CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 29 gennaio 2025 con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo ha rigettato il reclamo ex art. 35 bis ord. pen. avverso il diniego della Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo della richiesta di acquistare a proprie spese un frigorifero con le caratteristiche indicare nella Circolare DAP del 18.11.2022; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 35bis, 69, comma 6, e 41 bis ord. pen. nonché 32 cost. con riferimento al diritto alla salute che è garantito con la corretta conservazione dei cibi freschi e/o congelati; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, il Tribunale, con motivazione articolata e puntuale, ha dato atto di avere considerato tutti gli argomenti esposti dalla difesa e si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte per cui «in tema di regime penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il diniego opposto dall'amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto di utilizzare il frigorifero della sezione di assegnazione per la conservazione di cibi freschi e congelati, in luogo delle borse termiche con tavolette refrigeranti, ammesse all'interno della cella, trattandosi di disposizione organizzativa che non lede il diritto alla sana alimentazione del detenuto» (Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Ministero, Rv. 283974 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MMarc.• op-,110.•• o riaTtr------___Ate_ir PO G' antalucia 11,4 cp 2026 fais