CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 20893/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25709/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 151, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - Ric. 2018n. 25709sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /202 3 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BARI n. 821/2017 depositata il 29/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Coop-packing proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di euro 51.645,68 in virtù del contratto dell’8 settembre 2001 con il quale il Bozzoassumeva il debito della società Ital packing maturato nei confronti del To m aiuolo a titolo di compensi per prestazioni professionali. 2. [OSCURATO:PERSONA] costituiva nel giudizio di opposizione chiedendone il rigetto. 3. Il Tribunale di Lucera ritenuto che dalla lettera dell’8 settembre 2001 emergeva che l’acquisto del credito da parte dell’opponente era subordinato all’avvio da parte della società Coop-packing della propria attività d’impresa presso lo stabilimento Italpacking concesso in affitto da quest’ultim a, riteneva non raggiunta la prova che detta condizione si fosse avverata poiché non era stato prodotto alcun documento che attestasse l’inizio dell’attività nei capannoni presi in affitto esul punto non era stata Ric. 2018n. 25709sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /202 3 decisiva la testimonianza del liquidatore. Pertanto, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto opposto. 4. Gli eredi d i [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] proprio e quale legale rappresentante della società Coop - Packing si costituiva nel giudizio di appello e ne chiedeva il rigetto. 6. La Corte d’Appello di Bari accoglieva ilgravame e in riforma della sentenza appellata confermava il decreto ingiuntivo n.50 del 2006nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 7. In particolare, la C orte d’ A ppello evidenziava che il Bozzo con la lettera dell’8 settembre 2001 aveva assunto direttamente ed unilateralmente il debito già esistente in virtù dell’articolo 1272 codice civile.T ale lettera pochi giorni dopo era stata c ontrofirmata tanto dall’avvocato che dal liquidatore ed era stata rispedita con le relative sottoscrizioni al Bozzo. L’esistenza della precedente obbligazione non era mai stata posta in discussione né era dato comprendere quali fossero gli ulteriori accordi da sottoscrivere successivamente. Non vi era , quindi,alcuna promessa di acquisire in futuro il debito collegata ad un evento futuro incerto da ritenersi quale condizione sospensiva ma vi era invece l’assunzione dell’obbligazione, vale a dire l’estromissione del debito stesso con puntualizzazioni in ordine a tempi e modalità di pagamento e la richiesta di adesione delle controparti. La nota, dunque , poteva ritenersi una proposta contrattuale e in effetti alla stessa avevano aderito i creditori rendendo notal’accettazione al proponente è così perfezionando il contratto. Ric. 2018n. 25709sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /202 3 L’unica questione effettivamente controversa e affrontata nella sentenza riguardava il mancato avveramento della condizione sospensiva. Tale condizione a parere della Corte d’Appello si era avverata in quanto non riguardava l’inizio dell’attività di produzione ma l’inizio dell’attività di impresa. Pertanto, poteva ritenersi provato che la società Coop P acking avesse cominciato l’attività di impresa presso lo stabilimento preso in affitto e dunque la condizione sospensiva si fosse avve rata. Il liquidatore aveva affermato che la società aveva fornito alla ditta Fantini presso la quale lavorava in qualità di dirigente alcune reggette per l’imballaggio dei mattoni. La società formata anche da ex- dipendentiaveva stipulato un contratto di a ffitto e di locazione di azienda in data 7 agosto 2001, regolarmente registrato in data 9 agosto 2001, detenendo l’immobile fino a quella data pur s e la condizione pattuita per il pagamento dei canoni di locazione dell’affitto coincideva con l’inizio della produzione aziendale con data stimata dicembre 2001. Tale rapporto contrattuale era proseguito per circa tre anni, tanto che era menzionato nelle ordinanzee sentenze del giudice dell’esecuzione presso il T ribunale di Lucera. In tali provvedimenti si dava atto dell’avvenuto avvio della produzione. Infine , la società Coop P a ckaging non risultava avere altre sedi produttive e la sua sede legale coincideva con l’abitazione del Bozzo. 8. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso. 9. [OSCURATO:PERSONA], Ro s sella Tom aiuolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Ric. 2018n. 25709sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /202 3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento per violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c. La Corte d’Appello di Bari avrebbe modificato la qualificazione giuridica dei fatti dedotti in giudizio senza alcuna eccezione formulata dalle parti in violazione dell’articolo 112 c.p.c. Infatti,la controparte in primo grado aveva sostenuto la teoria del contratto di vendita di cosa altrui mentre il Bozzo aveva sostenuto trattarsi di un preliminare di accollo. La Corte d’appello di Bari anziché sussumere la fattispecie in una di quelle indicate dalle parti aveva invece fatto riferimento alla estromissione, ai sensi dell’articolo 1272 c.c., ritenendo , quindi , non necessario l’assenso del debitore ceduto per il perfezionarsi dell’accordo , e ritenendo la promessa del Bozzo immediatamente liberatori a nei confronti della debitrice. Al di là dell’infondatezza nel merito di tale qualificazione, la stessa sarebbe stata posta in essere in violazione delle regole processuali,trattandosi di una questione completamente nuova con un differente onere probatorio e non di una semplice modifica dell’inquadramento normativo,mutando petitum e causa petendi.. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. Sin da epoca risalente l'indirizzo consolidato di questa Corte ritiene che l'indagine relativa alla qualificazione giuridica del rapporto controverso non possa darluogo al vizio di ultrapetizione. La violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, infatti,non è configurabile qualora il giudice, lasciando fermi il petitum ed i fatti posti a giustificazione della domanda, abbia dato a questi ultimi una qualificazione giuridica diversa da Ric. 2018n. 25709sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /202 3 quella attribuita loro dalle parti, traendo da essi le debite conseguenze giuridiche. Pertanto deve ribadirsi che: In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio deltantum devolutum quantum appellatum , non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base allaqualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazionedi una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appelloche, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice ( Sez. 6 - L,Ord. n. 513 d el 2019 ; S ez. 3, Sent . n. 20652 del 2009 ). Infine, deve evidenziarsi che nel caso di specie il giudice di primo grado non aveva dato una esatta qualificazione alla lettera inviata dal Bozzo,essendosi limitato a rilevare il non avver a mento della condizione sospensiva e, dunque, dando per perfezionato l’accordo negoziale pur senza esattamente qualificarlo. A tal proposito la Corte d'Appello ha evidenziato che l’unica questione controversa e affrontata nella sentenza impugnata riguardava il mancato avveramento della condizione sospensiva (pag. 5 della sentenza); condizione che a parere della Corte d’Appello si era avverata in quanto non riguardava l’inizio dell’attività di produzione ma l’inizio dell’attività di impresa. Ric. 2018n. 25709sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /202 3 2. I l secondo motivo di ricorso è così rub ricato: errata applicazione dell’articolo 2173 c.c. rectius1273 c.c. La censura riguarda l’inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’estromissione anziché in quello dell’accollo. Nella specie, infatti , l’accordo era intervenuto tra debitore ceduto e accollante mentre il creditore si era limitato a prendere atto dell’avvenuto acco llo ed a richiedere il pagamento al B ozzo, evidentemente liberando il debitore originario. Non è possibile intravedere nella lettera dell’8 settembre 2001 un accordo tra creditoree terzo senza l’intervento del debitore ceduto. La lettera , infatti, era indirizzata al liquidatore della società e le attività successive erano state tutte svolte da questi e dal B ozzo e non vi era tra neanche prova dell’accettazione del creditore.D’altra parte, il Bozzo non aveva alcun motivo di rendersi acquirente di crediti nei confronti di una società già decotta se non quello di completare l’operazione di fitto di ramo d’azienda dell’unità produttiva. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Mancherebbe qualsiasi prova della accettazione o adesionedel creditore successiva alla lettera del Bozzo. 3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente sono infondati. La qualificazione operata dalla Corte d'Appello di Bari del rapporto intercorrente tra il Bozzo e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è corretta. L'espromissione è il contratto fra il creditore ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in Ric. 2018n. 25709sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /202 3 considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita dall'assunzione del debito altrui tramite un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, essendo necessario, invece, che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato (Sez. 2, Sent.n. 22166 del 2012, Rv. 624165 - 01) . Si è già affermato da parte di Questa Corte che: «Nell'espromissione, che si perfeziona verso il creditore senza bisogno di un suo atto di accettazione quando egli venga a conoscenza dell'impegno assunto dall'espromittente, la causa del contratto è costituita puramente e semplicemente dall'assunzione del debito altrui, essendo irrilevanti sia i rapporti interni intercorrenti tra il debitore e l'assuntore, sia le ragioni che hanno determinato l'intervento di quest'ultimo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non ponga a fondamento del proprio impegno un preesistente accordo con l'obbligato»(Sez. 6- 2, Ord . n. 21102 del 2021, Rv. 661909 - 01) . Nella specie il Bozzo,con lettera dell’8 settembre 2001, si era obbligato ad acquistare i crediti verso la società Itapacking: credito di lire 100.000.000 vantato dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] a saldo delle sue prestazioni professionali effettuate in favore della Italpacking e lire 52.000.000 nei confronti del liquidatore della medesima società per le sue prestazioni professionali svolte in qualità di liquidatore. Nella suddetta lettera il Bozzo si è obbligato a versare entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della Ric. 2018n. 25709sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /202 3 produzione adopera della Coop-Packing il relativo corrispettivo con le seguenti modalità: 50% in acconto contestualmente alla stipula dell'atto di cessione, 50% al saldo in 5 rate. Risulta corretta, pertanto , l'affermazione che si legge nella sentenza impugnata secondo cui,dal chiaro tenore della lettera, il Bozzo ha assunto il debito già esistente , direttamente ed unilateralmente senza intervento dell'originariodebitore. Peraltro, la Corte d'Appello ha evid enziato anche che la lettera risultava controfirmata sia dal Tomaiuolo che dal liquidatore. Si è in presenza,pertanto , di una chiara volontà negoziale da parte del Bozzo manifestata al Vantaggiato e, tramite questi, al Tomaiuolo, di assunzione del debito della Italpacking con espromissione della società originaria debitrice ai sensi dell’art.1372 c.c.. Non può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui nella specie il rapporto dovrebbe qualificarsi come accollosia perché non risulta un rapporto diretto tra il Bozzo (terzo espromittente) e la società Italpacking (debitrice) ma solo quello con il Vantaggiato e il Tomaiuolo nella loro veste di creditori della Italpacking. La lettera, infatti,è rivolta ad entrambi e si chiude con l’invito agli stessi a non richiedere alcuna ulteriore somma rispetto a quelle oggetto dell’accordo. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento per violazione dell’ art . 116 c.p.c., omessa valutazione di un fatto decisivo. La censura si appunta su lla manca nz a di prova dell’avveramento della condizione sospensiva. Non vi era mai stato l’inizio della produzione da parte di una società nell’ex stabilimento Ric. 2018n. 25709sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /202 3 dell’altra. Il fitto di ramo di azienda dell’8 agosto 2011non sarebbe rilevante in quanto tutto l’impianto era sottoposto a pignoramento sin dal 1999 e il contratto non era autorizzato dal G.E. e quindi non opponibile alla procedura. L ’unico elemento da cui desumere l’avveramento della condizione resterebbe la dichiarazione testimoniale del liquidatore Vantaggiato del tutto insufficiente e generica. Peraltro, l a prova dell’avveramento della condizione era a carico della controparte. In conclusione,sulla base delle suddette argomentazioni,si lamenta la violazione dell’articolo 116 c.p.c. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. A parere della Corte d’Appello lacondizione sospensiva di cui alla menzionata lettera del Bozzo si era avverata. La motivazione della Corte d'Appello sull’avveramento della condizione è ampia ed esaustiva e non sindacabile da questa Corte se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Secondo il giudice del gravame, infatti, tale condizione non si riferiva all’inizio dell’attività di produzione ma all’inizio dell’attività di impresa e doveva ritenersi provato che la società Coop-Packing avesse cominciato tale attività presso lo stabilimento preso in affitto. Il liquidatore aveva affermato che la società aveva fornito alla ditta Fantini presso la quale lavorava in qualità di dirigente alcune reggette per l’imballaggio dei mattoni. La società formata anche da ex-dipendenti aveva stipulato un contratto di affitto e di locazione di azienda in data 7 agosto 2001, regolarmente registrato in data 9 agosto 2001, detenendo l’immobile fino a quella data pur se la condizione pattuita per il pagamento dei canoni di locazione dell’affitto coincideva anche in quel caso con l’inizio della produzione aziendale con data stimata dicembre 2001. [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 25709sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /202 3 rapporto contrattuale era proseguito per circa tre anni, tanto che era menzionato nelle ordinanze e sentenze del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Lucera. In tali provvedimenti si dava atto dell’avvenuto avvio della produzione. Infine, la società [OSCURATO:PERSONA] non risultava avere altre sedi produttive e la sua sede legale coincideva con l’abitazione del Bozzo. La censura in esame è proposta come violazione dell’art. 116 c.p.c.. In tal senso non può che ribadirsi quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte: In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U- , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02). La censura proposta, pertanto , è manifestamente inammissibile non essendo dedotto alcun omesso esame di un fatto decisivo e risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori, mentre la suddetta Ric. 2018n. 25709sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /202 3 violazione dell’art. 116 c.p.c. non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016, Cass. S.U. n. 16598/2016). Nessun omesso esame di un fatto decisivo, infine, risulta effettivamente dedotto dalricorrente. 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 4300,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di