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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08293/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], attualmente latitante, e ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Lecce del 30 aprile 2021, che ha disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver promosso, diretto e organizzato un sodalizio criminale finalizzato alla commissione di più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, attivo in Taranto a decorrere dal 2018, (capo 1), nonché di alcuni episodi di cessione di sostanza stupefacente (capo 5) e di detenzione illegale di armi (capo 17).

2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Cesario, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi e, seg nata mente: - a) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto, in quanto l'ordinanza impugnata avrebbe affermato la sussistenza della gravità indiziaria del delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, pur in assenza degli elementi necessari per ritenere sussistente tale delitto; - b) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'errata applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la motivazione sarebbe insufficiente e infedele rispetto al dato probatorio, essendo stata affermata la pluralità dei delitti scopo richiamando esclusivamente le captazioni delle conversazioni telefoniche intervenute con [OSCURATO:PERSONA]; - c) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la motivazione sul punto sarebbe generica e apparente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi nello stesso proposti si rivelano diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto.Rileva la difesa che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente affermato la sussistenza nei confronti del Cesario della gravità indiziaria del delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 1), ancorché fossero assenti nel caso di specie gli indici rivelatori del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Sarebbe, infatti, assente la prova di un'assidua frequentazione del Cesario con gli altri indagati, così come del numero e della gravità degli episodi accertati, essendo stato contestato al ricorrente un solo delitto fine, quello di cui al capo 5).

Non sarebbero, inoltre, riferibili al Cesario mezzi e basi comuni per il sodalizio criminale e l'esistenza di stabili canali di approvvigionamento. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non avrebbe mai disposto la ripartizione di compiti tra gli associati, assicurato l'assistenza legale ai coindagati o la suddivisione dei proventi tra più famiglie.

L'esiguo lasso temporale nel quale il Cesario e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero relazionati, inoltre, indurrebbe a ritenere sussistente più un accordo limitato nel tempo che un programma indeterminato di commissione di delitti, quale quello che caratterizza l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

L'ordinanza impugnata, al fine di coonestare la contestazione mossa nei confronti del Cesario, illogicamente si sarebbe, dunque, limitata ad elencare plurime ipotesi di commissione del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesse da soggetti diversi e non collegate.

3. Il motivo si rivela inammissibile.

La censura svolta dal ricorrente, infatti, non si confronta con le argomentazioni poste nell'ordinanza impugnata a fondamento del giudizio di gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorrente deduce, ~l'insussistenzaindici dimostrativi del delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che, tuttavia, non sono quelli posti a fondamento della motivazione dell'ordinanza impugnata e che, certamente pur ricorrenti nell'esperienza giudiziaria, non connotano indefettibilmente tale fattispecie di reato.

Parimenti inammissibile si rivela la censura nella parte in cui è intesa non già a dedurre l'illogicità dell'apprezzamento espresso nella motivazione dell'ordinanza impugnata, bensì a confutarlo in fatto, proponendo una lettura alternativa degli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini.

Il Tribunale del riesame, peraltro, tutt'altro che illogicamente, ha rilevato come numerosissime conversazioni intercettate attestino il ruolo del Cesario nel 3 dirigere e coordinare un elevato numero di operazioni di approvvigionamento di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina), con cadenza pressocché settimanale, per quantitativi cospicui, come quello di 5 kg. del 19 aprile 2019, di 2 kg. del 26 aprile 2019 e di 3 kg. del 24 maggio 2019.

Gli acquisti per conto del Cesario erano posti in essere presso il fornitore abituale [OSCURATO:PERSONA] dal fiduciario [OSCURATO:PERSONA], che si occupava anche della distribuzione sul territorio della sostanza stupefacente.

Intranei al sodalizio erano anche [OSCURATO:PERSONA], quale compartecipe nelle operazioni di approvvigionamento a Oria, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di finanziatore di alcune provviste, e [OSCURATO:PERSONA] quale stretto collaboratore del Dabbicco.

Nel contesto di questa associazione, che aveva anche la disponibilità di armi, il Cesario aveva provveduto a decidere gli acquisti della sostanza stupefacente, spartendo successivamente i ricavi ed accollandosi il rischio del danno patito in seguito al sequestro della sostanza stupefacente; il ruolo direttivo del ricorrente si sarebbe palesato anche nel dirimere i contrasti insorti in seguito all'improvvisa morte di ViCenzo Sebastio, in ordine alla ripartizione delle quote investite in una fornitura di droga.

Nella valutazione non certo illogica del Tribunale del riesame, tali elementi fondavano la qualificazione delle condotte in contestazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto dimostravano non soltanto l'operatività di una struttura organizzativa permanentemente dedita al narcotraffico, ma anche il carattere stabile dell'accordo criminoso tra i sodali.

Il Tribunale del riesame ha, dunque, fatto buon governo del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (ex plurimis: Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275550 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie).4.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto.

Eccepisce il ricorrente che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe insufficiente e infedele rispetto al dato probatorio, in quanto avrebbe attribuito al Cesario il ruolo di promotore del predetto sodalizio criminoso, ancorché al medesimo sia contestata la partecipazione a un solo delitto fine dell'associazione, quello di cui al capo 5).

La pluralità dei delitti scopo sarebbe stata affermata richiamando esclusivamente le intercettazioni delle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] ed illogicamente aggiungendo che tale circostanza avvallerebbe la compartecipazione del Cesario a numerosi reati fine, tutti peraltro non contestati.

Il Tribunale del riesame avrebbe, inoltre, fondato il proprio apprezzamento su congetture o deduzioni tratte da captazioni di dialoghi privi di riscontri.

5. Il motivo si rivela inammissibile.

È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945) e non già come prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa.

Nei motivi di ricorso per cassazione, non sono, infatti, deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 31/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948).

Nell'ordinanza impugnata sulla base dell'ampio compendio di intercettazioni riportate nel titolo genetico si richiama la presenza di numerosi acquis)ti di sostanze stupefacenti eseguiti su disposizione del Cesario e si precisa che «il sodalizio ha operato per un lungo arco temporale movimentando continuamente ingenti quantitativi di cocaina ed eroina».

Dall'ordinanza impugnata emerge, inoltre, che il sodalizio criminoso era strutturato in senso fortemente verticistico e il Cesario, particolarmente attento a evitare di essere intercettato, comunicava con gli altri sodali prioritariamente a mezzo del Dabbicco.

Assolutamente generiche, in quanto apodittiche e indeterminate, si rivelano le censure rivolte dal ricorrente all'interpretazione dei dialoghi captati operata nell'ordinanza impugnata.

La chiave di lettura dei dialoghi captati adottata è, peraltro, confermata dai sequestri della sostanza stupefacente operati dalla polizia giudiziaria, quale quello di 800 grammi di cocaina eseguito nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

6. Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato ai capi 5), 17) e 18), la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto.

Deduce il ricorrente che la motivazione sul punto sarebbe generica e apparente, in quanto il Tribunale avrebbe richiamato alcune intercettazioni già citate nel titolo cautelare genetico senza confrontarsi con le censure della difesa e specificare il proprio percorso logico-argomentativo.

7. Anche questo motivo si rivela inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non ha indicato in relazione a quali specifiche censure formulate nel giudizio di riesame il Tribunale non abbia motivato.

È, del resto, inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame i cui motivi rinviino genericamente alle censure articolate nel precedente atto di gravame senza indicarne il contenuto, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01).

8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], attualmente latitante, e ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Lecce del 30 aprile 2021, che ha disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver promosso, diretto e organizzato un sodalizio criminale finalizzato alla commissione di più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, attivo in Taranto a decorrere dal 2018, (capo 1), nonché di alcuni episodi di cessione di sostanza stupefacente (capo 5) e di detenzione illegale di armi (capo 17). 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Cesario, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi e, seg nata mente: - a) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto, in quanto l'ordinanza impugnata avrebbe affermato la sussistenza della gravità indiziaria del delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, pur in assenza degli elementi necessari per ritenere sussistente tale delitto; - b) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'errata applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la motivazione sarebbe insufficiente e infedele rispetto al dato probatorio, essendo stata affermata la pluralità dei delitti scopo richiamando esclusivamente le captazioni delle conversazioni telefoniche intervenute con [OSCURATO:PERSONA]; - c) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la motivazione sul punto sarebbe generica e apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi nello stesso proposti si rivelano diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto.Rileva la difesa che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente affermato la sussistenza nei confronti del Cesario della gravità indiziaria del delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 1), ancorché fossero assenti nel caso di specie gli indici rivelatori del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Sarebbe, infatti, assente la prova di un'assidua frequentazione del Cesario con gli altri indagati, così come del numero e della gravità degli episodi accertati, essendo stato contestato al ricorrente un solo delitto fine, quello di cui al capo 5). Non sarebbero, inoltre, riferibili al Cesario mezzi e basi comuni per il sodalizio criminale e l'esistenza di stabili canali di approvvigionamento. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non avrebbe mai disposto la ripartizione di compiti tra gli associati, assicurato l'assistenza legale ai coindagati o la suddivisione dei proventi tra più famiglie. L'esiguo lasso temporale nel quale il Cesario e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero relazionati, inoltre, indurrebbe a ritenere sussistente più un accordo limitato nel tempo che un programma indeterminato di commissione di delitti, quale quello che caratterizza l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. L'ordinanza impugnata, al fine di coonestare la contestazione mossa nei confronti del Cesario, illogicamente si sarebbe, dunque, limitata ad elencare plurime ipotesi di commissione del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesse da soggetti diversi e non collegate. 3. Il motivo si rivela inammissibile. La censura svolta dal ricorrente, infatti, non si confronta con le argomentazioni poste nell'ordinanza impugnata a fondamento del giudizio di gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente deduce, ~l'insussistenzaindici dimostrativi del delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che, tuttavia, non sono quelli posti a fondamento della motivazione dell'ordinanza impugnata e che, certamente pur ricorrenti nell'esperienza giudiziaria, non connotano indefettibilmente tale fattispecie di reato. Parimenti inammissibile si rivela la censura nella parte in cui è intesa non già a dedurre l'illogicità dell'apprezzamento espresso nella motivazione dell'ordinanza impugnata, bensì a confutarlo in fatto, proponendo una lettura alternativa degli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini. Il Tribunale del riesame, peraltro, tutt'altro che illogicamente, ha rilevato come numerosissime conversazioni intercettate attestino il ruolo del Cesario nel 3 dirigere e coordinare un elevato numero di operazioni di approvvigionamento di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina), con cadenza pressocché settimanale, per quantitativi cospicui, come quello di 5 kg. del 19 aprile 2019, di 2 kg. del 26 aprile 2019 e di 3 kg. del 24 maggio 2019. Gli acquisti per conto del Cesario erano posti in essere presso il fornitore abituale [OSCURATO:PERSONA] dal fiduciario [OSCURATO:PERSONA], che si occupava anche della distribuzione sul territorio della sostanza stupefacente. Intranei al sodalizio erano anche [OSCURATO:PERSONA], quale compartecipe nelle operazioni di approvvigionamento a Oria, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di finanziatore di alcune provviste, e [OSCURATO:PERSONA] quale stretto collaboratore del Dabbicco. Nel contesto di questa associazione, che aveva anche la disponibilità di armi, il Cesario aveva provveduto a decidere gli acquisti della sostanza stupefacente, spartendo successivamente i ricavi ed accollandosi il rischio del danno patito in seguito al sequestro della sostanza stupefacente; il ruolo direttivo del ricorrente si sarebbe palesato anche nel dirimere i contrasti insorti in seguito all'improvvisa morte di ViCenzo Sebastio, in ordine alla ripartizione delle quote investite in una fornitura di droga. Nella valutazione non certo illogica del Tribunale del riesame, tali elementi fondavano la qualificazione delle condotte in contestazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto dimostravano non soltanto l'operatività di una struttura organizzativa permanentemente dedita al narcotraffico, ma anche il carattere stabile dell'accordo criminoso tra i sodali. Il Tribunale del riesame ha, dunque, fatto buon governo del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (ex plurimis: Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275550 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie).4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto. Eccepisce il ricorrente che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe insufficiente e infedele rispetto al dato probatorio, in quanto avrebbe attribuito al Cesario il ruolo di promotore del predetto sodalizio criminoso, ancorché al medesimo sia contestata la partecipazione a un solo delitto fine dell'associazione, quello di cui al capo 5). La pluralità dei delitti scopo sarebbe stata affermata richiamando esclusivamente le intercettazioni delle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] ed illogicamente aggiungendo che tale circostanza avvallerebbe la compartecipazione del Cesario a numerosi reati fine, tutti peraltro non contestati. Il Tribunale del riesame avrebbe, inoltre, fondato il proprio apprezzamento su congetture o deduzioni tratte da captazioni di dialoghi privi di riscontri. 5. Il motivo si rivela inammissibile. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945) e non già come prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa. Nei motivi di ricorso per cassazione, non sono, infatti, deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 31/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948). Nell'ordinanza impugnata sulla base dell'ampio compendio di intercettazioni riportate nel titolo genetico si richiama la presenza di numerosi acquis)ti di sostanze stupefacenti eseguiti su disposizione del Cesario e si precisa che «il sodalizio ha operato per un lungo arco temporale movimentando continuamente ingenti quantitativi di cocaina ed eroina». Dall'ordinanza impugnata emerge, inoltre, che il sodalizio criminoso era strutturato in senso fortemente verticistico e il Cesario, particolarmente attento a evitare di essere intercettato, comunicava con gli altri sodali prioritariamente a mezzo del Dabbicco. Assolutamente generiche, in quanto apodittiche e indeterminate, si rivelano le censure rivolte dal ricorrente all'interpretazione dei dialoghi captati operata nell'ordinanza impugnata. La chiave di lettura dei dialoghi captati adottata è, peraltro, confermata dai sequestri della sostanza stupefacente operati dalla polizia giudiziaria, quale quello di 800 grammi di cocaina eseguito nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato ai capi 5), 17) e 18), la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto. Deduce il ricorrente che la motivazione sul punto sarebbe generica e apparente, in quanto il Tribunale avrebbe richiamato alcune intercettazioni già citate nel titolo cautelare genetico senza confrontarsi con le censure della difesa e specificare il proprio percorso logico-argomentativo. 7. Anche questo motivo si rivela inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non ha indicato in relazione a quali specifiche censure formulate nel giudizio di riesame il Tribunale non abbia motivato. È, del resto, inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame i cui motivi rinviino genericamente alle censure articolate nel precedente atto di gravame senza indicarne il contenuto, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01). 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. co
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