CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 luglio 2025
Cassazione n. 05025/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5025/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 06/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3376/2025* * CC 25/11/2025* DI * * 28280/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 30/07/2025 del * TRIBUNALE di *vista la relazione svolta dal Consigliere * *vista la requisitoria del * Procuratore Generale * * che ha concluso per ilrigetto del ricorsoin procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 30 luglio 2025 – a seguito di contraddittorio camerale il * del Tribunale di * – quale giudice della esecuzione – ha disposto nei confrontidi * * ed in riferimento alla decisione applicativa di pena n.128 del 2023 a larevoca dei lavori di pubblica utilità applicati in sostituzione della pena detentiva b laconversione della pena detentiva residua in detenzione domiciliare sostitutiva.Quanto al primo aspetto viene evidenziato che il * ha più volte eluso gli obblighiderivanti dalla ammissione al lavoro di pubblica utilità o non presentandosi senza congruagiustificazione o assumendo un atteggiamento svogliato e non collaborativo il chedetermina una complessiva presa d atto del fallimento del percorso risocializzante cui erastato ammesso.Tale valutazione non è incrinata dalla produzione documentale operata dalla difesa. Inparticolare si afferma che dalla documentazione non emerge una condizione patologica ditale severità da risultare incompatibile con lo svolgimento di normale attività lavorativaperaltro con orari non particolarmente gravosi e compatibili con le esigenze di vita e di cura.Quanto al secondo aspetto si osserva che – in rapporto alle modalità esecutive dellapena residua – la detenzione domiciliare sostitutiva risulta essere l unica forma esecutiva«non carceraria» adeguata al caso in esame.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –* * Il ricorso è affidato a due motivi.2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento in rapporto alla mancata notificadella richiesta del * di revoca dei lavori di pubblica utilità.Si evidenzia che l incidente di esecuzione si è aperto con una domanda delcondannato tesa ad ottenere la modifica delle modalità esecutiva della prestazione d opera.La domanda del * di revoca della misura è stata formulata contestualmente al pareresulla richiesta difensiva e – secondo la difesa – andava autonomamente notificata primadella trattazione della udienza. La presenza in udienza e la presa d atto della esistenza delladomanda non determina sanatoria posto che la strategia difensiva ne sarebbe statacomunque pregiudicata.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione inriferimento alla ritenuta sussistenza di gravi e reiterate violazioni.Secondo la difesa il giudice della esecuzione ha qualificato come gravi deicomportamenti che al più avrebbero potuto condurre ad una rimodulazione del programma.Le giornate di assenza per malattia – in ogni caso – non sarebbero state computate a fini diespiazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.2. Va premesso che ai sensi dell art. 66 della legge n.689 del 1981 nel testo novellatodal d.lgs. n.150 del 2022 la mancata esecuzione della pena sostitutiva ovvero la violazionegrave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti ne determina la revoca ela parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva piùgrave.Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria il direttore dell istituto a cui il condannatoè assegnato o il direttore dell ufficio di esecuzione penale esterna informano senza indugioil giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità ovvero il magistrato di sorveglianza cheha emesso l ordinanza prevista dall articolo 62 di ogni violazione degli adempimenti sui qualigli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.Il magistrato di sorveglianza compie ove occorra sommari accertamenti e qualoraritenga doversi disporre la revoca della semilibertà o della detenzione domiciliare e laconversione previste dal primo comma procede a norma dell articolo 666 del codice diprocedura penale. * stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblicautilità.3. Ne deriva che il modello procedimentale è quello di cui all art.666 del codice di ritoanche nella ipotesi della revoca del lavoro di pubblica utilità. Si tratta di un modello cheprevede la fissazione di udienza camerale partecipata e deposito degli atti di parte in sede difissazione.* – in rapporto al primo motivo nessuna violazione del contraddittorio puòessere rilevata nel caso che ci occupa atteso che il condannato aveva aperto il momento diverifica giurisdizionale con una richiesta di variazione cui ha fatto seguito – in sede diespressione del parere da parte del Pubblico Ministero – la domanda di revoca .Non si tratta certo di una domanda imprevedibile o esorbitante dall oggettodell incidente camerale atteso che la stessa domanda di variazione introdotta dalcondannato era dovuta a problematiche insorte durante l attuazione del programma deilavori di pubblica utilità.Vi era pertanto un onere di diligenza nel controllo degli atti in capo alla difesa e delresto l avvenuta produzione di documentazione in udienza come si evince dal testo delprovvedimento impugnato dimostra che il contraddittorio camerale è stato pieno ed effettivo.4. Il secondo motivo è inammissibile.L apprezzamento – da parte del giudice dell esecuzione delle condotte tenute dal* nel periodo di sottoposizione risulta ampio e del tutto congruo rispetto al parametronormativo sicchè la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione incompatibile con lecaratteristiche ontologiche del giudizio di legittimità.Al rigetto nel suo complesso del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5025/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 06/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3376/2025* * CC 25/11/2025* DI * * 28280/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 30/07/2025 del * TRIBUNALE di *vista la relazione svolta dal Consigliere * *vista la requisitoria del * Procuratore Generale * * che ha concluso per ilrigetto del ricorsoin procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 30 luglio 2025 – a seguito di contraddittorio camerale il * del Tribunale di * – quale giudice della esecuzione – ha disposto nei confrontidi * * ed in riferimento alla decisione applicativa di pena n.128 del 2023 a larevoca dei lavori di pubblica utilità applicati in sostituzione della pena detentiva b laconversione della pena detentiva residua in detenzione domiciliare sostitutiva.Quanto al primo aspetto viene evidenziato che il * ha più volte eluso gli obblighiderivanti dalla ammissione al lavoro di pubblica utilità o non presentandosi senza congruagiustificazione o assumendo un atteggiamento svogliato e non collaborativo il chedetermina una complessiva presa d atto del fallimento del percorso risocializzante cui erastato ammesso.Tale valutazione non è incrinata dalla produzione documentale operata dalla difesa. Inparticolare si afferma che dalla documentazione non emerge una condizione patologica ditale severità da risultare incompatibile con lo svolgimento di normale attività lavorativaperaltro con orari non particolarmente gravosi e compatibili con le esigenze di vita e di cura.Quanto al secondo aspetto si osserva che – in rapporto alle modalità esecutive dellapena residua – la detenzione domiciliare sostitutiva risulta essere l unica forma esecutiva«non carceraria» adeguata al caso in esame.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –* * Il ricorso è affidato a due motivi.2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento in rapporto alla mancata notificadella richiesta del * di revoca dei lavori di pubblica utilità.Si evidenzia che l incidente di esecuzione si è aperto con una domanda delcondannato tesa ad ottenere la modifica delle modalità esecutiva della prestazione d opera.La domanda del * di revoca della misura è stata formulata contestualmente al pareresulla richiesta difensiva e – secondo la difesa – andava autonomamente notificata primadella trattazione della udienza. La presenza in udienza e la presa d atto della esistenza delladomanda non determina sanatoria posto che la strategia difensiva ne sarebbe statacomunque pregiudicata.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione inriferimento alla ritenuta sussistenza di gravi e reiterate violazioni.Secondo la difesa il giudice della esecuzione ha qualificato come gravi deicomportamenti che al più avrebbero potuto condurre ad una rimodulazione del programma.Le giornate di assenza per malattia – in ogni caso – non sarebbero state computate a fini diespiazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.2. Va premesso che ai sensi dell art. 66 della legge n.689 del 1981 nel testo novellatodal d.lgs. n.150 del 2022 la mancata esecuzione della pena sostitutiva ovvero la violazionegrave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti ne determina la revoca ela parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva piùgrave.Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria il direttore dell istituto a cui il condannatoè assegnato o il direttore dell ufficio di esecuzione penale esterna informano senza indugioil giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità ovvero il magistrato di sorveglianza cheha emesso l ordinanza prevista dall articolo 62 di ogni violazione degli adempimenti sui qualigli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.Il magistrato di sorveglianza compie ove occorra sommari accertamenti e qualoraritenga doversi disporre la revoca della semilibertà o della detenzione domiciliare e laconversione previste dal primo comma procede a norma dell articolo 666 del codice diprocedura penale. * stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblicautilità.3. Ne deriva che il modello procedimentale è quello di cui all art.666 del codice di ritoanche nella ipotesi della revoca del lavoro di pubblica utilità. Si tratta di un modello cheprevede la fissazione di udienza camerale partecipata e deposito degli atti di parte in sede difissazione.* – in rapporto al primo motivo nessuna violazione del contraddittorio puòessere rilevata nel caso che ci occupa atteso che il condannato aveva aperto il momento diverifica giurisdizionale con una richiesta di variazione cui ha fatto seguito – in sede diespressione del parere da parte del Pubblico Ministero – la domanda di revoca .Non si tratta certo di una domanda imprevedibile o esorbitante dall oggettodell incidente camerale atteso che la stessa domanda di variazione introdotta dalcondannato era dovuta a problematiche insorte durante l attuazione del programma deilavori di pubblica utilità.Vi era pertanto un onere di diligenza nel controllo degli atti in capo alla difesa e delresto l avvenuta produzione di documentazione in udienza come si evince dal testo delprovvedimento impugnato dimostra che il contraddittorio camerale è stato pieno ed effettivo.4. Il secondo motivo è inammissibile.L apprezzamento – da parte del giudice dell esecuzione delle condotte tenute dal* nel periodo di sottoposizione risulta ampio e del tutto congruo rispetto al parametronormativo sicchè la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione incompatibile con lecaratteristiche ontologiche del giudizio di legittimità.Al rigetto nel suo complesso del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 25/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 25/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *