CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 1960
Cassazione n. 33348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/03/1960 avverso l'ordinanza del 21/07/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21 luglio 2022, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 18 settembre 2019, irrevocabile il 10 ottobre 2019, che aveva applicato all'imputato la pena richiesta dalle parti (artt. 444 e ss. cod. proc. pen.) per i contestati reati di truffa aggravata e autoriciclaggio. 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], prospettando genericamente vizi di motivazione in ordine alla mancata delibazione delle prove asseritamente non sottoposte alla cognizione del giudice ed incompatibilità della normativa in tema di revisione con i principi costituzionali declinati all'art. 27, comma secondo, della Costituzione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile; il Collegio intende infatti dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale che, avuto riguardo al tipo di sentenza che ha costituito oggetto dell'istanza di revisione, stima inammissibile l'istituto della revisione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 6 del 25/03/1998, Rv. 210872; Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, Rv. 272293; da ultimo, Sez. 6, n. 29682 del 29/9/2020, Rv. 279631), in quanto pronunciata all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la legalità della pena richiesta e, infine, di applicarla. Consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto. Dunque, è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è - in larga misura - non realizzata in senso proprio dal giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo. Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione, che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio; nonché la perfetta compatibilità costi.tuzionale della decisione sostenuta da una tale motivazione (Corte cost., sent. n. 313/1990; ord. n. 267/1997 e 172/1998). A tale forma di decisione negoziale consegue l'inapplicabilità dell'istituto della revisione, che, per ribaltare un accertamento del fatto, ne presuppone -appunto- la irrevocabile verifica giurisdizionale piena. 5. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione del grado di inammissibilità delle questioni dedotte (Corte cost. 13/6/2000 n. 186), si stima equo determinare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2023