4, lett. b), ma si limita a disporre che, quando si valuta la compatibilità di un'operazione di concentrazione con il Trattato CECA, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di detto principio. 87 Infine l'art. 67 del Trattato CECA contempla varie violazioni delle condizioni della concorrenza che possono derivare dall'operato degli Stati membri. 88 Tuttavia gli artt. 4 e 67 del Trattato CECA riguardano due campi distinti: il primo abolisce e vieta determinati interventi degli Stati membri nell'ambito che il Trattato CECA assegna alla competenza della Comunità, mentre il secondo è diretto ad ovviare alle violazioni della concorrenza inevitabilmente provocate dall'esercizio dei poteri conservati dagli Stati membri (sentenza [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA], pag. 45).

L'art. 67 del Trattato CECA comprende quindi i provvedimenti di natura generale che gli Stati membri possono adottare nell'ambito della loro politica economica e sociale e i provvedimenti degli Stati membri applicabili a settori diversi dalle industrie del carbone o dell'acciaio, ma che possono ripercuotersi sensibilmente sulle condizioni di concorrenza in dette industrie. 89 Ne risulta che neanche l'art. 67 del Trattato CECA mira ad attuare l'art. 4, lett. b), del medesimo Trattato. 90 Da quanto precede emerge che nel Trattato CECA non esistono norme più specifiche dell'art. 4, lett. b), nella parte in cui contempla le discriminazioni tra produttori.

Di conseguenza, detta disposizione si applica autonomamente. 91 Riconoscendo incompatibili con il mercato comune e, di conseguenza, abolite e vietate le misure o le pratiche che introducono una discriminazione tra produttori, l'art. 4, lett. b), del Trattato CECA enuncia un obbligo preciso e assoluto.

La Corte ha infatti rilevato che le abolizioni e i divieti di cui all'art. 4 del Trattato CECA sono sanciti con eccezionale rigore (sentenza [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA], pag. 40).

Ne risulta che l'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, in quanto si riferisce alle discriminazioni tra produttori, conferisce direttamente ai privati taluni diritti che i giudici nazionali devono salvaguardare. 92 Tuttavia, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui l'eventuale discriminazione consisterebbe nella concessione di un aiuto illegittimo sotto forma di un esonero da determinati canoni, l'accertamento di tale discriminazione, tenuto conto delle considerazioni espresse nel punto 80 della presente sentenza, non può condurre all'accoglimento di domande di esonero retroattivo da canoni proposte da concorrenti del beneficiario dell'aiuto. 93 La seconda questione deve essere pertanto risolta nel senso che l'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, in quanto contempla le discriminazioni tra produttori e l'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione n. 3632/93 conferiscono direttamente ai privati taluni diritti che i giudici nazionali devono salvaguardare.

Invece, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, in quanto verte sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune, non conferisce di per sé tali diritti.

Tuttavia, i giudici nazionali sono competenti a interpretare la nozione di aiuto ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e dell'art. 1 della decisione n. 3632/93, al fine di trarre le conseguenze di un'eventuale violazione dell'art. 9, n. 4, prima frase, di detta decisione. 94 Per quanto riguarda la seconda questione, occorre aggiungere che l'accertamento, in una situazione come quella di cui alla causa principale, dell'esistenza di un aiuto illegittimo, in quanto non approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento della sua concessione, e, se del caso, di una discriminazione tra produttori ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, sotto forma di assoggettamento di taluni produttori al pagamento di canoni mentre altri ne sono dispensati, non può comportare l'esonero retroattivo da detti canoni dei produttori che vi sono stati assoggettati.

Sulla terza questione 95 Con la terza questione il giudice a quo chiede, in caso di soluzione affermativa della seconda questione, se un giudice nazionale possa dichiarare l'esistenza di una discriminazione, ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, o di un aiuto, ai sensi dell'art. 4, lett. c), dello stesso Trattato o dell'art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/93, nonostante: - l'adozione della decisione 94/995, - l'adozione della decisione 21 dicembre 1994, e - l'invio delle lettere 4 maggio e 14 luglio 1995. 96 Nonostante la soluzione negativa fornita alla seconda questione del giudice a quo e tenuto conto dell'interesse che può avere il convenuto nella causa principale a fare nondimeno accertare l'esistenza di una discriminazione e di un aiuto nel senso di cui sopra, la Corte ritiene che possa essere utile fornire una soluzione della terza questione. 97 [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA], che hanno proposto di risolvere in senso negativo la seconda questione, ritengono che, comunque, date le circostanze della causa principale, un giudice nazionale non possa applicare direttamente le disposizioni dell'art. 4, lett. b) e c), del Trattato CECA. 98 Secondo gli stessi la denuncia della NALOO riguardava segnatamente l'applicazione del sistema dei canoni controversi successivamente alla privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, detta denuncia sarebbe stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle decisioni contenute nelle lettere del 4 maggio e 14 luglio 1995.

Pertanto, dette decisioni, che non sono state contestate dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, vincolerebbero i giudici nazionali.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la denuncia della NALOO sarebbe stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] anche nella decisione 21 dicembre 1994 e, sebbene in modo implicito, nella decisione 94/995. 99 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, viceversa, che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] menzionate dal giudice a quo non impediscono a quest'ultima di constatare, all'occorrenza, l'esistenza di una discriminazione tra produttori o di un aiuto ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e della decisione n. 3632/93.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA], la quale ritiene che la denuncia della NALOO non riguardasse l'applicazione del sistema dei canoni controversi successivamente alla privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA], che è di parere contrario, concordano nel ritenere che questa istituzione non abbia preso posizione su detta questione nelle decisioni in esame. 100 A questo proposito, dalla soluzione data dalla Corte alla seconda questione risulta che i giudici nazionali sono competenti ad accertare l'esistenza di una discriminazione tra produttori, ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, e di un aiuto, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e dell'art. 1 della decisione n. 3632/93. 101 La questione se le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] menzionate dal giudice a quo possano incidere sull'esercizio di detta competenza si pone solo se, nelle decisioni medesime, la [OSCURATO:PERSONA] si è effettivamente pronunciata in merito alla compatibilità del sistema dei canoni controversi con il Trattato CECA.

Si deve pertanto verificare, innanzi tutto, il contenuto di dette decisioni. 102 In primo luogo, con la decisione 94/995, la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato, per gli esercizi finanziari 1994/1995 e 1995/1996, una serie di aiuti destinati all'assunzione a carico dello Stato dei danni all'ambiente derivanti dall'estrazione di carbone da parte della [OSCURATO:PERSONA], alla copertura di diverse prestazioni sociali e al finanziamento dei diritti alla consegna di combustibile a titolo gratuito agli ex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], nonché alla presa a carico di taluni costi di ristrutturazione di quest'ultima. 103 Non si può pertanto sostenere che, mediante tale decisione, che riguarda precisi aiuti previsti per due determinati esercizi finanziari, la [OSCURATO:PERSONA] abbia statuito, in un modo o nell'altro, sul sistema dei canoni controversi. 104 In secondo luogo, mediante la decisione 21 dicembre 1994, adottata sulla base dell'art. 66, n. 2, del Trattato CECA, la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato l'acquisizione della CNML da parte della RJB.

Orbene, detta decisione di autorizzazione di concentrazione tratta solo della posizione dell'impresa RJB/CNML sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] non si è dunque pronunciata in quella sede sulla compatibilità con il Trattato CECA del sistema dei canoni controversi, al quale d'altronde non si riferiva la notifica del progetto di concentrazione. 105 In terzo luogo, con le lettere 4 maggio e 14 luglio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle denuncia della NALOO per quanto riguarda gli aspetti di detta denuncia relativi ad aiuti statali illegittimi, il cui esame spettava alla direzione generale «Energia» della [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, dall'esame del fascicolo risulta che, in dette lettere, la [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata sul sistema dei canoni controversi con riguardo alle norme relative agli aiuti statali. 106 Da quanto precede emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata sulla compatibilità del sistema dei canoni controversi con il Trattato CECA in nessuna delle decisioni menzionate dal giudice a quo. 107 Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che un giudice nazionale può dichiarare l'esistenza di una discriminazione tra produttori, ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, o di un aiuto, ai sensi dell'art. 4, lett. c), dello stesso Trattato o dell'art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/93, in ragione dell'esistenza del sistema dei diritti controversi, nonostante l'adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA]: - della decisione 94/995, - della decisione 21 dicembre 1994, e - delle decisioni contenute nelle lettere 4 maggio e 14 luglio 1995.

Sulla quarta questione 108 Con la prima parte della quarta questione il giudice a quo chiede se il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] o la NALOO non hanno proposto ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA, avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/995, la decisione 21 dicembre 1994 o le lettere 4 maggio e 14 luglio 1995, osti a che la [OSCURATO:PERSONA] deduca asserite violazioni dell'art. 4, lett. b) o c), del Trattato CECA o della decisione n. 3632/93 dinanzi ai giudici nazionali.

Con la seconda parte della quarta questione il giudice a quo chiede se la [OSCURATO:PERSONA] abbia il diritto di dedurre tali asserite violazioni dinanzi ai giudici nazionali laddove né essa né la NALOO hanno avviato, in base all'art. 35 del Trattato CECA, un'azione per costringere la [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi su dette asserite violazioni.

Sulla prima parte della quarta questione 109 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, in particolare, che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] menzionate dal giudice a quo non vertono sul sistema dei canoni controversi e non possono dunque ostare a che la [OSCURATO:PERSONA] invochi, dinanzi ai giudici nazionali, l'incompatibilità di detto sistema con le disposizioni in questione del Trattato CECA. 110 Invece, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] ritengono che, siccome la [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto ricorsi di annullamento contro le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] menzionate dal giudice a quo, essa non sia più legittimata a porre indirettamente in discussione la validità di dette decisioni dinanzi ai giudici nazionali. 111 In proposito è opportuno ricordare che nella sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-833), la Corte ha statuito, nel contesto del Trattato CE, che il beneficiario di un aiuto non può dedurre l'illegittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ordini a uno Stato membro di recuperare l'aiuto versato a detto beneficiario, qualora il beneficiario dell'aiuto non abbia chiesto l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) pur avendo potuto indubbiamente farlo.

La Corte ha infatti ritenuto che adottare la soluzione contraria equivarrebbe a riconoscere al beneficiario dell'aiuto la possibilità di eludere il carattere definitivo che, in forza del principio della certezza del diritto, dev'essere attribuito ad una decisione dopo la scadenza del termine di impugnazione previsto dall'art. 173 del Trattato CE (v., parimenti, sentenze 30 gennaio 1997, causa C-178/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-585, punto 21, e 15 febbraio 2001, causa C-239/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1197, punto 30). 112 Tuttavia, perché la soluzione adottata nelle citata sentenza TWD [OSCURATO:PERSONA] possa essere trasposta nella causa principale, bisognerebbe almeno che l'azione della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudici nazionali tendesse a porre in discussione la validità delle decisioni precedenti della [OSCURATO:PERSONA] che essa avrebbe potuto contestare.

Orbene, come la Corte ha dichiarato nel punto 107 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata sulla compatibilità del sistema dei canoni controversi con il Trattato CECA in nessuna delle decisioni menzionate dal giudice a quo. 113 Ne risulta che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] o la NALOO non abbiano proposto ricorsi di annullamento avverso dette decisioni non osta a che la [OSCURATO:PERSONA] deduca, dinanzi ai giudici nazionali, la violazione dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, in quanto contempla le discriminazioni tra produttori, o quella dell'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione n. 3632/93.

Sulla seconda parte della quarta questione 114 [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] ritengono che, nell'ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] non avesse respinto la denuncia della NALOO mediante le decisioni menzionate dal giudice a quo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare il procedimento ex art. 35 del Trattato CECA.

Non avendolo fatto, non potrebbero più essere proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudici nazionali censure come quelle contenute nella denuncia della NALOO. 115 [OSCURATO:PERSONA] e, con qualche esitazione, la [OSCURATO:PERSONA] sono di parere contrario. 116 Si deve evidenziare che il giudice a quo ha prospettato l'ipotesi, che appare conforme ai fatti, in cui la [OSCURATO:PERSONA] non si sia ancora pronunciata sul sistema dei canoni controversi.

Il giudice a quo si chiede se, in tal caso, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] o la NALOO non abbiano avviato, sulla base dell'art. 35 del Trattato CECA, un'azione per costringere la [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi su detto sistema sia tale da privare la [OSCURATO:PERSONA] del diritto di dedurre, dinanzi ai giudici nazionali, la violazione dell'art. 4, lett. b) o c), del Trattato CECA e quella della decisione n. 3632/93. 117 Come risulta dalla soluzione della seconda questione, i giudici nazionali sono competenti ad accertare la violazione dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, in quanto contempla le discriminazioni tra produttori, e dell'art. 9, n. 4, della decisione n. 3632/93. 118 Orbene, l'obbligo incombente ai giudici nazionali di applicare dette disposizioni non può essere limitato al solo motivo che alla [OSCURATO:PERSONA] sia stata presentata una denuncia che solleva questioni analoghe sulle quali essa non ha ancora statuito, nemmeno nell'ipotesi in cui il denunciante, parte nella causa dinanzi al giudice nazionale, avrebbe potuto avviare un'azione ai sensi dell'art. 35 del Trattato CECA. 119 Infatti, anche se la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici nazionali possono essere contemporaneamente competenti ad applicare talune disposizioni del Trattato CECA, essi non hanno necessariamente gli stessi poteri per accogliere le varie domande dei privati basate su dette disposizioni (v., in proposito, nel contesto del Trattato CE, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 93/C 39/05, relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la [OSCURATO:PERSONA] nell'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (GU 1993, C 39, pag. 6).

Pertanto, non si può esigere che un privato il quale abbia depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] una denuncia basata su tale genere di disposizioni prosegua in ogni caso la sua azione presso la [OSCURATO:PERSONA], all'occorrenza avviando un procedimento ai sensi dell'art. 35 del Trattato CECA, sino a che la [OSCURATO:PERSONA] non si sia pronunciata sulla sua denuncia, anche qualora quest'ultima non manifesti l'intenzione di trattare la denuncia e, in funzione dell'evolversi delle circostanze, il privato possa avere interesse ad accordare la priorità ad un'azione dinanzi al giudice nazionale o essere a ciò obbligato. 120 In tale situazione il principio ricordato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni, secondo il quale l'esercizio del diritto di mettere in mora detta istituzione a norma dell'art. 35 del Trattato CECA non può essere indefinitamente procrastinato, segnatamente quando la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di non pronunciarsi sia manifesta (v. sentenza 6 luglio 1971, causa 59/70, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 639, punti 14-19), non incide sulla possibilità per il denunciante di invocare dinanzi ad un giudice nazionale l'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, nella parte in cui contempla le discriminazioni tra produttori, e l'art. 9, n. 4, della decisione n. 3632/93. 121 Come ha già statuito la Corte nel contesto del Trattato CE, spetta ai giudici degli Stati membri, in base al principio di cooperazione enunciato dall'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) - che corrisponde in sostanza all'art. 86, primo e secondo comma, del Trattato CECA - garantire la tutela giuridica derivante, per i privati, dall'effetto diretto del diritto comunitario.

In mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai privati in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto.

Tuttavia, dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna, né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (v., in particolare, sentenza 14 dicembre 1995, causa C-312/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4599, punto 12). 122 Nell'ambito degli aiuti statali, nei limiti in cui il procedimento contemplato dal diritto nazionale vale per la ripetizione di un aiuto illegittimo, le disposizioni pertinenti del diritto nazionale devono essere applicate in modo da non rendere praticamente impossibile la ripetizione prescritta dal diritto comunitario (v., in particolare, nel contesto del Trattato CE, sentenze 2 febbraio 1989, causa 94/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 175, punto 12, e 20 settembre 1990, causa C-5/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3437, punto 12) e uno Stato membro non può eccepire legittimamente norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per sottrarsi all'esecuzione degli obblighi ad esso incombenti in base al diritto comunitario (v., segnatamente, citata sentenza 20 settembre 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 18).

Gli stessi principi devono essere applicati quando i privati chiedono legittimamente provvedimenti diversi dalla ripetizione di un aiuto statale dopo aver provato l'esistenza di una violazione dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, nell'eventuale forma di una discriminazione tra produttori, o di una violazione dell'art. 9, n. 4, della decisione n. 3632/93, nella forma di concessione di aiuto senza l'approvazione della [OSCURATO:PERSONA]. 123 Dall'insieme delle considerazioni di cui sopra risulta che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] o la NALOO non abbiano avviato, in base all'art. 35 del Trattato CECA, un'azione per costringere la [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi sul sistema dei diritti controversi non è tale privare la [OSCURATO:PERSONA] del diritto di dedurre, dinanzi ai giudici nazionali, la violazione dell'art. 4, lett. b), in quanto contempla le discriminazioni tra produttori, e quella dell'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione n. 3632/93. 124 La quarta questione deve essere pertanto risolta nel senso che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] o la NALOO - non abbiano proposto, in base all'art. 33 del Trattato CECA, un ricorso di annullamento avverso la decisione 94/995, la decisione 21 dicembre 1994 o le decisioni contenute nelle lettere 4 maggio e 14 luglio 1995, - non abbiano avviato, in base all'art. 35 del Trattato CECA, un'azione per costringere la [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi sulle asserite violazioni dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, in quanto contempla le discriminazioni tra produttori, o dell'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione n. 3632/93 non osta a che la [OSCURATO:PERSONA] deduca dette violazioni dinanzi ai giudici nazionali.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 125 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England and Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) con ordinanza 31 luglio 1998, dichiara: 1) Una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, verificatasi dalla data della ristrutturazione fino al trasferimento alle imprese private aggiudicatarie delle azioni delle società appartenenti alla Corona subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto operatore minerario, implica l'esistenza di aiuti, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, ma non di oneri speciali ai sensi di detta disposizione.

La medesima situazione può rivelare l'esistenza di una discriminazione tra produttori, ai sensi dell'art. 4, lett. b), dello stesso Trattato.

Sarebbe questo il caso se rilevanti differenze oggettive di situazioni tra, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] e le società appartenenti alla Corona subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto operatore minerario e, dall'altra, gli altri operatori non giustificassero il trattamento differenziato applicato alle due categorie di produttori.

Una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, esistente a partire dal trasferimento alle imprese private aggiudicatarie delle azioni delle società appartenenti alla Corona subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto operatore minerario, non rivela l'esistenza né di aiuti o di oneri speciali, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, né di una discriminazione tra produttori, ai sensi dell'art. 4, lett. b), del medesimo Trattato poiché l'accesso ai vari modi di acquisizione dei diritti connessi alle licenze e concessioni non è stato e non è discriminatorio. 2) L'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, in quanto contempla le discriminazioni tra produttori, nonché l'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 dicembre 1993, n. 3632/93/CECA, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera, conferiscono direttamente ai privati taluni diritti che i giudici nazionali devono salvaguardare.

Invece, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, in quanto verte sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune, non conferisce di per sé tali diritti.

Tuttavia, i giudici nazionali sono competenti a interpretare la nozione di aiuto ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e dell'art. 1 della decisione n. 3632/93, al fine di trarre le conseguenze di un'eventuale violazione dell'art. 9, n. 4, prima frase, di detta decisione.

L'accertamento, in una situazione come quella di cui alla causa principale, dell'esistenza di un aiuto illegittimo, in quanto non approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento della sua concessione, e, se del caso, di una discriminazione tra produttori ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, sotto forma di assoggettamento di taluni produttori al pagamento di canoni mentre altri ne sono dispensati, non può comportare l'esonero retroattivo da detti canoni dei produttori che vi sono stati assoggettati. 3) Un giudice nazionale può dichiarare l'esistenza di una discriminazione tra produttori, ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato, o di un aiuto, ai sensi dell'art. 4, lett. c), dello stesso Trattato o dell'art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/93, in ragione dell'esistenza del sistema dei canoni di cui trattasi nella causa principale, nonostante l'adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA]: - della decisione 3 novembre 1994, 94/995/CECA, sulle disposizioni finanziarie adottate dal [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'industria carboniera per gli esercizi 1994/1995 e 1995/1996, - della decisione 21 dicembre 1994, che autorizzava l'acquisizione della Central and [OSCURATO:PERSONA] da parte della RJB [OSCURATO:PERSONA] (UK) plc, e - delle decisioni contenute nelle lettere 4 maggio e 14 luglio 1995 indirizzate alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla denuncia di detta associazione in data 19 agosto 1994. 4) Il fatto che la H. J. [OSCURATO:PERSONA] & Co.

Ltd o la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] - non abbiano proposto, in base all'art. 33 del Trattato CECA, un ricorso di annullamento avverso la decisione 94/995, la decisione 21 dicembre 1994 che autorizzava l'acquisizione della Central and [OSCURATO:PERSONA] da parte della RJB [OSCURATO:PERSONA] (UK) plc o le decisioni contenute nelle lettere 4 maggio e 14 luglio 1995 indirizzate alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], - non abbiano avviato, in base all'art. 35 del Trattato CECA, un'azione per costringere la [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi sulle asserite violazioni dell'art. 4, lett. b), del Trattato, in quanto contempla le discriminazioni tra produttori, o dell'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione n. 3632/93, non osta a che la H. J. [OSCURATO:PERSONA] & Co.

Ltd deduca dette violazioni dinanzi ai giudici nazionali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61998CJ0390_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-390/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 41 del Trattato CECA, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England and Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]), nella causa dinanzi ad essa pendente tra H. J. [OSCURATO:PERSONA] & Co. Ltd e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of State for Trade and [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4, lett. b) e c), del Trattato CECA e della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 dicembre 1993, n. 3632/93/CECA, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (GU L 329, pag. 12), LA CORTE, composta dai sigg. G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C. Gulmann, A. [OSCURATO:PERSONA], M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: N. Fennelly cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: - per la H. J. [OSCURATO:PERSONA] & Co. Ltd, dall'avv. M. Hoskins, barrister, su incarico dello studio legale Eversheds, solicitors; - per la [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti D. Vaughan, QC, e D. [OSCURATO:PERSONA], barrister, su incarico dell'avv. C. Mehta, solicitor; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti R. Plender, QC, e A. Robertson, barrister; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. N. Khan e P. F. Nemitz, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della H. J. [OSCURATO:PERSONA] & Co. Ltd, rappresentata dall'avv. M. Hoskins, della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dagli avv.ti D. Vaughan e D. [OSCURATO:PERSONA], del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla sig.ra R. Magrill, assistita dagli avv.ti R. Plender e A. Robertson, e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. K.-D. Borchardt, in qualità di agente, assistito dall'avv. N. Khan, barrister, all'udienza del 6 giugno 2000, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 settembre 2000, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 31 luglio 1998, pervenuta in cancelleria il 3 novembre successivo, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England and Wales) ([OSCURATO:PERSONA]), ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 41 del Trattato CECA, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 4, lett. b) e c), del Trattato CECA e della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 dicembre 1993, n. 3632/93/CECA, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (GU L 329, pag. 12). 2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che contrappone la società H. J. [OSCURATO:PERSONA] & Co. Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede nel [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] of State for Trade and [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] of State»). Disposizioni comunitarie 3 L'art. 4 del Trattato CECA dispone che: «Sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal presente trattato, nell'interno della Comunità: (...) b) i provvedimenti o le pratiche che stabiliscano una discriminazione tra produttori, tra acquirenti o tra consumatori, specialmente per quanto concerne le condizioni di prezzo o di consegna e le tariffe di trasporti, e parimenti i provvedimenti e le pratiche che ostacolino la libera scelta del fornitore da parte dell'acquirente; c) le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma; (...)». 4 La decisione n. 3632/93, applicabile ai periodi di cui trattasi nella causa principale, comunemente denominata «codice degli aiuti all'industria carboniera», autorizza tuttavia, a determinate condizioni e in casi tassativamente elencati, la concessione di sovvenzioni o di aiuti da parte degli Stati membri all'industria carboniera, che sono pertanto considerati come aiuti comunitari compatibili con il buon funzionamento del mercato comune. Quadro giuridico nazionale 5 [OSCURATO:PERSONA] è un'impresa privata che estrae carbone a cielo aperto. Essa fa parte della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (associazione nazionale dei concessionari di miniere a cielo aperto; in prosieguo: la «NALOO»), che è presieduta dal sig. H. [OSCURATO:PERSONA], presidente della [OSCURATO:PERSONA]. 6 Sino al 1994 l'industria carboniera nel [OSCURATO:PERSONA] era disciplinata dal [OSCURATO:PERSONA] (legge sulla nazionalizzazione dell'industria carboniera; in prosieguo: il «CINA») del 1946, che aveva disposto il trasferimento al [OSCURATO:PERSONA], divenuto [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), della proprietà della quasi totalità delle riserve di carbone del [OSCURATO:PERSONA]. 7 Ai sensi del CINA, la [OSCURATO:PERSONA] aveva, salvo eccezioni, il diritto di estrarre e di trasformare il carbone nel [OSCURATO:PERSONA] in via esclusiva. Peraltro, l'art. 36 del CINA autorizzava la [OSCURATO:PERSONA] ad accordare a terzi, contro il pagamento di un canone, licenze per l'estrazione di carbone a cielo aperto (in prosieguo: le «licenze ex art. 36»). 8 Emanato al fine di privatizzare l'industria carboniera, il [OSCURATO:PERSONA] del 1994 (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») ha creato un nuovo ente regolatore, la [OSCURATO:PERSONA], al quale era stata trasferita dalla [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di tutto il complesso dei giacimenti di carbone, sfruttati e non, a partire dal 31 ottobre 1994, giorno definito come «data della ristrutturazione». [OSCURATO:PERSONA] non dispone tuttavia del diritto di esercitare direttamente attività estrattive e deve attribuire licenze che autorizzano l'attività di sfruttamento del carbone e ne definiscono le condizioni nonché accordare concessioni relative ai diversi diritti patrimoniali necessari. La stessa ha il diritto di esigere canoni quale corrispettivo di dette licenze e concessioni. Dato che i canoni relativi alle licenze ex art. 36 erano ormai percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA], dette licenze sono state comunque mantenute. Ai titolari di licenze ex art. 36 è stata tuttavia riconosciuta la facoltà di convertirle in licenze e concessioni ai sensi del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deve trasferire al [OSCURATO:PERSONA] of State tutte le somme percepite. 9 [OSCURATO:PERSONA], d'altro canto, ha autorizzato il [OSCURATO:PERSONA] of State ad adottare un piano di ristrutturazione che verteva sulle proprietà, sui diritti e sulle obbligazioni della [OSCURATO:PERSONA] e poteva in particolare prevedere la loro cessione a talune società chiamate a subentrare alla [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tale autorizzazione il [OSCURATO:PERSONA] of State ha adottato, in un primo momento, un piano di ristrutturazione che lasciava alla [OSCURATO:PERSONA] gli attivi idonei a consentirle di proseguire la sua esistente attività di sfruttamento. Parallelamente, a norma delle specifiche disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] of State, a nome della [OSCURATO:PERSONA], ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] le licenze di sfruttamento di cui aveva bisogno a partire dal 31 ottobre 1994 e ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di accordarle le corrispondenti concessioni. Dette licenze e concessioni sono state accordate gratuitamente. Al termine di un breve periodo, il [OSCURATO:PERSONA] of State ha poi adottato, nel dicembre 1994 e nell'aprile 1995, cinque piani di ristrutturazione in base ai quali l'attività mineraria della [OSCURATO:PERSONA] è stata suddivisa tra più società appartenenti alla Corona (in prosieguo: le «società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA]»). La quota inglese dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], comprese le licenze e concessioni corrispondenti, è stata quindi ceduta, senza alcun corrispettivo, alla società Central and [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «CNML»). 10 Mediante una gara d'appalto pubblica per la privatizzazione, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha inteso partecipare, le azioni della CNML sono state successivamente acquisite dalla società RJB [OSCURATO:PERSONA] (UK) plc (in prosieguo: la «RJB»). In base all'atto di vendita, la RJB non è tenuta ad alcun ulteriore pagamento quale contropartita del suo diritto di sfruttare il carbone a norma delle licenze e concessioni precedentemente detenute dalla CNML. 11 [OSCURATO:PERSONA] è al contempo titolare di licenze ex art. 36 e di licenze e concessioni ai sensi del [OSCURATO:PERSONA]. In forza delle licenze di cui all'art. 36, essa deve pagare un canone di GBP 2 per tonnellata di carbone lavorato. In base ai documenti pubblici emessi dalla [OSCURATO:PERSONA], le licenze che quest'ultima concede ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] danno luogo alla percezione, oltre che di spese amministrative e di un diritto di concessione iniziali, di un canone annuale correlato alle tonnellate di carbone prodotte. Per le concessioni ai sensi del [OSCURATO:PERSONA], i titolari devono versare, dopo trattative con la [OSCURATO:PERSONA], una somma in conto capitale o un canone di affitto periodico forfettario o un canone di affitto periodico correlato alle tonnellate di carbone estratte, oppure un diritto risultante dalla combinazione di due o tre di dette modalità. Antefatti della causa principale 12 In data 19 agosto 1994 la NALOO ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee una denuncia (in prosieguo: la «denuncia della NALOO») in cui censurava il trattamento di favore accordato dalle autorità britanniche alla [OSCURATO:PERSONA] a discapito delle imprese private di modeste dimensioni operanti nello sfruttamento di miniere a cielo aperto. In detta denuncia la NALOO metteva in discussione, da un lato, gli aiuti statali di cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe usufruito sin dal 1973 e, d'altra parte, le condizioni e gli oneri speciali che la normativa britannica avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di imporre ai suoi concorrenti. Secondo la NALOO i canoni che i soggetti operanti nello sfruttamento delle miniere a cielo aperto dovevano versare alla [OSCURATO:PERSONA] erano infatti eccessivi. 13 Nella sua denuncia la NALOO sottolineava altresì gli effetti negativi della imminente privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA]. Al punto 6.3 di detta denuncia, intitolato «Disposizioni transitorie [per la privatizzazione]», la NALOO riferiva che era prevista l'abolizione definitiva dei canoni nonché la possibilità di convertire le vecchie licenze in licenze nuove, non soggette al pagamento di canoni. Essa aggiungeva, però, che come indicato dal governo, i canoni si sarebbero dovuti pagare fino alla privatizzazione e, eventualmente, anche dopo la piena operatività della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la NALOO il fatto di mantenere provvisoriamente i canoni poteva comportare il versamento di un importo annuale pari a GBP 5 milioni da parte dei concessionari operanti nello sfruttamento di miniere a cielo aperto a favore della [OSCURATO:PERSONA] e delle società chiamate a subentrarle. La NALOO concludeva: «[[OSCURATO:PERSONA]»] o le nuove società saranno quindi sgravate da un costo notevole, che continuerà ad essere sopportato dal resto dei loro concorrenti». 14 Nei punti successivi della sua denuncia la NALOO faceva valere che le recenti proposte di privatizzazione avrebbero perpetuato e aggravato gli effetti dell'aiuto di Stato illegittimo per molti anni, attraverso la vendita del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA], esente da debiti e passività. Essa chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di «indagare in merito alle modalità degli accordi di privatizzazione (...), al fine di valutarli alla luce del contesto storico in cui erano stati concessi gli aiuti [alla [OSCURATO:PERSONA]] e dell'aiuto che costituisce parte essenziale del pacchetto di privatizzazione». La NALOO riteneva che «nessun aiuto, diretto o indiretto, può essere incluso negli accordi di privatizzazione in un modo che sarebbe discriminatorio nei confronti delle imprese già esistenti». 15 Il 3 novembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha emanato la decisione 94/995/CECA, vertente sulle disposizioni finanziarie adottate dal [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'industria carboniera per gli esercizi 1994/1995 e 1995/1996 (GU L 379, pag. 6). I provvedimenti nazionali esaminati dalla [OSCURATO:PERSONA] prevedevano l'assunzione a carico dello Stato dei danni ambientali derivanti dall'estrazione del carbone da parte della [OSCURATO:PERSONA], di varie prestazioni sociali, dei diritti alla consegna di combustibile a titolo gratuito per gli ex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e di taluni costi di ristrutturazione di quest'ultima. In detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli aiuti in oggetto fossero compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93 nonché con il buon funzionamento del mercato comune. 16 Il 21 dicembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, sulla base dell'art. 66, n. 2, del Trattato CECA, relativo al controllo delle concentrazioni di imprese, una decisione che autorizzava l'acquisizione della CNML da parte della RJB [in prosieguo: la «decisione 21 dicembre 1994» (XXIV Relazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla politica di concorrenza, 1994, pag. 445)]. 17 Infine, con lettere del 4 maggio e 14 luglio 1995 della direzione generale «Energia» ([OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alla denuncia della NALOO in merito agli aspetti relativi agli aiuti di Stato. Nella prima lettera la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento a talune decisioni di autorizzazione di aiuti all'industria carboniera del [OSCURATO:PERSONA] adottate tra il 1974 e il 1994; essa ha menzionato in modo generale la differenza esistente tra la situazione della [OSCURATO:PERSONA] e quella del settore privato; ha ritenuto che le condizioni di vendita, nel 1993, di 28 miniere appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] non avessero originato aiuti dato il carattere aperto e concorrenziale di dette vendite; ha rilevato che le condizioni di vendita delle società statali subentrate alla [OSCURATO:PERSONA], attraverso una gara d'appalto pubblica, aperta e concorrenziale, garantivano l'insussistenza di aiuti in detta vendita; ha giustificato la decisione 94/995, citata nel punto 15 della presente sentenza, e ha fatto notare che un certo numero di siti di sfruttamento della [OSCURATO:PERSONA] erano stati riservati alla [OSCURATO:PERSONA] per la concessione di licenze. Nella seconda lettera, inviata a riscontro di una reazione della NALOO alla prima lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato in sostanza il contenuto di quest'ultima. In entrambe le lettere la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che gli aspetti della denuncia della NALOO relativi ai canoni continuavano a costituire oggetto di esame da parte della direzione generale «Concorrenza» nel suo ambito di competenza. La causa principale 18 A partire dal 1° ottobre 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha cessato di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] i canoni dovuti sulla base delle sue licenze ex art. 36. [OSCURATO:PERSONA] ha adito quindi la [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England and Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]). 19 A sua difesa e a sostegno della domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] of State a restituirle i canoni versati in base alle licenze ex art. 36 e quelli corrisposti per le licenze e concessioni previste dal [OSCURATO:PERSONA] nonché al risarcimento dei danni, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che i canoni richiesti costituivano una discriminazione ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA in quanto i suoi principali concorrenti, come la RJB, non erano assoggettati a detti pagamenti. In subordine, essa ha fatto valere che i canoni in questione rientravano nella sfera di applicazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, che vieta segnatamente gli oneri speciali imposti dagli Stati membri qualunque ne sia la forma. 20 Con ordinanza del 3 marzo 1997, emessa con rito sommario, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] e l'ha condannata a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] i canoni in questione, ossia un importo di circa GBP 1 milione, oltre agli interessi. In detta ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata sulla compatibilità dei canoni controversi con le richiamate disposizioni del Trattato CECA. Essa ha considerato, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva più la facoltà di contestare detta compatibilità dinanzi ai giudici nazionali non avendo impugnato le lettere 4 maggio e 14 luglio 1995 per mezzo delle quali la [OSCURATO:PERSONA], secondo detta Corte, aveva respinto le analoghe censure della NALOO. 21 [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello contro detta ordinanza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appel. 22 In tale sede la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere, da una parte, che le lettere 14 maggio e 14 luglio 1995 non costituivano un rigetto della denuncia della NALOO e, d'altra parte, che le sue attuali censure non figuravano in detta denuncia. Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la denuncia della NALOO metteva in discussione la compatibilità dei canoni controversi con il Trattato CECA solo per il periodo transitorio durante il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva proseguito la sua attività in base al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] of State hanno sostenuto, dal canto loro, che la denuncia della NALOO era stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] con la decisione 94/995 e con quella del 21 dicembre 1994. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe più la facoltà di contestare la validità del sistema dei canoni in questione non avendoli impugnati. 23 Dall'ordinanza di rinvio emerge che tra i giudici della [OSCURATO:PERSONA] of Appeal non vi è unanimità di vedute sulla questione se la denuncia della NALOO riguardasse anche il periodo successivo alla ripresa delle attività di trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] da parte delle imprese private aggiudicatarie, come la RJB. [OSCURATO:PERSONA] of Appeal considera tuttavia che la controversia per la quale è stata adita solleva, comunque, la questione se, nonostante le diverse decisioni relative alle miniere di carbone del [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato nel 1994 e nel 1995 e che non hanno costituito oggetto di ricorso, l'art. 4, lett. b) e c), del Trattato CECA abbia effetto diretto. 24 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England and Wales); ([OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la disparità di trattamento cui si fa riferimento nella sentenza di rinvio di questa [OSCURATO:PERSONA] of Appeal possa costituire: - "discriminazione tra i produttori", ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA; - un "onere speciale" ai sensi dell'art. 4, lett. c), dello stesso Trattato, e/o - un "aiuto" ai sensi dell'art. 4, lett. c), dello stesso Trattato o dell'art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/93/CECA (GU 1993, L 329, pag.12). 2) Se le lett. b) o c) dell'art. 4 del Trattato CECA o i nn. 1 o 4 dell'art. 9 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/93/CECA (GU 1993, L 329, pag. 12) abbiano effetto diretto e conferiscano a imprese private il diritto, che esse possono far valere dinanzi ai giudici nazionali, di opporsi a una richiesta di pagamento di canoni di concessione mineraria proveniente da un ente pubblico e di domandare la restituzione dei canoni già pagati a questo stesso ente, in particolare in assenza di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 67 o dell'art. 88 del Trattato CECA o della decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/93/CECA o di un'altra disposizione, con l'effetto che i fatti asseriti costituiscono "discriminazione", "onere speciale" o "aiuto". 3) In caso di soluzione affermativa della questione precedente, se un giudice nazionale possa dichiarare l'esistenza di una "discriminazione", ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, o di un "onere speciale", ai sensi della lett. c) dello stesso articolo o di un "aiuto", ai sensi della stessa lett. c) dello stesso articolo o dell'art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/93/CECA, nonostante: - la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/995/CECA (GU 1994, L 379, pag. 6); - la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1994, che autorizza l'acquisizione della Central and [OSCURATO:PERSONA] da parte della RJB [OSCURATO:PERSONA] plc.; - le comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] alla NALOO in data 4 maggio e [14] luglio 1995. 4. Se, sotto il profilo del diritto comunitario, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] o la Naloo non abbiano: - impugnato, ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/995/CECA o la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1994, che autorizza l'acquisizione della Central and [OSCURATO:PERSONA] da parte della RJB [OSCURATO:PERSONA] plc o le lettere inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] alla NALOO in data 4 maggio e 14 luglio 1995, e/o - avviato la procedura prevista dall'art. 35 del Trattato CECA per obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a prendere una decisione in merito alle questioni ora sollevate dinanzi al giudice nazionale, precluda alla [OSCURATO:PERSONA] di dedurre asserite violazioni dell'art. 4, lett. b) o c) del Trattato CECA o della decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/93/CECA in un procedimento dinanzi ai giudici nazionali». Sulla prima questione 25 Con la prima questione il giudice a quo chiede se la disparità di trattamento tra le imprese del settore carbonifero, tenute a versare canoni in cambio della possibilità di sfruttare miniere di carbone, e le imprese del medesimo settore che sono state o sono attualmente esentate da detti canoni possa costituire una discriminazione tra produttori ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, un onere speciale ai sensi dell'art. 4, lett. c), dello stesso Trattato e/o un aiuto ai sensi di tale ultima disposizione e dell'art. 1 della decisione n. 3632/93, contenente un codice degli aiuti all'industria carboniera. 26 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la disparità di trattamento in questione rappresenta una discriminazione tra produttori ed un onere speciale vietati dall'art. 4, lett. b) e c), del Trattato CECA, a meno che lo Stato membro interessato non provi che detta situazione corrisponde a notevoli differenze oggettive tra le due categorie di imprese. Invece, salvo confondere le nozioni autonome di aiuti e di oneri speciali previste dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, la disparità di trattamento censurata non può costituire un aiuto. 27 [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] sottolineano che le imprese esonerate dai diritti hanno riscattato, in seguito a una gara pubblica, le attività delle società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA], che includevano il diritto di sfruttare il carbone dei giacimenti concessi a dette società. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] ne deduce che l'esonero dai canoni di cui dette imprese beneficiano non costituisce né una discriminazione tra produttori né un onere speciale né un aiuto. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'esonero controverso possa soltanto costituire un aiuto e che debba essere dunque esaminato dal punto di vista delle disposizioni combinate dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e della decisione n. 3632/93. Essa aggiunge che, in ogni caso, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, nel prevedere gli oneri speciali, non è pertinente nella fattispecie poiché la [OSCURATO:PERSONA] non pone in discussione il suo obbligo di pagare determinati canoni, ma l'esonero di cui beneficiano talune imprese. 28 [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ritiene che la disparità di trattamento evocata dal giudice di rinvio possa costituire al contempo una discriminazione tra produttori, un onere speciale e un aiuto. 29 Occorre anzitutto distinguere la nozione di aiuto, prevista dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e dall'art. 1 della decisione n. 3632/93 dalla nozione di onere speciale, che figura parimenti nell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, nonché dalla nozione di discriminazione tra produttori, prevista dall'art. 4, lett. b), del medesimo Trattato. 30 La nozione di aiuto è più ampia di quella di sovvenzione poiché essa comprende non soltanto prestazioni positive come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un'impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono effetti identici (v., in particolare, sentenze 23 febbraio 1961, causa 30/59, [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3, in particolare pag. 38, e 1° dicembre 1998, causa C-200/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7907, punto 34). 31 Così, ai sensi dell'art. 1 della decisione n. 3632/93, che si riferisce ad ogni tipo di aiuto all'industria carboniera, sia esso specifico o generale, la nozione di aiuto comprende: -- «(...) ogni provvedimento o intervento diretto o indiretto di pubblici poteri, collegato alla produzione, all'immissione in commercio ed al commercio estero il quale, pur non gravando sui bilanci pubblici, conferisce un vantaggio economico alle imprese dell'industria carboniera riducendo gli oneri normalmente a loro carico», -- «(...) l'assegnazione, a beneficio diretto o indiretto dell'industria carboniera, dei prelievi resi obbligatori dall'intervento dei pubblici poteri senza che sia necessario distinguere se l'aiuto è concesso dallo Stato o da organismi pubblici o privati da esso designati al fine della sua gestione» e - «(..) gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento adottate dagli Stati membri per le imprese carboniere che non sono considerati capitale di rischio conferito ad una società secondo le normali prassi di un'economia di mercato.». 32 Per quanto riguarda la nozione di onere speciale, figurante nell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, la Corte ha statuito che, a un primo esame, e senza che questo criterio possa di per sé venir considerato decisivo, si può presumere che un onere sia speciale, e quindi abolito e vietato dal Trattato, qualora esso, incidendo in modo disuguale sui costi di produzione di produttori che si trovano in situazioni comparabili, provochi nella ripartizione della produzione distorsioni non derivanti da variazioni nei rendimenti (sentenza 23 aprile 1956, cause riunite 7/54 e 9/54, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 51, in particolare pagg. 89-90). 33 Da quanto precede risulta che, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e della decisione n. 3632/93, un aiuto consiste in un provvedimento inteso ad alleviare gli oneri che di regola gravano sul bilancio delle imprese tenuto conto della natura o della struttura del sistema di oneri in questione (v., in tal senso, per quanto riguarda la nozione di aiuto nel contesto del Trattato CE, sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 709, punto 33), mentre un onere speciale è, al contrario, un onere supplementare rispetto a detti oneri normali. 34 Di conseguenza, un medesimo provvedimento non può contemporaneamente costituire un aiuto e un onere speciale, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA. In presenza di un trattamento differenziato delle imprese nell'applicazione di oneri, che non risulta giustificato dalla natura o dalla struttura del sistema, si deve determinare qual è l'applicazione normale del sistema di oneri, rispetto alla natura o alla struttura di detto sistema. 35 Per quanto riguarda la nozione di discriminazione, figurante nell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, una discriminazione consiste in particolare nel trattare in modo diverso situazioni analoghe, causando con ciò un danno per taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo (v., in particolare, sentenze 13 luglio 1962, cause riunite 17/61 e 20/61, Klöckner-Werke e Hoesch/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 595, in particolare pag. 631, e 15 gennaio 1985, causa 250/83, Finsider/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 131, punto 8). 36 Una misura riguardante gli oneri può, se del caso, costituire una discriminazione ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, anche se non presenta né le caratteristiche di un aiuto né quelle di un onere speciale ai sensi dell'art. 4, lett. c), del medesimo Trattato (v., in tal senso, relativamente agli oneri speciali, citata sentenza Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/[OSCURATO:PERSONA], pag. 88). Viceversa, un aiuto non costituisce necessariamente una misura discriminatoria e non è nemmeno totalmente escluso che una misura che istituisce un onere speciale non sia discriminatoria. 37 Una situazione come quella di cui alla causa principale deve essere esaminata alla luce di detti principi. 38 L'esposizione dei fatti e della controversia sembra dover indurre a distinguere due periodi corrispondenti a situazioni diverse. 39 Il primo periodo è iniziato il 31 ottobre 1994, data della ristrutturazione, in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la proprietà di tutti i giacimenti di carbone, sfruttati e non, precedentemente detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale periodo è terminato nel momento in cui le azioni delle società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto operatore minerario sono state trasferite alle imprese private aggiudicatarie, vale a dire, per quanto riguarda la quota inglese dell'attività di sfruttamento della [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui la RJB è entrata in possesso delle quote societarie della CNML. Durante detto periodo la [OSCURATO:PERSONA] e poi le società di Stato subentrate alla stessa hanno esercitato un'attività di sfruttamento essendo titolari di licenze e concessioni ottenute senza contropartita in base al [OSCURATO:PERSONA]. 40 Il secondo periodo è iniziato quando le imprese private aggiudicatarie, come la RJB, sono entrate in possesso delle azioni delle società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto operatore minerario ed è tuttora in corso, come emerge dall'ordinanza di rinvio. Dall'inizio di detto periodo la RJB gode delle licenze e concessioni che ha ottenuto acquisendo mediante gara pubblica il patrimonio, i diritti e gli obblighi connessi all'attività di sfruttamento in Inghilterra della [OSCURATO:PERSONA] e del suo successore CNML. Sul primo periodo 41 Dalle indicazioni fornite dal giudice di rinvio emerge che, dopo il 31 ottobre 1994, data del trapasso della proprietà di tutti i giacimenti, sfruttati e non, alla [OSCURATO:PERSONA], il regime di estrazione del carbone in Inghilterra e nel Galles si fonda sul rilascio di licenze e di concessioni a tutti i soggetti che esercitano l'attività di sfruttamento, comprese la [OSCURATO:PERSONA] e le imprese, pubbliche poi private, ad essa subentrate [v. art. 11, n. 6, lett. a), del [OSCURATO:PERSONA]]. 42 Dalle indicazioni del giudice a quo risulta anche che, durante il primo periodo, le licenze e le concessioni sono state accordate alla [OSCURATO:PERSONA] e alle società ad essa subentrate senza alcuna contropartita, mentre tutti gli altri operatori hanno ottenuto licenze e concessioni solo tramite il pagamento di canoni. 43 Orbene, tenuto conto del regime instaurato dal [OSCURATO:PERSONA], quale emerge dal fascicolo, e in particolare dell'obbligo a carico della [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 3, n. 4, di detta legge, di accordare le concessioni «alle migliori condizioni suscettibili di essere ragionevolmente ottenute», nonché del carattere provvisorio dei poteri del [OSCURATO:PERSONA] of State per accordare concessioni nonché, a nome della [OSCURATO:PERSONA], licenze, entrambe senza corrispettivo alcuno, alla [OSCURATO:PERSONA] e alle società di Stato ad essa subentrate, risulta che la situazione normale derivante dalla natura e dalla struttura del sistema corrisponde al pagamento da parte degli operatori di un corrispettivo a fronte alle licenze e alle concessioni loro accordate. 44 In tale situazione la [OSCURATO:PERSONA] e le società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] hanno fruito, durante il primo periodo, di un aiuto, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA. L'importo di detto aiuto corrisponde all'importo dei canoni che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiesto di regola alla [OSCURATO:PERSONA] e alle società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] se il [OSCURATO:PERSONA] of State non avesse esercitato i suoi poteri. 45 Per quanto riguarda l'esistenza di provvedimenti di natura discriminatoria, ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, durante il primo periodo, spetta al giudice di rinvio valutare se rilevanti differenze oggettive di situazioni tra, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] e le società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] e, d'altro lato, gli altri operatori potessero giustificare l'esistenza di detto vantaggio di sfruttamento goduto dalle prime e impedire la qualificazione del vantaggio medesimo come misura discriminatoria. La mera considerazione che occorreva facilitare il processo di privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe insufficiente a costituire una giustificazione di tale natura, a meno che non sia connessa a particolari caratteristiche di gestione non prese già in considerazione nell'ambito di misure di compensazione specifiche, come quelle autorizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione 94/995. 46 La questione sottoposta dal giudice a quo deve essere quindi risolta nel senso che una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, verificatasi dalla data di ristrutturazione fino al trasferimento alle imprese private aggiudicatarie delle azioni delle società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto operatore minerario, implica l'esistenza di aiuti, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, ma non di oneri speciali ai sensi di detta disposizione. La medesima situazione può rivelare l'esistenza di una discriminazione tra produttori, ai sensi dell'art. 4, lett. b). Sarebbe questo il caso se rilevanti differenze oggettive di situazioni tra, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] e le società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto operatore minerario e, dall'altra, gli altri operatori, non giustificassero il trattamento differenziato applicato alle due categorie di produttori. Sul secondo periodo 47 Per quanto riguarda il secondo periodo, occorre osservare che, sin dal trasferimento alle imprese private aggiudicatarie di azioni di società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA], nessun operatore ottiene o ha ottenuto le sue licenze o concessioni senza un corrispettivo. Coesistono più modi di acquisizione e di remunerazione dei diritti connessi alle licenze e alle concessioni. 48 Le imprese che hanno inteso partecipare alle procedure di aggiudicazione delle società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto la possibilità di acquisire detti diritti in quanto parte dei diritti e degli obblighi delle società messe in vendita, all'asta, per un periodo illimitato. Dal fascicolo non risulta che dette procedure non siano state aperte, concorrenziali e non discriminatorie. Inoltre, come è stato sottolineato nel punto 11 della presente sentenza, anche gli altri operatori, secondo gli elementi del fascicolo, hanno la possibilità di scegliere tra diversi mezzi di acquisizione dei diritti per quanto riguarda le concessioni, in particolare tra il pagamento di una somma in conto capitale, il pagamento di un canone di affitto forfettario o il versamento di un canone di affitto correlato alle tonnellate di carbone estratte o, ancora, la combinazione di due o tre di dette modalità. 49 Nessuna formula sembra a priori, in sé e per sé, più vantaggiosa di un'altra. L'eventuale interesse di una formula rispetto ad un'altra risulterà da un certo numero di parametri economici, tecnici, commerciali e finanziari che sono basati in ampia misura su previsioni e che spetta ai vari operatori valutare il più esattamente possibile nell'ambito della concorrenza che si fanno tra loro. In considerazione delle realtà del mercato, le scelte effettuate possono rivelarsi più o meno sensate e avvantaggiare o penalizzare un concorrente rispetto a un altro. Tuttavia, un tale vantaggio o svantaggio risulta allora direttamente dal gioco della concorrenza e dalla pertinenza delle previsioni dei diversi operatori. 50 Poiché le varie formule sono o sono state accessibili per tutti gli operatori senza discriminazioni, nessuna distorsione della concorrenza si può desumere da un sistema in cui coesistono più modi di acquisizione di uno stesso tipo di diritto. L'ordinanza di rinvio non contiene, del resto, alcun elemento indicante che l'accesso alle varie formule sia stato o sia discriminatorio. 51 La questione sottoposta dal giudice a quo deve essere quindi risolta nel senso a partire che una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, esistente a partire 24 dal trasferimento alle imprese private aggiudicatarie delle azioni delle società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto operatore minerario non rivela l'esistenza né di aiuti o di oneri speciali, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, né di una discriminazione tra produttori ai sensi dell'art. 4, lett. b), del medesimo Trattato poiché l'accesso ai vari modi di acquisizione dei diritti connessi alle licenze e concessioni non è stato e non è discriminatorio. Sulla seconda questione 52 Con la seconda questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se l'art. 4, lett. b) e c), del Trattato CECA o l'art. 9, nn. 1 e 4, della decisione n. 3632/93, contenente un codice di aiuti all'industria carboniera, conferiscano direttamente ai privati taluni diritti che i giudici nazionali devono salvaguardare, e se la [OSCURATO:PERSONA] possa far leva su dette disposizioni per esigere l'esonero dal pagamento di canoni o la restituzione di canoni ai quali essa è stata assoggettata. 53 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] propongono di fornire una soluzione affermativa a detta questione. Esse rilevano che il disposto dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, nella parte in cui contempla le discriminazioni tra produttori, e quello dell'art. 4, lett. c), del medesimo Trattato, nella parte in cui contempla gli oneri speciali, sono, in mancanza di norme più specifiche nel Trattato CECA, di autonoma applicazione e che gli stessi sono sufficientemente precisi e incondizionati. Esse aggiungono che l'art. 9, n. 4, della decisione n. 3632/93 autorizza gli Stati membri a dare esecuzione agli aiuti programmati solo dopo la loro approvazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e ritengono, per analogia con l'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, ultima frase, CE), che anche detta disposizione abbia effetto diretto. 54 [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] sostengono, al contrario, che le disposizioni in questione sono prive di effetto diretto. 55 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il ruolo preponderante assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] dal Trattato CECA priverebbe necessariamente di un tale effetto le disposizioni di quest'ultimo. D'altronde, le disposizioni dell'art. 4 del Trattato CECA non potrebbero avere autonoma applicazione poiché sono applicabili solo «nelle condizioni previste dal presente Trattato» e non sono, inoltre, né sufficientemente precise né assolute. 56 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal governo del [OSCURATO:PERSONA], rileva altresì che, per l'applicazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, la [OSCURATO:PERSONA] ha per l'appunto creato norme più specifiche adottando la decisione n. 3632/93, che conferisce a detta istituzione un potere discrezionale per verificare la compatibilità degli aiuti con il mercato comune. Inoltre, l'art. 88 del Trattato CECA obbligherebbe la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare decisioni in caso di inadempimento degli Stati membri, di modo che l'attuazione delle disposizioni dell'art. 4, lett. b) e c), del Trattato CECA avrebbe luogo necessariamente tramite l'adozione di dette decisioni. 57 Come la Corte ha statuito in più occasioni, le disposizioni dell'art. 4 del Trattato CECA si applicano autonomamente solo in mancanza di norme più specifiche; quando esse sono riportate o integrate in altre disposizioni del Trattato, i testi che si riferiscono ad una stessa disposizione devono essere considerati nel loro insieme e applicati simultaneamente (sentenze Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/[OSCURATO:PERSONA], citata, pag. 88; 13 aprile 1994, causa C-128/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1209, punto 11, e 2 maggio 1996, causa C-18/94, Hopkins e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2281, punto 16). 58 Inoltre, al fine di determinare se una disposizione del Trattato CECA abbia effetto diretto e attribuisca direttamente ai privati taluni diritti che i giudici nazionali devono tutelare, occorre assicurarsi che detta disposizione sia chiara e incondizionata (citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 15). 59 Il fatto che una disposizione dell'art. 4 del Trattato CECA non trovi applicazione autonoma esclude che essa possa avere effetto diretto (v. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 16, e Hopkins e a., punto 26). 60 Pertanto, e tenuto conto della soluzione fornita alla prima questione, che esclude l'esistenza di oneri speciali in una situazione come quella di cui alla causa principale, occorre esaminare se le disposizioni dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, in quanto contemplano le discriminazioni tra produttori, e quelle dell'art. 4, lett. c), del medesimo Trattato, nella parte in cui contemplano gli aiuti, rinviino ad altre disposizioni più specifiche del Trattato CECA o di atti di diritto derivato e, in caso negativo, se dette disposizioni siano chiare e incondizionate. Si deve parimenti verificare se le disposizioni dell'art. 9, n. 1 e 4, della decisione n. 3632/93 abbiano effetto diretto. 61 Occorre innanzitutto respingere l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] e del governo del [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale l'art. 88 del Trattato CECA costituirebbe una norma specifica che osterebbe all'autonoma applicazione delle disposizioni considerate dell'art. 4. 62 L'art. 88 del Trattato CECA, infatti, dispone segnatamente che, se la [OSCURATO:PERSONA] reputa che uno Stato non abbia adempiuto un obbligo cui è soggetto in forza di detto Trattato, essa dichiara tale inadempimento con decisione motivata, dopo aver posto questo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. 63 Orbene una tale disposizione, che ha carattere generale, non può, evidentemente, costituire una norma più specifica secondo la giurisprudenza citata nel punto 57 della presente sentenza. D'altronde, riconoscere detta portata all'art. 88 del Trattato CECA equivarrebbe, in contrasto con detta giurisprudenza, a privare di autonoma applicazione tutte le disposizioni dell'art. 4 del medesimo Trattato. Sull'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, in quanto contempla gli aiuti concessi dagli Stati, e sull'art. 9, nn. 1 e 4, della decisione n. 3632/93 64 Mentre si poteva inizialmente dedurre dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA] che l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, nella parte in cui riguarda gli aiuti, avesse piena applicazione autonoma ed effetto diretto, detta interpretazione è oggi priva di valore. 65 Infatti, dal 1965, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, sulla base dell'art. 95, primo comma, del Trattato CECA, varie decisioni generali consecutive, note con il nome di codici degli aiuti, che autorizzano, a determinate condizioni e in casi tassativamente elencati, la concessione di sovvenzioni o di aiuti da parte degli Stati membri all'industria carboniera, che sono pertanto considerati aiuti comunitari compatibili con il buon funzionamento del mercato comune. 66 La decisione che si applica alla controversia è la decisione n. 3632/93, efficace sino al 23 luglio 2002. Detta decisione definisce la nozione di aiuti all'industria carboniera (art. 1), stabilisce i criteri di concessione degli aiuti (artt. 2-7) e prevede norme procedurali dettagliate per quanto riguarda la notifica delle misure finanziarie che gli Stati membri hanno intenzione di adottare in favore dell'industria carboniera e l'esame e l'autorizzazione degli aiuti da parte della [OSCURATO:PERSONA] (artt. 8 e 9). 67 Pertanto, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, in quanto concerne la compatibilità delle sovvenzioni o degli aiuti con il mercato comune, è attuato dalla decisione n. 3632/93, di modo che, in questa misura, è privo di autonoma applicazione e, di conseguenza, di effetto diretto. 68 Gli artt. 8 e 9 della decisione n. 3632/93 conferiscono alla [OSCURATO:PERSONA] una competenza esclusiva per valutare la compatibilità degli aiuti con i criteri stabiliti da detta decisione. Ne consegue che, in mancanza di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], i privati non possono contestare la compatibilità di un aiuto dinanzi ai giudici nazionali (v., per analogia, con riferimento agli artt. 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punti 17 e 18, e con riferimento all'art. 63, n. 1, del Trattato CECA, sentenza Hopkins e a., citata, punto 27). 69 Tuttavia l'art. 9, n. 1, della decisione n. 3632/93 obbliga gli Stati membri a notificare alla [OSCURATO:PERSONA] tutti i provvedimenti di natura finanziaria che intendono adottare a favore dell'industria carboniera, mentre l'art. 9, n. 4, prima frase, li autorizza a erogare gli aiuti programmati solo dopo l'approvazione della [OSCURATO:PERSONA]. 70 Quest'ultima disposizione corrisponde in sostanza all'ultima frase dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE, secondo la quale lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure di aiuto progettate prima che la procedura di controllo abbia condotto a una decisione finale della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, detta disposizione del Trattato CE ha effetto diretto e attribuisce ai privati dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a salvaguardare, come ha già statuito la Corte (v., in particolare, sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1471, punto 8). La medesima efficacia deve essere pertanto riconosciuta all'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione n. 3632/93. 71 Al fine di poter determinare se una misura statale attuata senza tener conto della procedura di esame preliminare prevista dall'art. 9 della decisione n. 3632/93 dovesse esservi o meno assoggettata, un giudice nazionale può essere indotto a interpretare la nozione di aiuto figurante nell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e nell'art. 1 di detta decisione. 72 Da quanto precede risulta che l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, in quanto riguarda la compatibilità degli aiuti con il mercato comune, è privo di effetto diretto. Al contrario, l'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione n. 3632/93 ha effetto diretto e conferisce direttamente ai privati taluni diritti che i giudici nazionali devono salvaguardare. A tale scopo, i giudici nazionali possono essere indotti a interpretare la nozione di aiuto ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e dell'art. 1 della decisione n. 3632/93. 73 Come la Corte ha affermato nel contesto del Trattato CE, la validità degli atti che comportano l'attuazione di misure d'aiuto è inficiata dall'inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare attuazione ad aiuti senza l'approvazione della [OSCURATO:PERSONA]. I giudici nazionali debbono assicurare ai cittadini comunitari, i quali siano in grado di far valere tale inosservanza, che saranno tratte tutte le conseguenze collegate a questo fatto dal loro diritto interno, sia per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l'attuazione delle misure d'aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma o di eventuali misure provvisorie (sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5505, punto 12). 74 Secondo quanto ha parimenti statuito la Corte, l'abolizione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità (v., in particolare, sentenze 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], nota come sentenza «Tubemeuse», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-959, punto 66; Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, citata, punto 12; 10 giugno 1993, causa C-183/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3131, punto 16, e 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3547, punto 68). Tuttavia, occorre precisare quale può essere la portata dell'effetto diretto dell'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione n. 3632/93 in una situazione quale quella di cui trattasi nella causa principale. 75 A tal riguardo il ripristino della situazione anteriore all'erogazione di un aiuto illegittimo o incompatibile con il mercato comune costituisce un requisito necessario al fine di preservare l'effetto utile delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti statali e il giudice nazionale, tenendo conto delle circostanze, deve verificare se sia possibile accogliere le domande dei privati che permettono di contribuire al ripristino di detta situazione anteriore (v., in tal senso, citata sentenza Tubemeuse, punto 66). 76 Nella fattispecie di cui trattasi nella causa principale la [OSCURATO:PERSONA] non chiede la restituzione di un aiuto, ma di essere esonerata dal pagamento di canoni. Si deve osservare in proposito che la restituzione dell'aiuto potrebbe comunque rivelarsi impossibile. 77 Infatti, il fatto che le società di Stato subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] siano state acquisite successivamente nell'ambito di una gara aperta e concorrenziale in base alle condizioni del mercato induce a ritenere che l'elemento di aiuto di cui hanno fruito la [OSCURATO:PERSONA] e dette società di Stato non esiste per le imprese private aggiudicatarie, come la RJB. Dato che dette aggiudicatarie hanno acquisito le società in questione in condizioni di concorrenza non discriminatorie e, per definizione, al prezzo di mercato, vale a dire al prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza era disposto a pagare per tali società nella situazione in cui esse si trovavano, in particolare dopo aver fruito di aiuti statali, l'elemento di aiuto è stato valutato al prezzo di mercato e incluso nel prezzo di acquisto. In tali circostanze, non si può ritenere che le aggiudicatarie abbiano fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato (v., in tal senso, sentenza 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1603, punto 40). Non si poteva dunque chiedere alle imprese private aggiudicatarie come la RJB di restituire l'aiuto statale considerato. 78 Comunque, in linea di principio, quando una società beneficiaria di un aiuto è stata venduta al prezzo di mercato, il prezzo di vendita rispecchia le conseguenze dell'aiuto precedente e il soggetto che ha venduto detta società conserva il beneficio dell'aiuto. In tal caso, il ripristino dello status quo ante deve essere, in primo luogo, garantito dalla restituzione dell'aiuto da parte del venditore. 79 Tuttavia, in una situazione come quella di cui alla causa principale la restituzione dell'aiuto da parte del soggetto venditore delle società che hanno beneficiato dell'aiuto può avere efficacia solo se esso non si confonde, da un punto di vista economico, con chi eroga l'aiuto, perché in quel caso rimborserebbe se stesso. Orbene, nella causa principale lo Stato appare come colui che eroga l'eventuale aiuto, perché i canoni dai quali la [OSCURATO:PERSONA] e le società di Stato subentratele sono state dispensate gli sarebbero stati di regola pagati. Se le somme ricavate dalla privatizzazione sono state alla fine destinate allo Stato, quest'ultimo cumula la qualità di venditore e di erogatore dell'aiuto. Lo stesso vale per l'ipotesi in cui le somme ricavate dalla privatizzazione siano state destinate alla [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza sembra essere stata preservata per garantire l'esecuzione di un certo numero di obblighi legati alla sua precedente attività, o a qualsiasi altro ente che non eserciti attività su un mercato concorrenziale, e se esse in questo modo hanno evitato allo Stato le spese corrispondenti. In tal caso il ripristino dello status quo ante non può essere garantito con la restituzione dell'aiuto. 80 Del resto, quanto sopra indicato non può condurre all'esenzione retroattiva degli altri operatori dai canoni controversi. Infatti, i debitori di un contributo obbligatorio non possono sostenere che l'esonero di cui fruiscono altre persone costituisce un aiuto statale per sottrarsi al pagamento di detto contributo (v., in tal senso, sentenze 9 marzo 2000, causa C-437/97, EKW e Wein & Co, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1157, punti 51-53, e 13 luglio 2000, causa C-36/99, Idéal tourisme, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6049, punti 26-29). Di conseguenza, anche in circostanze particolari come quelle menzionate nei punti 77-79 della presente sentenza, tenuto conto della qualifica di aiuto della misura in questione, domande come quelle proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa principale non possono essere accolte, fatte salve tuttavia eventuali azioni che gli ex concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] potrebbero esperire, se ne esistessero i presupposti, per ottenere il risarcimento del danno che avrebbero subito a causa del vantaggio di natura concorrenziale di cui hanno fruito la [OSCURATO:PERSONA] e le società di Stato che le sono subentrate. Sull'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, in quanto contempla le discriminazioni tra produttori 81 Varie disposizioni del Trattato CECA, oltre all'art. 4, lett. b), vietano specificamente taluni tipi di discriminazione. Tuttavia, nessuna di dette disposizioni riguarda le discriminazioni tra produttori. 82 D'altronde l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA vieta ogni accordo tra imprese che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza e l'art. 65, n. 4, conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] competenza esclusiva a vigilare sul rispetto di detta disposizione. 83 Con la sentenza 20 marzo 1957, causa 2/56, Gelting/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 9, in particolare pagg. 43-44), la Corte ha tuttavia respinto la tesi secondo la quale le disposizioni dell'art. 65, in quanto lex specialis, derogano alle disposizioni di base dell'art. 4, lett. b). La Corte ha infatti affermato che gli artt. 4, lett. b), e 65 del Trattato CECA non si escludono a vicenda né l'uno deroga all'altro, ma tendono entrambi al conseguimento degli scopi che la Comunità si prefigge; che, sotto questo profilo, essi si integrano e, in specifici casi, le loro disposizioni si attagliano a situazioni di fatto tali da giustificare la loro contemporanea e parallela applicazione. 84 Da quanto sopra risulta che il fatto che una discriminazione rientri nell'ambito dell'art. 65 del Trattato CECA non esclude l'applicazione autonoma dell'art. 4, lett. b). 85 Dal suo canto, l'art. 66, n. 1, del Trattato CECA assoggetta alla previa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] ogni operazione di concentrazione tra imprese. Il n. 2 dello stesso articolo dispone segnatamente che, nella sua valutazione di un'operazione e conformemente al principio di non discriminazione enunciato dall'art. 4, lett. b), la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto dell'importanza delle imprese di medesima natura esistenti nella Comunità, nei limiti che essa reputa giustificati per impedire o correggere gli svantaggi risultanti da una disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza. 86 Pur riferendosi all'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, l'art. 66 dello stesso Trattato non può tuttavia considerarsi norma di attuazione di detta disposizione. Infatti l'art. 66 non precisa le condizioni di applicazione del principio di non discriminazione enunciato dall'art. 4, lett. b), ma si limita a disporre che, quando si valuta la compatibilità di un'operazione di concentrazione con il Trattato CECA, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di detto principio. 87 Infine l'art. 67 del Trattato CECA contempla varie violazioni delle condizioni della concorrenza che possono derivare dall'operato degli Stati membri. 88 Tuttavia gli artt. 4 e 67 del Trattato CECA riguardano due campi distinti: il primo abolisce e vieta determinati interventi degli Stati membri nell'ambito che il Trattato CECA assegna alla competenza della Comunità, mentre il secondo è diretto ad ovviare alle violazioni della concorrenza inevitabilmente provocate dall'esercizio dei poteri conservati dagli Stati membri (sentenza [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA], pag. 45). L'art. 67 del Trattato CECA comprende quindi i provvedimenti di natura generale che gli Stati membri possono adottare nell'ambito della loro politica economica e sociale e i provvedimenti degli Stati membri applicabili a settori diversi dalle industrie del carbone o dell'acciaio, ma che possono ripercuotersi sensibilmente sulle condizioni di concorrenza in dette industrie. 89 Ne risulta che neanche l'art. 67 del Trattato CECA mira ad attuare l'art. 4, lett. b), del medesimo Trattato. 90 Da quanto precede emerge che nel Trattato CECA non esistono norme più specifiche dell'art. 4, lett. b), nella parte in cui contempla le discriminazioni tra produttori. Di conseguenza, detta disposizione si applica autonomamente. 91 Riconoscendo incompatibili con il mercato comune e, di conseguenza, abolite e vietate le misure o le pratiche che introducono una discriminazione tra produttori, l'art. 4, lett. b), del Trattato CECA enuncia un obbligo preciso e assoluto. La Corte ha infatti rilevato che le abolizioni e i divieti di cui all'art. 4 del Trattato CECA sono sanciti con eccezionale rigore (sentenza [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA], pag. 40). Ne risulta che l'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, in quanto si riferisce alle discriminazioni tra produttori, conferisce direttamente ai privati taluni diritti che i giudici nazionali devono salvaguardare. 92 Tuttavia, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui l'eventuale discriminazione consisterebbe nella concessione di un aiuto illegittimo sotto forma di un esonero da determinati canoni, l'accertamento di tale discriminazione, tenuto conto delle considerazioni espresse nel punto 80 della presente sentenza, non può condurre all'accoglimento di domande di esonero retroattivo da canoni proposte da concorrenti del beneficiario dell'aiuto. 93 La seconda questione deve essere pertanto risolta nel senso che l'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, in quanto contempla le discriminazioni tra produttori e l'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione n. 3632/93 conferiscono direttamente ai privati taluni diritti che i giudici nazionali devono salvaguardare. Invece, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, in quanto verte sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune, non conferisce di per sé tali diritti. Tuttavia, i giudici nazionali sono competenti a interpretare la nozione di aiuto ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e dell'art. 1 della decisione n. 3632/93, al fine di trarre le conseguenze di un'eventuale violazione dell'art. 9, n. 4, prima frase, di detta decisione. 94 Per quanto riguarda la seconda questione, occorre aggiungere che l'accertamento, in una situazione come quella di cui alla causa principale, dell'esistenza di un aiuto illegittimo, in quanto non approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento della sua concessione, e, se del caso, di una discriminazione tra produttori ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, sotto forma di assoggettamento di taluni produttori al pagamento di canoni mentre altri ne sono dispensati, non può comportare l'esonero retroattivo da detti canoni dei produttori che vi sono stati assoggettati. Sulla terza questione 95 Con la terza questione il giudice a quo chiede, in caso di soluzione affermativa della seconda questione, se un giudice nazionale possa dichiarare l'esistenza di una discriminazione, ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, o di un aiuto, ai sensi dell'art. 4, lett. c), dello stesso Trattato o dell'art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/93, nonostante: - l'adozione della decisione 94/995, - l'adozione della decisione 21 dicembre 1994, e - l'invio delle lettere 4 maggio e 14 luglio 1995. 96 Nonostante la soluzione negativa fornita alla seconda questione del giudice a quo e tenuto conto dell'interesse che può avere il convenuto nella causa principale a fare nondimeno accertare l'esistenza di una discriminazione e di un aiuto nel senso di cui sopra, la Corte ritiene che possa essere utile fornire una soluzione della terza questione. 97 [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA], che hanno proposto di risolvere in senso negativo la seconda questione, ritengono che, comunque, date le circostanze della causa principale, un giudice nazionale non possa applicare direttamente le disposizioni dell'art. 4, lett. b) e c), del Trattato CECA. 98 Secondo gli stessi la denuncia della NALOO riguardava segnatamente l'applicazione del sistema dei canoni controversi successivamente alla privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, detta denuncia sarebbe stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle decisioni contenute nelle lettere del 4 maggio e 14 luglio 1995. Pertanto, dette decisioni, che non sono state contestate dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, vincolerebbero i giudici nazionali. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la denuncia della NALOO sarebbe stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] anche nella decisione 21 dicembre 1994 e, sebbene in modo implicito, nella decisione 94/995. 99 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, viceversa, che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] menzionate dal giudice a quo non impediscono a quest'ultima di constatare, all'occorrenza, l'esistenza di una discriminazione tra produttori o di un aiuto ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e della decisione n. 3632/93. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA], la quale ritiene che la denuncia della NALOO non riguardasse l'applicazione del sistema dei canoni controversi successivamente alla privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA], che è di parere contrario, concordano nel ritenere che questa istituzione non abbia preso posizione su detta questione nelle decisioni in esame. 100 A questo proposito, dalla soluzione data dalla Corte alla seconda questione risulta che i giudici nazionali sono competenti ad accertare l'esistenza di una discriminazione tra produttori, ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, e di un aiuto, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e dell'art. 1 della decisione n. 3632/93. 101 La questione se le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] menzionate dal giudice a quo possano incidere sull'esercizio di detta competenza si pone solo se, nelle decisioni medesime, la [OSCURATO:PERSONA] si è effettivamente pronunciata in merito alla compatibilità del sistema dei canoni controversi con il Trattato CECA. Si deve pertanto verificare, innanzi tutto, il contenuto di dette decisioni. 102 In primo luogo, con la decisione 94/995, la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato, per gli esercizi finanziari 1994/1995 e 1995/1996, una serie di aiuti destinati all'assunzione a carico dello Stato dei danni all'ambiente derivanti dall'estrazione di carbone da parte della [OSCURATO:PERSONA], alla copertura di diverse prestazioni sociali e al finanziamento dei diritti alla consegna di combustibile a titolo gratuito agli ex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], nonché alla presa a carico di taluni costi di ristrutturazione di quest'ultima. 103 Non si può pertanto sostenere che, mediante tale decisione, che riguarda precisi aiuti previsti per due determinati esercizi finanziari, la [OSCURATO:PERSONA] abbia statuito, in un modo o nell'altro, sul sistema dei canoni controversi. 104 In secondo luogo, mediante la decisione 21 dicembre 1994, adottata sulla base dell'art. 66, n. 2, del Trattato CECA, la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato l'acquisizione della CNML da parte della RJB. Orbene, detta decisione di autorizzazione di concentrazione tratta solo della posizione dell'impresa RJB/CNML sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] non si è dunque pronunciata in quella sede sulla compatibilità con il Trattato CECA del sistema dei canoni controversi, al quale d'altronde non si riferiva la notifica del progetto di concentrazione. 105 In terzo luogo, con le lettere 4 maggio e 14 luglio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle denuncia della NALOO per quanto riguarda gli aspetti di detta denuncia relativi ad aiuti statali illegittimi, il cui esame spettava alla direzione generale «Energia» della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, dall'esame del fascicolo risulta che, in dette lettere, la [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata sul sistema dei canoni controversi con riguardo alle norme relative agli aiuti statali. 106 Da quanto precede emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata sulla compatibilità del sistema dei canoni controversi con il Trattato CECA in nessuna delle decisioni menzionate dal giudice a quo. 107 Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che un giudice nazionale può dichiarare l'esistenza di una discriminazione tra produttori, ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, o di un aiuto, ai sensi dell'art. 4, lett. c), dello stesso Trattato o dell'art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/93, in ragione dell'esistenza del sistema dei diritti controversi, nonostante l'adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA]: - della decisione 94/995, - della decisione 21 dicembre 1994, e - delle decisioni contenute nelle lettere 4 maggio e 14 luglio 1995. Sulla quarta questione 108 Con la prima parte della quarta questione il giudice a quo chiede se il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] o la NALOO non hanno proposto ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA, avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/995, la decisione 21 dicembre 1994 o le lettere 4 maggio e 14 luglio 1995, osti a che la [OSCURATO:PERSONA] deduca asserite violazioni dell'art. 4, lett. b) o c), del Trattato CECA o della decisione n. 3632/93 dinanzi ai giudici nazionali. Con la seconda parte della quarta questione il giudice a quo chiede se la [OSCURATO:PERSONA] abbia il diritto di dedurre tali asserite violazioni dinanzi ai giudici nazionali laddove né essa né la NALOO hanno avviato, in base all'art. 35 del Trattato CECA, un'azione per costringere la [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi su dette asserite violazioni. Sulla prima parte della quarta questione 109 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, in particolare, che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] menzionate dal giudice a quo non vertono sul sistema dei canoni controversi e non possono dunque ostare a che la [OSCURATO:PERSONA] invochi, dinanzi ai giudici nazionali, l'incompatibilità di detto sistema con le disposizioni in questione del Trattato CECA. 110 Invece, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] ritengono che, siccome la [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto ricorsi di annullamento contro le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] menzionate dal giudice a quo, essa non sia più legittimata a porre indirettamente in discussione la validità di dette decisioni dinanzi ai giudici nazionali. 111 In proposito è opportuno ricordare che nella sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-833), la Corte ha statuito, nel contesto del Trattato CE, che il beneficiario di un aiuto non può dedurre l'illegittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ordini a uno Stato membro di recuperare l'aiuto versato a detto beneficiario, qualora il beneficiario dell'aiuto non abbia chiesto l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) pur avendo potuto indubbiamente farlo. La Corte ha infatti ritenuto che adottare la soluzione contraria equivarrebbe a riconoscere al beneficiario dell'aiuto la possibilità di eludere il carattere definitivo che, in forza del principio della certezza del diritto, dev'essere attribuito ad una decisione dopo la scadenza del termine di impugnazione previsto dall'art. 173 del Trattato CE (v., parimenti, sentenze 30 gennaio 1997, causa C-178/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-585, punto 21, e 15 febbraio 2001, causa C-239/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1197, punto 30). 112 Tuttavia, perché la soluzione adottata nelle citata sentenza TWD [OSCURATO:PERSONA] possa essere trasposta nella causa principale, bisognerebbe almeno che l'azione della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudici nazionali tendesse a porre in discussione la validità delle decisioni precedenti della [OSCURATO:PERSONA] che essa avrebbe potuto contestare. Orbene, come la Corte ha dichiarato nel punto 107 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata sulla compatibilità del sistema dei canoni controversi con il Trattato CECA in nessuna delle decisioni menzionate dal giudice a quo. 113 Ne risulta che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] o la NALOO non abbiano proposto ricorsi di annullamento avverso dette decisioni non osta a che la [OSCURATO:PERSONA] deduca, dinanzi ai giudici nazionali, la violazione dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, in quanto contempla le discriminazioni tra produttori, o quella dell'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione n. 3632/93. Sulla seconda parte della quarta questione 114 [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] ritengono che, nell'ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] non avesse respinto la denuncia della NALOO mediante le decisioni menzionate dal giudice a quo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare il procedimento ex art. 35 del Trattato CECA. Non avendolo fatto, non potrebbero più essere proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudici nazionali censure come quelle contenute nella denuncia della NALOO. 115 [OSCURATO:PERSONA] e, con qualche esitazione, la [OSCURATO:PERSONA] sono di parere contrario. 116 Si deve evidenziare che il giudice a quo ha prospettato l'ipotesi, che appare conforme ai fatti, in cui la [OSCURATO:PERSONA] non si sia ancora pronunciata sul sistema dei canoni controversi. Il giudice a quo si chiede se, in tal caso, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] o la NALOO non abbiano avviato, sulla base dell'art. 35 del Trattato CECA, un'azione per costringere la [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi su detto sistema sia tale da privare la [OSCURATO:PERSONA] del diritto di dedurre, dinanzi ai giudici nazionali, la violazione dell'art. 4, lett. b) o c), del Trattato CECA e quella della decisione n. 3632/93. 117 Come risulta dalla soluzione della seconda questione, i giudici nazionali sono competenti ad accertare la violazione dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, in quanto contempla le discriminazioni tra produttori, e dell'art. 9, n. 4, della decisione n. 3632/93. 118 Orbene, l'obbligo incombente ai giudici nazionali di applicare dette disposizioni non può essere limitato al solo motivo che alla [OSCURATO:PERSONA] sia stata presentata una denuncia che solleva questioni analoghe sulle quali essa non ha ancora statuito, nemmeno nell'ipotesi in cui il denunciante, parte nella causa dinanzi al giudice nazionale, avrebbe potuto avviare un'azione ai sensi dell'art. 35 del Trattato CECA. 119 Infatti, anche se la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici nazionali possono essere contemporaneamente competenti ad applicare talune disposizioni del Trattato CECA, essi non hanno necessariamente gli stessi poteri per accogliere le varie domande dei privati basate su dette disposizioni (v., in proposito, nel contesto del Trattato CE, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 93/C 39/05, relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la [OSCURATO:PERSONA] nell'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (GU 1993, C 39, pag. 6). Pertanto, non si può esigere che un privato il quale abbia depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] una denuncia basata su tale genere di disposizioni prosegua in ogni caso la sua azione presso la [OSCURATO:PERSONA], all'occorrenza avviando un procedimento ai sensi dell'art. 35 del Trattato CECA, sino a che la [OSCURATO:PERSONA] non si sia pronunciata sulla sua denuncia, anche qualora quest'ultima non manifesti l'intenzione di trattare la denuncia e, in funzione dell'evolversi delle circostanze, il privato possa avere interesse ad accordare la priorità ad un'azione dinanzi al giudice nazionale o essere a ciò obbligato. 120 In tale situazione il principio ricordato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni, secondo il quale l'esercizio del diritto di mettere in mora detta istituzione a norma dell'art. 35 del Trattato CECA non può essere indefinitamente procrastinato, segnatamente quando la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di non pronunciarsi sia manifesta (v. sentenza 6 luglio 1971, causa 59/70, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 639, punti 14-19), non incide sulla possibilità per il denunciante di invocare dinanzi ad un giudice nazionale l'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, nella parte in cui contempla le discriminazioni tra produttori, e l'art. 9, n. 4, della decisione n. 3632/93. 121 Come ha già statuito la Corte nel contesto del Trattato CE, spetta ai giudici degli Stati membri, in base al principio di cooperazione enunciato dall'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) - che corrisponde in sostanza all'art. 86, primo e secondo comma, del Trattato CECA - garantire la tutela giuridica derivante, per i privati, dall'effetto diretto del diritto comunitario. In mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai privati in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto. Tuttavia, dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna, né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (v., in particolare, sentenza 14 dicembre 1995, causa C-312/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4599, punto 12). 122 Nell'ambito degli aiuti statali, nei limiti in cui il procedimento contemplato dal diritto nazionale vale per la ripetizione di un aiuto illegittimo, le disposizioni pertinenti del diritto nazionale devono essere applicate in modo da non rendere praticamente impossibile la ripetizione prescritta dal diritto comunitario (v., in particolare, nel contesto del Trattato CE, sentenze 2 febbraio 1989, causa 94/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 175, punto 12, e 20 settembre 1990, causa C-5/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3437, punto 12) e uno Stato membro non può eccepire legittimamente norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per sottrarsi all'esecuzione degli obblighi ad esso incombenti in base al diritto comunitario (v., segnatamente, citata sentenza 20 settembre 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 18). Gli stessi principi devono essere applicati quando i privati chiedono legittimamente provvedimenti diversi dalla ripetizione di un aiuto statale dopo aver provato l'esistenza di una violazione dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, nell'eventuale forma di una discriminazione tra produttori, o di una violazione dell'art. 9, n. 4, della decisione n. 3632/93, nella forma di concessione di aiuto senza l'approvazione della [OSCURATO:PERSONA]. 123 Dall'insieme delle considerazioni di cui sopra risulta che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] o la NALOO non abbiano avviato, in base all'art. 35 del Trattato CECA, un'azione per costringere la [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi sul sistema dei diritti controversi non è tale privare la [OSCURATO:PERSONA] del diritto di dedurre, dinanzi ai giudici nazionali, la violazione dell'art. 4, lett. b), in quanto contempla le discriminazioni tra produttori, e quella dell'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione n. 3632/93. 124 La quarta questione deve essere pertanto risolta nel senso che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] o la NALOO - non abbiano proposto, in base all'art. 33 del Trattato CECA, un ricorso di annullamento avverso la decisione 94/995, la decisione 21 dicembre 1994 o le decisioni contenute nelle lettere 4 maggio e 14 luglio 1995, - non abbiano avviato, in base all'art. 35 del Trattato CECA, un'azione per costringere la [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi sulle asserite violazioni dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, in quanto contempla le discriminazioni tra produttori, o dell'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione n. 3632/93 non osta a che la [OSCURATO:PERSONA] deduca dette violazioni dinanzi ai giudici nazionali. Decisione relativa alle spese Sulle spese 125 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England and Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) con ordinanza 31 luglio 1998, dichiara: 1) Una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, verificatasi dalla data della ristrutturazione fino al trasferimento alle imprese private aggiudicatarie delle azioni delle società appartenenti alla Corona subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto operatore minerario, implica l'esistenza di aiuti, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, ma non di oneri speciali ai sensi di detta disposizione. La medesima situazione può rivelare l'esistenza di una discriminazione tra produttori, ai sensi dell'art. 4, lett. b), dello stesso Trattato. Sarebbe questo il caso se rilevanti differenze oggettive di situazioni tra, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] e le società appartenenti alla Corona subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto operatore minerario e, dall'altra, gli altri operatori non giustificassero il trattamento differenziato applicato alle due categorie di produttori. Una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, esistente a partire dal trasferimento alle imprese private aggiudicatarie delle azioni delle società appartenenti alla Corona subentrate alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto operatore minerario, non rivela l'esistenza né di aiuti o di oneri speciali, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, né di una discriminazione tra produttori, ai sensi dell'art. 4, lett. b), del medesimo Trattato poiché l'accesso ai vari modi di acquisizione dei diritti connessi alle licenze e concessioni non è stato e non è discriminatorio. 2) L'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, in quanto contempla le discriminazioni tra produttori, nonché l'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 dicembre 1993, n. 3632/93/CECA, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera, conferiscono direttamente ai privati taluni diritti che i giudici nazionali devono salvaguardare. Invece, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, in quanto verte sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune, non conferisce di per sé tali diritti. Tuttavia, i giudici nazionali sono competenti a interpretare la nozione di aiuto ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e dell'art. 1 della decisione n. 3632/93, al fine di trarre le conseguenze di un'eventuale violazione dell'art. 9, n. 4, prima frase, di detta decisione. L'accertamento, in una situazione come quella di cui alla causa principale, dell'esistenza di un aiuto illegittimo, in quanto non approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento della sua concessione, e, se del caso, di una discriminazione tra produttori ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA, sotto forma di assoggettamento di taluni produttori al pagamento di canoni mentre altri ne sono dispensati, non può comportare l'esonero retroattivo da detti canoni dei produttori che vi sono stati assoggettati. 3) Un giudice nazionale può dichiarare l'esistenza di una discriminazione tra produttori, ai sensi dell'art. 4, lett. b), del Trattato, o di un aiuto, ai sensi dell'art. 4, lett. c), dello stesso Trattato o dell'art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] n. 3632/93, in ragione dell'esistenza del sistema dei canoni di cui trattasi nella causa principale, nonostante l'adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA]: - della decisione 3 novembre 1994, 94/995/CECA, sulle disposizioni finanziarie adottate dal [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'industria carboniera per gli esercizi 1994/1995 e 1995/1996, - della decisione 21 dicembre 1994, che autorizzava l'acquisizione della Central and [OSCURATO:PERSONA] da parte della RJB [OSCURATO:PERSONA] (UK) plc, e - delle decisioni contenute nelle lettere 4 maggio e 14 luglio 1995 indirizzate alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla denuncia di detta associazione in data 19 agosto 1994. 4) Il fatto che la H. J. [OSCURATO:PERSONA] & Co. Ltd o la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] - non abbiano proposto, in base all'art. 33 del Trattato CECA, un ricorso di annullamento avverso la decisione 94/995, la decisione 21 dicembre 1994 che autorizzava l'acquisizione della Central and [OSCURATO:PERSONA] da parte della RJB [OSCURATO:PERSONA] (UK) plc o le decisioni contenute nelle lettere 4 maggio e 14 luglio 1995 indirizzate alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], - non abbiano avviato, in base all'art. 35 del Trattato CECA, un'azione per costringere la [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi sulle asserite violazioni dell'art. 4, lett. b), del Trattato, in quanto contempla le discriminazioni tra produttori, o dell'art. 9, n. 4, prima frase, della decisione n. 3632/93, non osta a che la H. J. [OSCURATO:PERSONA] & Co. Ltd deduca dette violazioni dinanzi ai giudici nazionali.
Sentenza Corte di giustizia UE/2001 — Fons Iuris — Fons Iuris