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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 10088/2026

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ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diLombardia n. 2938/2024 depositata il 11/11/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il difensore di parte controricorrente che ha concluso riportandosi aipropri scritti difensivi;Numero registro generale 793/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 10088/2026Data pubblicazione 18/04/2026udito il P.G. che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità delricorso.1.

La CGT-2 della Lombardia, con la sentenza n. 2938/2024 resa nelgiudizio di annullamento avverso l’avviso di pagamento n. 9887 del 22febbraio 2023 con cui il Comune di Melzo aveva quantificato in 20.816,00la TARI dovuta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’anno 2023 per il puntovendita di [OSCURATO:PERSONA] n. 1, accoglieva l’appello della societàcontribuente ritenendo esenti da TARI le superfici ove si formano, inmisura prevalente, rifiuti speciali.2.

Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune diMelzo cui ha resistito la società contribuente la quale ha,successivamente, depositato memoria conclusiva.3.

La Procura Generale ha depositato memoria, chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il proposto ricorso l’ente impositore, nel richiamare i principi fissatida questa Corte con l’ordinanza n.23228/2024, ha chiesto l’annullamentodella sentenza impugnata, assumendo che doveva essere riconosciuta ladebenza, sempre e comunque, in ipotesi quale quella in esame, della c.d.quota fissa.2.

Il ricorso è da ritenere inammissibile, come eccepito dalla societàcontroricorrente e rilevato dal P.G. nella propria memoria scritta.2.1.

Invero come costantemente ed univocamente chiarito dalle SS.UU. diquesta Corte:- il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censurericonducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinquemotivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pursenza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazionenumerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censureNumero registro generale 793/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 10088/2026Data pubblicazione 18/04/2026individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nellatassativa griglia normativa” (Cass., Sez.

U., ordinanza n. 32415dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 662880 - 01);- il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi dichiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni iprofili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamentodelle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità unaconcisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questionigiuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, perpoi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizielencata dall'art. 360 c.p.c.” (Cass., Sez.

U., ordinanza n. 37552 del30/11/2021, Rv. 662971 - 01).2.2.

Si è, ancora, condivisibilmente osservato che: “Il giudizio dicassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato daimotivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionatadalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassativeformalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso devenecessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificitàed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientrinelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibilela critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unicomotivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmentecombinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dalcodice di rito. (vedi, ex multis, Cass. n. 11603 del 14/05/2018).3.

Muovendo da tali premesse non può che rilevarsi l’inammissibilità delricorso in esame in quanto privo di specifici motivi di censura e senzaalcuna indicazione delle norme di diritto su cui gli stessi eventualmente sifondano, dovendosi rilevare che parte ricorrente si è limitata a richiamare,del tutto genericamente, un principio di diritto formulato da questa Cortein tema di rifiuti speciali.Numero registro generale 793/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 10088/2026Data pubblicazione 18/04/20264.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguonola soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il Comune ricorrente apagare in favore della società controricorrente le spese del presentegiudizio liquidate nell'importo di euro 3.000,00, per compensi, ed €200,00 per esborsi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 25 febbraio 2026Il Consigliere rel.

Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diLombardia n. 2938/2024 depositata il 11/11/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il difensore di parte controricorrente che ha concluso riportandosi aipropri scritti difensivi;Numero registro generale 793/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 10088/2026Data pubblicazione 18/04/2026udito il P.G. che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità delricorso.1. La CGT-2 della Lombardia, con la sentenza n. 2938/2024 resa nelgiudizio di annullamento avverso l’avviso di pagamento n. 9887 del 22febbraio 2023 con cui il Comune di Melzo aveva quantificato in 20.816,00la TARI dovuta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’anno 2023 per il puntovendita di [OSCURATO:PERSONA] n. 1, accoglieva l’appello della societàcontribuente ritenendo esenti da TARI le superfici ove si formano, inmisura prevalente, rifiuti speciali.2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune diMelzo cui ha resistito la società contribuente la quale ha,successivamente, depositato memoria conclusiva.3. La Procura Generale ha depositato memoria, chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il proposto ricorso l’ente impositore, nel richiamare i principi fissatida questa Corte con l’ordinanza n.23228/2024, ha chiesto l’annullamentodella sentenza impugnata, assumendo che doveva essere riconosciuta ladebenza, sempre e comunque, in ipotesi quale quella in esame, della c.d.quota fissa.2. Il ricorso è da ritenere inammissibile, come eccepito dalla societàcontroricorrente e rilevato dal P.G. nella propria memoria scritta.2.1. Invero come costantemente ed univocamente chiarito dalle SS.UU. diquesta Corte:- il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censurericonducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinquemotivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pursenza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazionenumerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censureNumero registro generale 793/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 10088/2026Data pubblicazione 18/04/2026individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nellatassativa griglia normativa” (Cass., Sez. U., ordinanza n. 32415dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 662880 - 01);- il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi dichiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni iprofili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamentodelle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità unaconcisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questionigiuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, perpoi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizielencata dall'art. 360 c.p.c.” (Cass., Sez. U., ordinanza n. 37552 del30/11/2021, Rv. 662971 - 01).2.2. Si è, ancora, condivisibilmente osservato che: “Il giudizio dicassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato daimotivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionatadalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassativeformalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso devenecessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificitàed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientrinelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibilela critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unicomotivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmentecombinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dalcodice di rito. (vedi, ex multis, Cass. n. 11603 del 14/05/2018).3. Muovendo da tali premesse non può che rilevarsi l’inammissibilità delricorso in esame in quanto privo di specifici motivi di censura e senzaalcuna indicazione delle norme di diritto su cui gli stessi eventualmente sifondano, dovendosi rilevare che parte ricorrente si è limitata a richiamare,del tutto genericamente, un principio di diritto formulato da questa Cortein tema di rifiuti speciali.Numero registro generale 793/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 10088/2026Data pubblicazione 18/04/20264. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguonola soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Comune ricorrente apagare in favore della società controricorrente le spese del presentegiudizio liquidate nell'importo di euro 3.000,00, per compensi, ed €200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 25 febbraio 2026Il Consigliere rel. Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])
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