CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23886/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; ritenuto che il primo motivo, vertente sul diniego della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., attiene a questione ormai preclusa perché estranea all'oggetto del giudizio di rinvio, espressamente circoscritto (cfr. la sentenza n. 29653 del 16 maggio 2024) alla rideterminazione della pena; che la residua censura è manifestamente infondata, atteso che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, il delitto di violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'art. 614, quarto comma, cod. pen., era punito, al 2 novembre 2019, data di commissione del reato ascritto a Tagliarino, con la reclusione minima di due anni, essendo stata modificata la relativa cornice edittale, a partire dal 18 maggio 2019, per effetto della legge 26 aprile 2019, n. 36; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i