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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2026

Cassazione n. 30041/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PAOLA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud 1-i Pubblico Ministero, in ,persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 4 -".,44,•- ; rJAYt t2- c,( — V (k uti i I reRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Paola, con sentenza del 17 ottobre 2026, ha ritenuto l'imputata responsabile del delitto di percosse e l'ha condannata alla pena di € 300 di multa.

Avverso tale sentenza, ha proposto appello l'imputata e il Tribunale di Paola, con ordinanza del 4 febbraio 2026, rilevato che era stata inflitta la sola pena pecuniaria e che, pertanto, stante il disposto dell'art. 37, comma 1, d.lvo n. 374 del 2000, la sentenza era inappellabile, verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, ha trasmesso gli atti, per competenza, a questa Corte.

2. La ricorrente, con l'atto d'appello, deduce l'assenza di una corretta e completa valutazione delle prove acquisite e contesta la motivazione in quanto incompleta e sostanzialmente apparente e apodittica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve ribadirsi che «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine all'indicazione della parte, deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez.

U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 42478 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv 287234-02).

Ciò posto l'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado deve essere qualificata come ricorso per cassazione per cui occorre procedere all'esame di detta impugnazione alla stregua della disciplina relativa al processo di legittimità, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119).

Nel caso in esame, come correttamente evidenzia il Procuratore Generale, ancorché la ricorrente abbia dedotto «l'assenza di una corretta e completavalutazione delle prove acquisite», nel corpo dell'atto di impugnazione sostanzialmente lamenta la mancanza e in molti aspetti l'apparenza della motivazione, vizi certamente proponibili in sede di legittimità.

2. Orbene, il ricorso è fondato.

La scarna sentenza impugnata fa riferimento, per fondare il giudizio di responsabilità dell'imputata, esclusivamente alla deposizione della persona offesa riportata in modo acritico senza alcun confronto con le dichiarazioni dell'imputata con la certificazione medica acquisita da questa e con le altre deposizioni testimoniali.

Se è vero, infatti, con riferimento alla deposizione della persona offesa che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 5, n. 12920 del 13/2/2020, Ciotti, Rv. 279070) le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa le quali, anche da sole, possono essere poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, occorre pur sempre la preventiva verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve essere, in tal caso, più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Ed è proprio tale verifica che manca nella sentenza impugnata poiché in essa, non solo viene descritto il fatto in modo differente da quanto esposto nell'imputazione (non c'è, infatti, nella deposizione della persona offesa, alcun riferimento al calcio che l'imputata le avrebbe tirato e di cui all'imputazione, ma si riferisce di un colpo inferto con uno spillone), ma vengono riportate in modo acritico alcune altre circostanze esposte dalla persona offesa (ossia che la madre dell'imputata, con una pietra di 4-5 Kg, avrebbe colpito la vittima alla testa e alla spalla e, quindi, anche il compagno di questa) che non solo esulano dall'imputazione, ma suscitano non poche perplessità là dove, come mette in evidenza il Procuratore generale, non ci si sofferma, al fine di valutare la credibilità della persona offesa, sul fatto che i gravi fatti riportati non abbiano comportato alcuna seria conseguenza da richiedere, nonostante ci si trovasse nel corso dell'epidemia da Covid, il ricorso al Pronto soccorso o comunque alle cure mediche.

Quella del [OSCURATO:PERSONA] di pace è, dunque, una motivazione apparente in quanto si sostanzia nella mera esposizione della sola deposizione della persona offesa senza alcuna argomentazione valutativa della stessa, senza dare conto delle ragioni dell'imputata e senza fornire alcun riscontro alle argomentazioni difensive. 2Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Paola in diversa persona fisica affinché provveda a colmare l'evidenziata grave lacuna motivazionale.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M7ro [OSCURATO:PERSONA] . -• Dep e'S 1.é.1 o ri 6 AGO 2026 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PAOLA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud 1-i Pubblico Ministero, in ,persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 4 -".,44,•- ; rJAYt t2- c,( — V (k uti i I reRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Paola, con sentenza del 17 ottobre 2026, ha ritenuto l'imputata responsabile del delitto di percosse e l'ha condannata alla pena di € 300 di multa. Avverso tale sentenza, ha proposto appello l'imputata e il Tribunale di Paola, con ordinanza del 4 febbraio 2026, rilevato che era stata inflitta la sola pena pecuniaria e che, pertanto, stante il disposto dell'art. 37, comma 1, d.lvo n. 374 del 2000, la sentenza era inappellabile, verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, ha trasmesso gli atti, per competenza, a questa Corte. 2. La ricorrente, con l'atto d'appello, deduce l'assenza di una corretta e completa valutazione delle prove acquisite e contesta la motivazione in quanto incompleta e sostanzialmente apparente e apodittica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve ribadirsi che «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine all'indicazione della parte, deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 42478 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv 287234-02). Ciò posto l'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado deve essere qualificata come ricorso per cassazione per cui occorre procedere all'esame di detta impugnazione alla stregua della disciplina relativa al processo di legittimità, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119). Nel caso in esame, come correttamente evidenzia il Procuratore Generale, ancorché la ricorrente abbia dedotto «l'assenza di una corretta e completavalutazione delle prove acquisite», nel corpo dell'atto di impugnazione sostanzialmente lamenta la mancanza e in molti aspetti l'apparenza della motivazione, vizi certamente proponibili in sede di legittimità. 2. Orbene, il ricorso è fondato. La scarna sentenza impugnata fa riferimento, per fondare il giudizio di responsabilità dell'imputata, esclusivamente alla deposizione della persona offesa riportata in modo acritico senza alcun confronto con le dichiarazioni dell'imputata con la certificazione medica acquisita da questa e con le altre deposizioni testimoniali. Se è vero, infatti, con riferimento alla deposizione della persona offesa che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 5, n. 12920 del 13/2/2020, Ciotti, Rv. 279070) le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa le quali, anche da sole, possono essere poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, occorre pur sempre la preventiva verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve essere, in tal caso, più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Ed è proprio tale verifica che manca nella sentenza impugnata poiché in essa, non solo viene descritto il fatto in modo differente da quanto esposto nell'imputazione (non c'è, infatti, nella deposizione della persona offesa, alcun riferimento al calcio che l'imputata le avrebbe tirato e di cui all'imputazione, ma si riferisce di un colpo inferto con uno spillone), ma vengono riportate in modo acritico alcune altre circostanze esposte dalla persona offesa (ossia che la madre dell'imputata, con una pietra di 4-5 Kg, avrebbe colpito la vittima alla testa e alla spalla e, quindi, anche il compagno di questa) che non solo esulano dall'imputazione, ma suscitano non poche perplessità là dove, come mette in evidenza il Procuratore generale, non ci si sofferma, al fine di valutare la credibilità della persona offesa, sul fatto che i gravi fatti riportati non abbiano comportato alcuna seria conseguenza da richiedere, nonostante ci si trovasse nel corso dell'epidemia da Covid, il ricorso al Pronto soccorso o comunque alle cure mediche. Quella del [OSCURATO:PERSONA] di pace è, dunque, una motivazione apparente in quanto si sostanzia nella mera esposizione della sola deposizione della persona offesa senza alcuna argomentazione valutativa della stessa, senza dare conto delle ragioni dell'imputata e senza fornire alcun riscontro alle argomentazioni difensive. 2Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Paola in diversa persona fisica affinché provveda a colmare l'evidenziata grave lacuna motivazionale. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M7ro [OSCURATO:PERSONA] . -• Dep e'S 1.é.1 o ri 6 AGO 2026 3
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