CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 36056/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23322/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -Controricorrenti – Avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani r.g. n. 1364 /2018 depositata il 29/05/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21novembre 2023 . Contratto d’opera Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. di Mauro e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2250/2017, emesso dal Tribunale di Trani a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di euro 15.182,10, oltre accessori, come da notula tassata dal consiglio dell’ordine, a saldo dell’attivit à professionale dal medesimo svolta a favore degli opponenti nella causa da essi promossa dinanzi al Tribunale di Taranto nei confronti della Banca MPS, fino alla revoca del mandato, comunicata dagli attori al patrocinatore con lettera del 19/04/2017, quando la causa era nella fase dell’ammissione dei mezzi istruttori; 2. il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, disposto il mutamento del rito in quello speciale di cui all’art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011, in accoglimento dell’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato alle spese l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; 3. il giudice di merito illustra che gli opponenti hanno dedotto: (i) di avere conferito mandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] che rientrava nel novero degli avvocati fiduciari della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., alla quale si erano rivolti per la verifica della legittimità di un mutuo stipulato con la Banca MPS; (ii) che la società di consulenza aveva rilevato il carattere usurario degli interessi corrisposti ed aveva prospettato ai mutuatarila possibilità di recuperare dalla Banca euro 150.000,00, a titolo di ripetizione dell’indebito, ed euro 50.000,00, a titolo di risarcimento del danno, sicché i clienti si erano determinati a concludere (in data 21/07/2015) un “ contratto per l’emissione di perizia Sdl – Deciba relativa all a regolarità dei mutui/leasing – [OSCURATO:PERSONA]”, con il quale, verso il pagamento di euro 4.620,00, incaricavano la società di redigere una perizia da utilizzare nella causa diretta al ristoro dell’indebito, con rilascio della procura alle liti all’avv. [OSCURATO:PERSONA], indicato dalla stessa società proponente, al quale la perizia veniva trasmessa e il cui compenso, a mente dell’art. 8 del contratto, era forfetariamente pre determinato , per l’intero giudizio, in euro 700,00, oltre accessori di legge, oltre 350,00, più accessori, per l’eventuale domiciliatario; (iii) nell’àmbito del conseguente giudizio instaurato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il giudice, con ordinanza del 16-19/12/2016, “interlocutoriamente” emessa dopo la scadenza dei termini di cui al sesto comma dell’articolo 183, prefigurava un esito del giudizio sfavorevole agli attori e questa circostanza, oltre alla negligenza con la quale il difensore aveva complessivamente esercitato il patrocinio, giustificava il recesso dei clienti dall’incaricoconferitogli, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del contratto concluso con la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, successivamente (con ordinanza del 04 - 06/12/2017 ) , il Tribunale rigettava l’istanza di c.t.u. dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] emandava la causa in decisione; 4. svolte queste premesse, il Tribunale di Traniasserisce che sono documentate le modalità di conferimento del mandato difensivo e la circostanza che il legale avesse depositato in giudizio la peri zia rimessagli dalla società di consulenza; soggiunge che l’art. 8 del detto contratto quantificava in euro 700,00, più euro 350,00, il compenso dovuto al legale, testualmente, «per tutta la durata del giudizio (fino a sentenza), fatta eccezione per il caso di revoca in corso di causa e senza giusta causa del mandato al professionista»,e, ancora, che tale pattuizione doveva considerarsi vincolante anche per l’opposto avv. [OSCURATO:PERSONA], secondo lo schema del contratto a favore del terzo (art. 1411, cod. civ.), avendo quest’ultimo aderito alla stipulazione in suo favore con l’accettazione della procura alle liti conferitagli, alle condizioni a lui pacificamente note, concordate dai clienti con la [OSCURATO:PERSONA]; reputa che costituisce “ giusta causa ” d el recesso , (nella specie) esercitato dagli opponenti con la comunicazione di revoca del mandato indirizzata al difensore il 19/04/2017, la circostanza che il g.i. del Tribunale di Taranto , con ordinanza 16 - 19/12/2016, avesse prospettato alle parti l’inutilità della c.t.u. chiesta dagli attori non ritenendo condivisibile le argomentazioni della perizia “pedissequamente” posta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a fondamento dell’atto di citazione che egli aveva confezionato, sicché, in ultima analisi,il compenso ad esso spettante , in base al menzionato art. 8, doveva ritenersi integralmente soddisfatto con il pagamento della somma di euro 1.722,24, che il legale riconosceva di avere ricevuto dai clienti al momento del conferimento della procura, esattamente pari ad euro 1.050,00 (euro 700,00 più euro 350,00), oltre accessori, così come previsto dalla menzionata clausola contrattuale; 5. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con sei motivi, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Bari; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. di Mauro e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; Consideratoche: 1. con il primo motivo [« Impugnazione ex art. 111 Cost. per violazione di legge e/o ex art. 360, n. 3,per violazione di legge (art. 132, n. 4, c.p.c.) e/o ex art. 360, n. 4 per nullità della sentenza - ordinanza-decisione»], il ricorrente denuncia l a motivazione apparente dell’ordinanza impugnata, che non spiega perché ha ritenuto che il recesso comunicato dalla controparte con lettera del 19/04/2017 fosse sorretto da una “giusta causa”; 1.1. il motivo è infondato; 1.2. l’ordina nza impugnata reca una motivazione chiara e sintetica, che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U.18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) per la quale «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»; 1.3. il Tribunaleafferma che costituisce “ giusta causa ” di recesso dal contratto di prestazione professionale - in relazione all ’azione intentata dagli odierni controricorrenti, con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del MPS per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi usurari e per il connesso risarcimento del danno – la circostanza che l’ordinanza istruttoria del Tribunale di Taranto, del 16 - 19/12/2016, avesse prospettato come superflua la c.t.u. richiesta da parte attrice, a causa del vizio dell’intero impianto della domanda giudiziale (che, a sua volta, come risulta dal testo dell’atto di citazione, riprodotto nel primo motivo di ricorso [pag. 6] , si fondava sulla perizia tecnica dello studio Consulting di Treviglio , predisposta dalla [OSCURATO:PERSONA]) , non p otendosi operare la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori ai fini della verifica del superamento o meno dellac.d. soglia antiusura; 2. il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo recano tutti la seguente rubrica: «Impugnazione ex art. 111 Cost. per violazione di legge e/o ex art. 360, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1710, 2119, 2237 ss c.c.»]. In particolare: 2.1. con il secondo motivo, subordinato all’eventuale rigetto del primo, il ricorrente deduceche l’ordinanza impugnata trascura che i suoi ex clienti , in violazione del principio di immediatezza della comunicazione del recesso per giusta causa, hanno fatto valere, tardivamente, la giusta causa di recesso per la prima volta nell’opposizione a decreto ingiuntivo, dato che la loro comunicazione del 19/04/2017 conteneva una dichiarazione di recesso ad nutum, nella quale non era indicato che l’incarico difensivo veniva revocato per una giusta causa; 2.2. con il terzo motivo, subordinato all’eventuale rigetto del secondo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata che ritiene che il recesso per giusta causa nei confronti di un avvocato si possa avere a prescindere daun comportamento negligente e/o colposo in concreto tenuto dal professionista, con ciò prefigurando una sorta di responsabilità oggettiva del patrocinatore rispetto ad ipotetiche pronunce non favorevoli al cliente; 2.3. con il quarto motivo, subordinato all’eventuale rigetto del terzo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per la quale costituiscegiusta causa di recesso nei confronti di un avvocato anche un provvedimento interlocutorio, verosimilmente non favorevole al cliente, eventualmente erratoe, comunque, privo di correlazione con la condotta del professionista. Riferisce che il giudice istruttore del Tribunale di Taranto, con ordinanza 16-19/12/2016, prospettava alle parti la possibile adesione ad un «non meglio indicato orientamento giurisprudenziale di merito» (in contrast o con quello enunciato da Cass. n. 350/2013) secondo cui , ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia, non è possibile sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori , e, quindi, disponeva la comparizione delle parti per discutere della questione anche in relazione alla richiesta di c.t.u. avanzata da parte attrice. Ascrive al giudice di merito di non avere tenuto conto che gli attori, in citazione, avevano prospettato il superamento del tasso soglia non soltanto con riferimento al tasso complessivo (derivante dalla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori), ma anche con riferimento al tasso effettivo di mora (TEMO) e al tasso nominale di mora (TANMO), ferma la considerazione che, per la giurisprudenza di legittimità sopra citata, ai fini dell’applicabilità degli artt. 644, cod. pen., 1815, secondo comma, cod. civ., «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori»; 2.4. con il quinto motivo, subordinato al l’eventuale rigetto del quarto, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata che dimentica che nonsussiste una giusta causa di recesso da parte del cliente nel caso in cui, come nella specie, all’avvocato - il quale assume un’obbligazione di mezzi e non di risultato – non possa essere addebitata una condotta scorretta, negligente o , comunque , inadempiente rispetto ai suoi obblighi professionali; 2.5. con il sesto motivo, subordinato all’eventuale rigetto del quinto, ipotizzando che l’ordinanza impugnata abbia ritenuto sussistente la giusta causa di recesso dando rilievo alla successiva ordinanza del Tribunale di Taranto del 4-6/12/2017, che non ammetteva la c.t.u., il ricorrente ascrive al giudice di merito di non avere tenuto conto che si trattava di un’ordinanza istruttoria emessa successivamentealla cessazione del suo incarico ed in base all’attività svolta dai nuovi patrocinatori; 3. il secondo motivo è infondato;3.1. in disparte la prospettabileinammissibilità del rilievo critico , che evoca un ipotetico principio di immediatezza della comunicazione del recesso per giusta causa, ma trascura di indicare, in maniera specifica, la norma di diritto sostanziale che si assume violata, è utile rilevare che i clienti hanno , per così dire , immediatamente comunicato al difensore la decisione di recedere dal contratto , con raccomandata del 19/04/2017, a distanza di pochi mesi dal l a menzionata ordinanza (datata 16-19/12/201 6) del g.i. del Tribunale di Taranto che criticava in radice la struttura della citazione . La circostanza che, nelle intenzioni dei clienti, si trattasse di un recesso per “giusta causa”non poteva certo sfuggire all’avv. [OSCURATO:PERSONA] dato che gli assistiti, nel recedere, null’altro avevano versato o si erano dichiarati pronti a versare rispetto al compenso – di euro 1.722,24 - pagato all’atto del conferimento dell’incarico, che, ai sensi dell’art. 8 del contratto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] , era il corrispettivo dovuto nell’ipotesi (appunto) di revoca per “giusta causa” del mandatonel corso del giudizio; 3.2. nella fattispecie concreta , comunque, il Tribunale si è attenuto al principio di diritto secondo cui in tema di contratto di patrocinio legale, ai fini della legittimità del recesso per “ giusta causa”, il cliente, al momento della comunicazione del recesso al difensore, non è obbligato a qualificare quale recesso per “ giusta causa” la decisione di porre fine al rapporto con l’avvocato e nemmeno a d indicare fatti giustificativi specifici, essendo sufficiente cheil professionista ne sia comunque a conoscenza o che , in caso di controversia, essi siano dedotti dal cliente e, conseguentemente, accertati dal giudice (cfr. Cass. nn. 3084/2000, 1754/2018, in tema di recesso dal contratto di agenzia);4. il terzo, il quarto e il quinto motivo, suscettibili di esame congiunto perché ruotano attorno ad un’unica questione, sono inammissibili; 4.1. il ricorrente, in sintesi , sollecita la Corte a rivisitare l’apprezzamento del giudice di merito, il quale, secondo la sua prospettazione, avrebbe ritenuto sussistente una giusta causa di recesso dal contratto di patrocinio legale, sebbene la decisione dei clienti di concludere il rapporto non fosse affatto giustificata. Si è già detto (cfr. punti 1.2. e 1.3.) che , per il Tribunale , la giusta causa di recesso era connessa all a non corretta impostazione dell a controversia promossa dai clienti nei confronti della Banca sulla base di una perizia di parte sbagliata ( che sosteneva che, nel mutuo bancario, ai fini del calcolo del superamento della soglia dell’usura , occorra sommare interessi corrispettivi e interessi moratori ) , che era stata (cfr. pag. 5 dell’ordinanza impugnata) «pedissequamente posta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a fondamento del suo atto di citazione». Con la precisazione, rispetto al tenore del quarto motivo, che l’ordinanza istruttoria del Tribunale di Taranto – in relazione all’asserito superamento del tasso soglia anche con riferimento al tasso effettivo di mora e al tasso nominale di mora – si preoccupa di chiarire (cfr. pag. 8 del ricorso per cassazione che riporta il testo dell’ordinanza) che parte attrice non aveva allegato né documentato di avere pagato alcuna somma a titolo di interessi di mora, e che anzi essa avrebbe estinto anticipatamente il cospicuo mutuo acceso con l’istituto di credito corrispondendo solo gli interessi corrispettivi , «essendo la mora rimasta allo stadio di addebito eventuale». La richiesta rivolta dal ricorrente alla Corte involge, senza dubbio, l’accertamento di fatto operato dal giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità; 5. il sesto motivo è infondato;5.1. diversamente da quanto prospetta il ricorrente, il giudice di merito ha ritenuto sussistente la giusta causa di recesso in relazione all’ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto il 16-19/12/2016, dopo il deposito delle memorie exart. 183, sesto comma, cod. proc. civ.; si aggiunga, per completezza, che la successiva ordinanza istruttoria del Tribunale di Taranto del 4-6/12/2017, intervenuta dopo l’interruzione del rapporto di prestazione d’opera tra le parti, che non ha ammesso la c.t.u. richiesta da parte attrice e ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni, era in linea con la precedente ordinanza che prefigurava un simile esito processuale e disponeva la comparizione delle parti per discutere delle questioni salienti della causa , in rapporto alla richiesta di c.t.u. di parte attrice; 6. in conclusione, dichiarati infondati il primo, il secondo e il sesto motivoe inammissibili il terzo, il quarto e il quinto motivo, il ricorso è rigettato; 7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; 8. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200 ,0 0, a titolo di compenso, più euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento sul compenso, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi