CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 1968
Cassazione n. 44688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/1968 [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/04/1975 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto per entrambe le posizioni dei ricorrenti udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo breve dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 17 febbraio 2020 dal GIP del Tribunale di Alessandria in relazione a fattispecie di furto e riciclaggio 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati CATANIA Gioacchino e SHERA Liman. 2.1. Ricorso SHERA Liman con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il capo B) dell'imputazione (furto di 30 litri di gasolio). Gli indizi non potrebbero essere ritenuti gravi in quanto risulterebbe dalle rilevazioni GPS la presenza dell'imputato davanti al cancello del cantiere solo in due diversi momenti della notte, rispettivamente all'1:25 e alle 4:20. Difettando una presenza continuativa, verrebbe meno il ragionamento giudiziale. Del tutto ipotetica sarebbe inoltre la presenza di complici. In conseguenza di ciò, mancherebbero elementi tali da poter affermare la sussistenza di effettivi elementi che ricolleghino il ricorrente all'episodio delittuoso. 2.1.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il reato di riciclaggio contestato al capo E). Secondo il ricorrente, mancherebbe la prova che si stato proprio costui ad operare le alterazioni finalizzate (in particolare la contraffazione del telaio e dei dati identificativi del mezzo e sostituzione della targa) a ostacolare l'individuazione dell'origine delittuosa della pala gommata in contestazione o che costui avesse conoscenza. Non si potrebbe infatti escludere che siano stati gli altri soggetti ad operare le contestate contraffazioni. 2.1.3. Con il terzo motivo,la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio per effetto del diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la eccessività della pena. Secondo il ricorrente, proprio le modalità di esecuzione del reato di cui al capo a) dimostrerebbe le scarse capacità criminali del ricorrente che nemmeno aveva considerato che il carico sottratto non sarebbe passato sotto un ponte ferroviario. Avrebbe inoltre dovuto essere considerata l'incensuratezza sostanziale del ricorrente non avendo costui a carico alcun procedimento definitivo. 2.1.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 235 cod pen sussistendo un tentativo di reinserimento sociale successivo ai fatti contestati all'uscita dal carcere e dovendosi considerare lo svolgimento di attività lavorativa in Italia dal 1994 e la presenza di vincoli familiari stabili in Italia.2.2 Ricorso CATANIA Gioacchino con l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Con il primo motivo, si contesta che vi sia stata alcuna consapevolezza della provenienza furtiva del bene e di ostacolare l'identificazione della stessa. Infatti, la svolta attività di mediazione-retribuita con la somma di euro 2000- non avrebbe importato alcun diretto contatto con il mezzo né vi sarebbero elementi per poter affermare la consapevolezza della falsità della documentazione ricevuta. I giudici del merito non avrebbero inoltre considerato che la intercettazione 424 del 9 luglio 2018 andrebbe letta unitamente all'intercettazione 414 dello stesso giorno da cui emergerebbe che la documentazione evocata in tale conversazione riguardava esclusivamente il trasporto del bene medesimo. Per altro verso, la prosecuzione dei rapporti con il venditore del bene sarebbe circostanza irrilevante non vi è prova che il ricorrente abbia avuto conoscenza del sequestro del bene in relazione alla vendita del quale aveva svolto attività di mediazione e di tutte le vicende successive avvenute in relazione allo stesso. 2.2.2. Con il secondo motivo, si lamenta, in subordine, violazione di legge e vizio di motivazione in punto erronea qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo E) in termini di riciclaggio anziché in termini di ricettazione e l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato sul punto posto che non vi sarebbe prova del fatto che il ricorrente abbia contribuito all'alterazione dati identificativi del mezzo (telaio e targhe). 2.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto erronea applicazione della recidiva qualificata, mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, eccessività del trattamento sanzionatorio. In particolare, avrebbe dovuto considerarsi che i precedenti penali dell'imputato sono remoti e il contributo fornito era stato marginale come dimostrato dal fatto che costui non era stato messo a conoscenza del sequestro del mezzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso SHERA è fondato nei limiti di seguito specificati. Il ricorso CATANIA è inammissibile. 2. Ricorso SHERA Liman. 2.1. Il primo motivo del ricorso SHERA risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati le rilevazioni GPS, la altrimenti inspiegabile presenza sul luogo dei fatti, la mancanza di una effettiva spiegazione di tale originale condotta avvenuta nel cuore della notte anche alla luce della mancata rilevazione di altre presenze sospette da parte delle telecamere di sorveglianza. Pur trattandosi di imputato che, nel procedimento in esame, appare ricollegato ad attività criminose di ben altro valore, gli elementi esposti permettono di ritenere adeguatamente valutata la posizione e logicamente considerata la presenza di prove univoche. 2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve osservarsi quanto segue. Risulta valutato adeguatamente il contenuto delle intercettazioni di cui ai progressivi 148-631-705-751-844-904-987 in ragione della logica correlazione delle conversazioni richiamate con l'incontro di poco successivo cui erano presenti entrambi gli interlocutori e in cui si è materialmente svolta la consegna del bene in contestazione. La successione temporale delle conversazioni dello scambio permette infatti di correlare le une all'altro e ritenere che l'oggetto dei riferimenti non palesi all'interno delle intercettazioni fosse proprio il bene meglio descritto nel capo E) della imputazione. Il provvedimento impugnato (si veda pag. 9 della motivazione) correttamente segnala che "SHERA faceva espresso riferimento, nelle telefonate intercorse con Ledonne, (...) all'individuazione dell'acquirente, alle modalità di consegna del bene e al coinvolgimento di altri soggetti, sulle cui azioni e spostamenti LEDONNE lo aggiornava continuamente (...) sapeva dell'esistenza di un mediatore visto che Ledonne, nella telefonata n. progressivo 631 del 2.7.2018, faceva espresso riferimento a un terzo soggetto incaricato di trovare un acquirente" logicamente concludendo che "SHERA forniva, pertanto, in maniera del tutto consapevole e volontaria, il suo contributo sia nella fase negoziale che in quella esecutiva della condotta criminosa in esame". Quanto alla consapevolezza dell'origine delittuosa, risulta assorbente la considerazione della ingiustificata disponibilità del bene medesimo in difetto di indicazione di un titolo di legittima provenienza (cfr. sul punto Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265). 2.2.1. Quanto invece alla presenza di un contributo causale in ordine alla immutazione degli elementi identificativi del bene (telaio e targhe di accompagnamento), la motivazione si incentra sull'attività di intermediazione svolta ma non indica profili riguardanti il coinvolgimento nella modificazione stessa. Né nel contesto delle intercettazioni telefoniche né nei rimanenti atti richiamati in sede di ricostruzione giudiziale emerge alcun riferimento - anche indiretto - in ordine a tale attività materiale. Nemmeno vengono svolte considerazioni di ordine logico deduttivo diverse dal riferimento all'attività di intermediazione che - di per sé - non costituisce elemento distintivo rispetto al reato di ricettazione. Tali considerazioni impongono l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione SHERA Liman in punto qualificazione giuridica della condotta con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. 2.3. L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del terzo e del quarto, attinenti al trattamento sanzionatorio. [copsli zioni]3. Ricorso CATANIA. 3.1. primo e il secondo motivo del ricorso CATANIA risultano inammissibili in presenza di una motivazione legittima, logica e congrua che valorizza le intercettazioni in atti. Infatti, anche a voler partire dal presupposto, enunciato del motivo di ricorso, per cui la documentazione di cui il ricorrente conversava nei progressivi 411-414-424, richiamati in motivazione, riguardava esclusivamente il trasporto, tale assunto non inciderebbe sulla adeguatezza e logicità della motivazione medesima che evidenzia la comune conoscenza della falsità dei documenti desunta dal tenore delle intercettazioni medesime e, soprattutto, il fatto che non vi sarebbe spiegazione alternativa alla necessità di documenti falsi, al fine di nascondere la conosciuta provenienza illecita del bene compravenduto e di superare eventuali controlli che potessero essere svolti nel corso del trasporto del bene medesimo. Situazione ulteriormente qualificata dalla circostanza, richiamata a pag. 5 della motivazione, del mancato svolgimento da parte di alcuno dei protagonisti della vicenda di attività imprenditoriale tale da giustificare la disponibilità di una macchina operatrice così costosa. 3.2. Il terzo motivo del ricorso CATANIA è manifestamente infondato. 3.2.1. L'applicazione della recidiva risulta fondata su motivazione specifica, congrua, logica, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e quindi, proprio per questi caratteri, insindacabile in questa sede avendo la Corte correttamente valorizzato la progressione criminosa desumibile dalla pluralità di delitti anche eterogenei in precedenza posti in essere dall'imputato, la gravità del reato oggetto del presente giudizio, il rilevante valore della pala sottratta, la professionalità palesata. Si tratta di elementi che permettono di desumere una totale indifferenza a regole e sanzioni e una scelta criminale che esplica una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione. 3.2.2. Del tutto legittimo risulta anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche in conseguenza della operata valutazione in termini di gravità ed essenzialità della condotta e delle sopra richiamata. sfavorevoli considerazioni in ordine alla personalità dell'imputato, il che qualifica la sostanziale insussistenza di elementi valutabili a favore.3. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo e) con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sul punto rimanendo inammissibile nel resto il ricorso proposto dallo SHERA nonché la dichiarazione di inammissibilità del ricorso CATANIA con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - visto il disposto dell'art. 616 cod proc pen - al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che - considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso - si ritiene equo determinare nella misura di Euro 3000,00. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo e) con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell