CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41780/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 28 marzo 2025, la Corte di appello di Milano ha confermatola sentenza del Tribunale di Lecco in data 28 marzo 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e specifica, dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216,comma 3, 219 , comma1, n. 1 e 223 , r . d . 16 marzo 1942 , n. 267 , per avere , quale amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA].r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecco del 19marzo 2015, in concorso con l ’ amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA] , giudicatoseparatamente, sottratto, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizioai creditori, parte dei libri e delle scritture contabili obbligatori relativi agli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e, in ogni caso, per averli tenutiin guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;fatti accertati in Lecco, il 19 marzo 2015 . In particolare, non era stato rinvenuto alcun documento contabile relativo al 2015, né erano state consegnate lefatture di vendita e di acquisto relative agli esercizi 2011, 2012 e 2013 e i corrispondenti estratti conto bancari. Infine, non erano stati rinvenuti i mastrini dei clienti/fornitori per gli anni 2012, 2013, 2014 relativi alla [OSCURATO:SOCIETA]. e quelli relativi alla Finams.r.l. degli anni 2012, 2014, né i mastrini fornitori del 2013, così come tutte le fatture di acquisto relative alla [OSCURATO:SOCIETA]. e le note di credito emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] tale società. 2. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloper il tramite del d ifensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA] ’ , deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . 2.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione de gli artt. 216,comma 3, 219 , comma 1 , n. 1 e 223 , r.d. 16 marzo 1942 , n. 267 , nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anch e per travisamento di prove essenziali. L a Corte d i a ppello a vrebbe erroneamente confermato la responsabilità diMartini sulla scorta di un integrale richiamo alla motivazionedella sentenza di primo grado , senza un ’ analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e , peraltro , mediante l ’ errato riferimento al comma 3 dell’art. 216,r.d. n. 267 del 1942 . Più precisamente, il Giudice di appello a vrebbe omesso di considerare: la proprietà della società, la domiciliazione della sede presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA], la pervasiva ampiez z a della procura per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la gestione dell’operatività; le dichiarazioni dei testimoni che nulla avrebbero riferitosu [OSCURATO:PERSONA] , non ave ndo mai interloquito con lui, come gli acquirenti di immobili e i lavoratori dipendenti; la circostanza cheilcuratore avesse esercitato l’azione risarcitoria solo contro [OSCURATO:PERSONA] e non anche contro [OSCURATO:PERSONA] e che sarebbe stato lo studio [OSCURATO:PERSONA] a fornire la documentazione contabile al rag. [OSCURATO:PERSONA] per la tenuta della contabilità; che Martininon gestiva i rapporti bancari della fallita, monopolizzati da [OSCURATO:PERSONA] ; che solo le fatture e i mastrini afferenti ad alcune società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non vennero rinvenuti, a riprova che l’interesse all’occultamento dei medesimi documenti risalisse solo a colui che controllava pervasivamente la [OSCURATO:PERSONA]; e, infine,la mancata percezione di emolumenti daparte d i [OSCURATO:PERSONA] . Inoltre, la Corte avrebbefrainteso la collaborazione prestata da [OSCURATO:PERSONA] in favore del r ag. [OSCURATO:PERSONA] relativamentead altra società de l c .d. [OSCURATO:PERSONA] (la Libra s. r . l . ) nonché la competenza in materia contabile del medesimo (contraddetta dal curatore in sede dibattimentale); i rapporti personali e amichevoli tra [OSCURATO:PERSONA] e il geom. [OSCURATO:PERSONA]; l’azione di responsabilità del curatore nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quanto sopra, il ricorsoeccepisce la carenza di motivazione e/o il vizio di apparente motivazione, anche per travisamento di prove essenziali. Inoltre, dalla mera carica di amministratore di diritto non potrebbededursi la sussistenza deldolo specifico richiesto, non ricavabile dalla mera mancanza delle scritture contabili e rilevante per distinguere tale reato dalla bancarotta semplice documentale, punibile anche per colpa.Stante la carenza di dolo specifico, il fatto potrebbe al più riqualificarsi nella fattispecie di cui all’art. 217,comma 2 , legge fall., come già sollecitato con l’atto di appelloin assenza di qualunque motivazione da partedella Corte territoriale. La richiesta derubricazione, infine, imporrebbe, una volta esclusa la recidiva per le ragioni indicate con il secondo motivo, di dichiarare l’intervenuta prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 99, comma quarto, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva. La condanna exartt. 110 cod. pen., 216, legge fall. risal irebb e al 19 luglio 1978 e riguarderebbefatti commessi nel 1971, mentre l e sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti del 16 ottobre 2007 concerne rebbero fatti - reato commessi,rispettivamente, il 10 febbraio 2003 e il 9 maggio 2002 , e le relative pene sarebbero state interamente condonate. Pertanto, l ’ episodio per cu i è condannanon potrebbe ritenersi indice di una maggiore pericolosità di un soggetto che,per oltre un decennio, avrebbe serbato un comportamento irreprensibile. 3. Con requisitoria scritta in data 25 agosto 2025 il Procuratore generale presso questa Corteha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto . 2. Muovendo dall’analisi del primo motivo, giova evidenziare, per una migliore comprensione delle censure difensive , come dal complesso dell ’ istruttoria dibattimentale sia emerso che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata amministrata, dal 2012 e sino alla data del fallimento, da [OSCURATO:PERSONA], affiancato da [OSCURATO:PERSONA], il quale, considerata la peculiare ampiezza dei poteri gestori con procura generale e degli intensi e continuativi rapporti professionali con la società fallita, doveva ritenersi amministratore di fattodella stessa. A seguito del fallimento, [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato, qual e depositario delle scritture contabili e responsabile dei rapporti con il Fisco, il rag. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva messo a disposizione della curatela soltanto i fascicoli dei bilanci, che non erano mai stati depositati, del 2011, 2012e 2013, senza però consegnare alcun a documentazione relativa al 2015. Particolarmente lacunosa, inoltre, e ra poi risultata la contabilità relativa ai rapporti della fallita con altre società riconducibili a Me schi, come la Finame la Dana e come la [OSCURATO:SOCIETA]. , ch e aveva un rapporto di partecipazione incrociata con la fallita,in specie con riferimento alle fatture di vendita e acquisti relative agli anni 2011, 2012 e 2013 e ai corrispondenti estratti conto bancari, mancando sia le schede di dettaglio (i cosiddetti mastrini contabili) relativi ai rapporti con leprime due società oltre che con il geom. [OSCURATO:PERSONA] (quale fornitore e cliente),sia le schede relative alle operazioni di finanziamento soci per gli anni 2013 e 2014 e non e ssendo stato consegnato al curatore alcun documento contabile per il 2015. Secondo quanto riferito d al rag. [OSCURATO:PERSONA] , nell ’ attività prodromica alla redazione dei bilanci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , egli si era confrontato con [OSCURATO:PERSONA], il quale si era mostratomolto preparato a livello contabile e aveva evidenziato una reale conoscenza delle vicende della [OSCURATO:SOCIETA]. , altra società gravitante nell’orbita del cd. [OSCURATO:PERSONA],di cui gestiva personalmente la contabilità. [OSCURATO:PERSONA] ha, anche, riferito che la documentazione contabile della fallita gli era sempre pervenuta tramite e-maildallo studio del geom. [OSCURATO:PERSONA] e di aver partecipato ad alcune cene aziendali organizzate da costui, cui prendeva parte,tra gli altri, proprio [OSCURATO:PERSONA], in rapporti molto confidenziali con [OSCURATO:PERSONA]. Muovendo dal dato che una parte essenziale, in termini di ricostruzione delle vicende societarie, della contabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era mai stata consegnata alla curatela fallimentare, i Giudici di merito hanno, dunque,ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta documentale a carico di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della sua veste di amministratore unico e di legale rappresentante, dal gennaio 2012,del relativo obbligo, previsto dall’art. 2302 cod. civ., di tenere e conservare le scritture contabili di cui all’art. 2214 cod. civ.; obbligo gravante sull’amministratore di diritto anche ove investito solo formalmente dell'amministrazione della fallita (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754 -01). Rispondendo alle censure difensive sul punto,la sentenza di appello, pur riconoscendo che il geom. [OSCURATO:PERSONA] fosse l’amministratore di fatto della società, ha peraltro escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse una mera “testa di legno”, all’oscuro delle dinamiche dell’impresa, avendo egli svolto un effettivo ruolo gestorio, ancorché subordinato a quello del concorrente, indicativo del suo pieno coinvolgimento alle vicende societarie. All’uopo la Corte territoriale ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato parte della contabilità della fallita al curatore, avessetenuto rapporti con il rag. [OSCURATO:PERSONA], cui aveva personalmente conferito l’incarico di tenere la contabilità per il 2014, confrontandosi con lui per la preparazione del dossierdei bilanci e mostrandosi a conoscenza sia delle questioni amministrativo -contabili della Libra,altra società del cd. [OSCURATO:PERSONA] di cui era amministratore, sia delle dinamiche operative e gestionali della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , avendo partecipato alle assemblee di quest’ultima per l’approvazione dei bilanci del 2012 e del 2013.Inoltre, la sentenza ha valorizzato l a circostanza , riferit a sempre da [OSCURATO:PERSONA], che egli fosse in rapporti amicali e di lunga conoscenza con [OSCURATO:PERSONA], e che fosse stato amministratore, dal febbraio 2014, anchedella [OSCURATO:SOCIETA]. , altra società del cd. [OSCURATO:PERSONA], non essendo dirimente che il solo [OSCURATO:PERSONA] avesse concordato la transazione con il fallimento, non essendo tale fatto indicativo di una gestione esclusiva della fallita da parte dell’amministratore di fatto, posto che il fallimento si era mosso nei confronti di colui che rispondeva dei fatti patrimoniali non giustificati, evitando di disperdere risorse anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all’evidenza incapiente e in posizione più defilata per le vicende patrimoniali delle quali non è stato accusato. Nella medesimaprospettiva, è stato inoltre valorizzato il fatto che le carenze contabili riguardavano proprio i rapporti con altre società del gruppo, comprese la Libra e la Finam , non potendosi spiegare le ingen ti poste creditorie della fallita stornate con giroconti e compensazioni alquanto anomali, né i compensi a [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna documentazione di supporto; di tal cheproprio la mancata consegna della contabilità costituiva la dimostrazione di come, all’interno del gruppo di società gravitanti intorno a [OSCURATO:PERSONA], vi fosse la volontà - condivisa dall’imputato, inserito stabilmente in tale contesto e a conoscenza dei fatti gestionali della fallita -di occultare le reali dinamiche e i rapporti intercorrenti con tali società. Quanto al fatto che taluni dipendenti e una parte dei clienti non conoscesseroMarini, ciò è stato spiegato con la circostanza che la maggior parte degliaspetti gestionali fossero assorbiti dalla ampia procura conferita a [OSCURATO:PERSONA]. Risulta allora chiaro, dalla esposizione che precede, che le odierne censure hanno un carattere meramente reiterativo, essendo state le stesse articolate attraverso una pedissequa riproposizione degli argomenti già dedotti con l’atto di appello e puntualmente disattesi, con una motivazione non manifestamente illogica, da parte della Corte territoriale. Essa, pertanto, lungi dal realizzare acriticamente un pedissequo richiamo alla sentenza appellata, ha correttamente rilevato, da un lato, l’assenza, pur dopo la proposizione dell’impugnazione, di elementi di effettiva novità rispetto alle emergenze delprocesso di primo grado e, dall’altro lato, la selettiva censura di alcuni soltanto tra gli elementi del compendio probatoriooperata, con l’atto di appello, dalla difesa dell’imputato , rispetto ai quali la sentenza di primo grado aveva, invece , offerto una lettura globale e non parcellizzatae, soprattutto, priva delle contestate omissioni e aporie logiche. Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità del primo motivodi ricorso. 3. Quanto al secondo motivo, concernente l’applicazione della recidiva, la Corte territoriale ha motivato la decisione con il significativo precedente specifico di cui [OSCURATO:PERSONA] si era reso responsabile e con la commissione,più recentemente, di reati di natura patrimoniale, valutati come « per nulla distonici rispetto alla presente vicenda»(così pag. 9 della sentenza impugnata). Tale apprezzamento appare corrispondere a una tipica valutazione di merito e non può ritenersi espressa con motivazione manifestamente illogica, anche tenuto conto che la prospettazione difensiva circa il carattere risalente delle precedenti violazioni della legge penale non è stata corredata da alcuna documentazione in grado di comprovarla (non potendo essa ricavarsi dal certificato del casellario giudiziale presente agli atti, privo,ai sensi dell’art. 687, comma 1, cod. proc. pen., di qualunque annotazione in ragione del dato anagrafico dell’imputato, ultraottantenne). Ne consegue, dunque, l’infondatezza della relativa doglianza. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e cond