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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2022

Cassazione n. 31709/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, / l (// [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale nella memoria pervenuta in data 4 maggio 2023, ha concluso per il rigetto del ricorso unitamente a nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 marzo 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato la sentenza del Tribunale di Gela in composizione monocratica del 19 settembre 2017 nei confronti del ricorrente con la quale l'imputato era stato assolto dal reato ascritto, condannandolo alla pena di giustizia oltre statuizioni civili, in relazione al reato di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen. per la seguente condotta diffamatoria: - attraverso il social network facebook offendeva l'onore e il decoro del Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] e di altri componenti la giunta e l'amministrazione comunale attraverso numerosi post del seguente tenore: T.] [OSCURATO:PERSONA], il Sindaco di Gela laureato fuori legge (..) [OSCURATO:PERSONA] eletto con voti di scambio e persone in odore di mafia, abbocato [OSCURATO:PERSONA] eletto con imbrogli elettorali; [..1".

Ancora con riferimento all'intera classe dirigente del comune e all'affidamento della gestione del sistema fognario urbano alla società Caltaqua: "[..] A Gela il sistema fognario è una vera merda, come l'Amministrazione comunale guidata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] eletto con voti di scambio ed imbrogli elettorali[..]".

Proseguendo nell'utilizzo di espressioni di analogo tenore, dopo avere preannunziato l'adozione di metodi personali per rendere giustizia alla cittadinanza, indicava l'ing.

Mauro quale soggetto implicato in un processo penale celebrato nell'anno 2009 relativo alla gestione degli appalti per i rifiuti urbani affidati dallo stesso a cosche mafiose appartenenti a "Cosa nostra".

2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso Fusillo attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione all'ordinanza pronunciata dalla Corte territoriale in data 15 luglio 2022.

2.1.1. Con la richiamata ordinanza la Corte territoriale ha disposto la rinnovazione istruttoria in relazione alla escussione del teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Catania, già escusso nel corso del giudizio di primo grado.

Lamenta la difesa l'illegittimità dell'ordinanza in relazione alla mancanza di motivazione e alla sua illogicità nella parte in cui ha disposto la nuova escussione del teste.

Questi, infatti, anche in ragione dell'epoca dei fatti risalenti all'anno 2014, non avrebbe potuto fornire alcun ulteriore rilevante contributo rispetto alle dichiarazioni rese nel corso della precedente escussione dibatimentale dinanzi al Tribunale in data 2 febbraio 2016; al contrario, è mutato il ricordo, singolarmente connotato di ulteriori elementi rispetto alla precedente deposizione.

Siffatti nuovi elementi forniti dal testimone sono stati utilizzati e valorizzati dalla sentenza di secondo grado per mutare la decisione assolutoria adottata in primo grado, in contrasto con le finalità proprie dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., dal momento che la Corte territoriale non ha chiarito le ragioni per cui ha tenuto in conto elementi che il teste in precedenza non aveva riferito.2.2.

Con il secondo motivo è stato dedotto vizio motivazionale tradottosi in travisamento della prova in relazione all'attendibilità del teste Scaccianoci.

La Corte territoriale nella motivazione ha travisato le risultanze della testimonianza di Scaccianoci in relazione al punto decisivo ai fini dell'esclusione della penale responsabilità: il furto di identità o comunque la mancanza di una prova certa quanto alla riconducibilità del profilo Facebook alla persona del ricorrente.

La sentenza impugnata ha utilizzato le dichiarazioni del teste nella parte in cui questi ha affermato che il profilo era costantemente utilizzato e chi lo gestiva caricava con frequenza foto di vita quotidiana.

In realtà, sostiene la difesa, la circostanza riferita del quotidiano caricamento di foto personali sul profilo incriminato non è di per sé idonea ad attribuire quel profilo soda! all'imputato, dal momento che anche colui che ha verosimilmente clonato il profilo avrebbe potuto caricarvi foto presenti in un altro profilo, considerando per altro che [OSCURATO:PERSONA], storico ambientalista, è una persona molto conosciuta per le battaglie condotte nel corso degli anni sul piano sociale e giudiziario.

Le dichiarazioni non sono peraltro riscontrate da una prova documentale dalla quale risulti che effettivamente sul profilo incriminato siano state pubblicate siffatte foto, senza peraltro considerare che tale circostanza non era stata riferita nel corso dell'escussione di Scaccianoci dinanzi al Tribunale.

Il teste, inoltre, ha riferito di una sola foto presente sul p -ofilo raffigurante il soggetto a bordo di una motocicletta, laddove la sentenza impugnata ha argomentato, presupponendo la sussistenza di una pluralità di immagini del circuito relazionale familiare e sociale.

Evidenzia ancora la difesa la contraddittorietà rilevata tra la narrazione testimoniale del primo grado e quella del secondo grado di giudizio, concludendo circa la sussistenza di un mancato confronto del soggetto effigiato nelle foto sul profilo soda! con l'attuale imputato.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto all'insussistenza di uno degli elementi costitutivi del reato di diffamazione.

Nel caso in esame la persona offesa ha dichiarato di avere letto personalmente le espressioni contro di lui rivolte da [OSCURATO:PERSONA], in quanto anche Fasulo era titolare di due profili sul social network.

La persona offesa, secondo la difesa, era dunque presente allorquando sono stati pubblicati i post diffamanti, con la conseguenza che non si configurerebbe il requisito dell'assenza della persona offesa nel momento in cui sono pronunziate le espressioni offensive, requisito necessario per la configurabilità del delitto di diffamazione.2.4.

Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'osservanza del principio della necessaria correlazione tra imputazione e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata non ha considerato che gli episodi contestati si riferiscono ad una serie di condotte avvinte dal vincolo della continuazione.

Il capo di imputazione indica ai fini del tempus commissi delicti "in epoca anteriore e prossima all'8 ottobre 2014" riferendosi alle date in cui sono state proposte le diverse querele.

Tuttavia, la diffamazione è un reato istantaneo e la contestazione avrebbe dovuto indicare le diverse date in cui sono state poste in essere le condotte diffamatorie e non le date delle querele; avrebbe inoltre dovuto indicare la sussistenza del vincolo della continuazione tra i diversi fatti.

Siffatte mancanze si sono tradotte in una violazione del principio di cui all'art.521 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito espresse.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La rinnovazione istruttoria, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., è un obbligo per il giudice di secondo grado nell'ipotesi di appello del Pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento in relazione ad una prova dichiarativa che riveste il requisito di decisività.

Ha operato correttamente la Corte territoriale, dunque, nel disporre il nuovo esame testimoniale di Scaccianoci, trattandosi di prova dichiarativa decisiva assunta nel corso del primo grado conclusosi con una sentenza di proscioglimento appellata dall'Ufficio del Pubblico Ministero.

Si è trattato di una doverosa e necessaria applicazione della relativa norma di legge.

2. Il secondo motivo risulta anch'esso manifestamente infondato.

Del tutto insussistente e indimostrato il dedotto travisamento probatorio, considerando altresì che la sentenza di secondo grado chiarisce come l'individuazione dell'autore del post non debba necessariamente avvenire attraverso l'identificazione dell'indirizzo IP, ma possa desumersi da gravi elementi univocamente convergenti sull'identificazione medesima, puntualmente riportati nella sentenza impugnata nel rispetto dei criteri legali di valutazione della prova e con motivazione in fatto immune da vizi logici e non contraddittoria (p.3 e ss.): - il profilo reca il nome [OSCURATO:PERSONA]; - il profilo contiene sue foto e del suo circuito relazionale;- il profilo è continuamente aggiornato, riportando commenti in linea con le valutazioni politiche esposte da [OSCURATO:PERSONA] in altre occasioni; - [OSCURATO:PERSONA] non ha mai denunziato la clonazione del profilo, anzi dinanzi al giudice civile lo ha riconosciuto come suo secondo profilo, ipotizzando senza alcun aggancio fattuale che altri lo utilizzassero indebitamente.

Trattasi di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, cui la difesa ha contrapposto argomentazioni non dotate di verosimiglianza e puntualmente confutati dalla Corte territoriale.

Le censure difensive, lungi dall'integrare il dedotto travisamento, si risolvono nella critica alla valutazione giudiziale su circostanze di fatto.

Il motivo, peraltro, non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, PG in proc.

Aprovitola, Rv. 253774).

3. Il terzo motivo è infondato.

Secondo questa Corte (Sez. 5, n. 13979 del 25/01/2021, Rv. 281023), la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone, tenendo altresì conto che la contestualità delle offese in presenza (virtuale) della persona offesa non può certo ricavarsi dalla circostanza che la persona offesa ha dichiarato di avere letto personalmente le offese.

Riferire di avere letto un post non può certamente significare di avere avuto immediata contezza delle frasi pubblicate.

4. Manifestamente infondato il quarto motivo non confrontandosi con le modalità di redazione del capo di imputazione che indica chiaramente che le date riportate si riferiscono ai tempi di presentazione delle plurime querele e non alla data di pubblicazione dei post diffamatori senza che ciò abbia in alcun modo comportato una violazione del diritto di difesa che è a fondamento della prescrizione di cui all'art. 521 cod. proc. pen.

Quanto alla doglianza relativa alla violazione dell'art. 81 cod. pen., la stessa oltre che generica, risulta priva di interesse: il riconoscimento del vincolo della continuazione avrebbe dovuto comportare l'aumento di pena per le singole violazioni; la sentenza impugnata, nel dedicare una approfondita motivazione alla individuazione del trattamento sanzionatorio, individua nel minimo la pena pecuniaria, discostandosi di poco dal minimo in considerazione della gravità del fatto e della recidiva, ma non procedendo ad alcun aumento per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più episodi.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nei limiti di cui alla parte dispositiva.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, / l (// [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale nella memoria pervenuta in data 4 maggio 2023, ha concluso per il rigetto del ricorso unitamente a nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 marzo 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato la sentenza del Tribunale di Gela in composizione monocratica del 19 settembre 2017 nei confronti del ricorrente con la quale l'imputato era stato assolto dal reato ascritto, condannandolo alla pena di giustizia oltre statuizioni civili, in relazione al reato di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen. per la seguente condotta diffamatoria: - attraverso il social network facebook offendeva l'onore e il decoro del Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] e di altri componenti la giunta e l'amministrazione comunale attraverso numerosi post del seguente tenore: T.] [OSCURATO:PERSONA], il Sindaco di Gela laureato fuori legge (..) [OSCURATO:PERSONA] eletto con voti di scambio e persone in odore di mafia, abbocato [OSCURATO:PERSONA] eletto con imbrogli elettorali; [..1". Ancora con riferimento all'intera classe dirigente del comune e all'affidamento della gestione del sistema fognario urbano alla società Caltaqua: "[..] A Gela il sistema fognario è una vera merda, come l'Amministrazione comunale guidata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] eletto con voti di scambio ed imbrogli elettorali[..]". Proseguendo nell'utilizzo di espressioni di analogo tenore, dopo avere preannunziato l'adozione di metodi personali per rendere giustizia alla cittadinanza, indicava l'ing. Mauro quale soggetto implicato in un processo penale celebrato nell'anno 2009 relativo alla gestione degli appalti per i rifiuti urbani affidati dallo stesso a cosche mafiose appartenenti a "Cosa nostra". 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso Fusillo attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione all'ordinanza pronunciata dalla Corte territoriale in data 15 luglio 2022. 2.1.1. Con la richiamata ordinanza la Corte territoriale ha disposto la rinnovazione istruttoria in relazione alla escussione del teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Catania, già escusso nel corso del giudizio di primo grado. Lamenta la difesa l'illegittimità dell'ordinanza in relazione alla mancanza di motivazione e alla sua illogicità nella parte in cui ha disposto la nuova escussione del teste. Questi, infatti, anche in ragione dell'epoca dei fatti risalenti all'anno 2014, non avrebbe potuto fornire alcun ulteriore rilevante contributo rispetto alle dichiarazioni rese nel corso della precedente escussione dibatimentale dinanzi al Tribunale in data 2 febbraio 2016; al contrario, è mutato il ricordo, singolarmente connotato di ulteriori elementi rispetto alla precedente deposizione. Siffatti nuovi elementi forniti dal testimone sono stati utilizzati e valorizzati dalla sentenza di secondo grado per mutare la decisione assolutoria adottata in primo grado, in contrasto con le finalità proprie dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., dal momento che la Corte territoriale non ha chiarito le ragioni per cui ha tenuto in conto elementi che il teste in precedenza non aveva riferito.2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio motivazionale tradottosi in travisamento della prova in relazione all'attendibilità del teste Scaccianoci. La Corte territoriale nella motivazione ha travisato le risultanze della testimonianza di Scaccianoci in relazione al punto decisivo ai fini dell'esclusione della penale responsabilità: il furto di identità o comunque la mancanza di una prova certa quanto alla riconducibilità del profilo Facebook alla persona del ricorrente. La sentenza impugnata ha utilizzato le dichiarazioni del teste nella parte in cui questi ha affermato che il profilo era costantemente utilizzato e chi lo gestiva caricava con frequenza foto di vita quotidiana. In realtà, sostiene la difesa, la circostanza riferita del quotidiano caricamento di foto personali sul profilo incriminato non è di per sé idonea ad attribuire quel profilo soda! all'imputato, dal momento che anche colui che ha verosimilmente clonato il profilo avrebbe potuto caricarvi foto presenti in un altro profilo, considerando per altro che [OSCURATO:PERSONA], storico ambientalista, è una persona molto conosciuta per le battaglie condotte nel corso degli anni sul piano sociale e giudiziario. Le dichiarazioni non sono peraltro riscontrate da una prova documentale dalla quale risulti che effettivamente sul profilo incriminato siano state pubblicate siffatte foto, senza peraltro considerare che tale circostanza non era stata riferita nel corso dell'escussione di Scaccianoci dinanzi al Tribunale. Il teste, inoltre, ha riferito di una sola foto presente sul p -ofilo raffigurante il soggetto a bordo di una motocicletta, laddove la sentenza impugnata ha argomentato, presupponendo la sussistenza di una pluralità di immagini del circuito relazionale familiare e sociale. Evidenzia ancora la difesa la contraddittorietà rilevata tra la narrazione testimoniale del primo grado e quella del secondo grado di giudizio, concludendo circa la sussistenza di un mancato confronto del soggetto effigiato nelle foto sul profilo soda! con l'attuale imputato. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto all'insussistenza di uno degli elementi costitutivi del reato di diffamazione. Nel caso in esame la persona offesa ha dichiarato di avere letto personalmente le espressioni contro di lui rivolte da [OSCURATO:PERSONA], in quanto anche Fasulo era titolare di due profili sul social network. La persona offesa, secondo la difesa, era dunque presente allorquando sono stati pubblicati i post diffamanti, con la conseguenza che non si configurerebbe il requisito dell'assenza della persona offesa nel momento in cui sono pronunziate le espressioni offensive, requisito necessario per la configurabilità del delitto di diffamazione.2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'osservanza del principio della necessaria correlazione tra imputazione e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. La sentenza impugnata non ha considerato che gli episodi contestati si riferiscono ad una serie di condotte avvinte dal vincolo della continuazione. Il capo di imputazione indica ai fini del tempus commissi delicti "in epoca anteriore e prossima all'8 ottobre 2014" riferendosi alle date in cui sono state proposte le diverse querele. Tuttavia, la diffamazione è un reato istantaneo e la contestazione avrebbe dovuto indicare le diverse date in cui sono state poste in essere le condotte diffamatorie e non le date delle querele; avrebbe inoltre dovuto indicare la sussistenza del vincolo della continuazione tra i diversi fatti. Siffatte mancanze si sono tradotte in una violazione del principio di cui all'art.521 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito espresse. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La rinnovazione istruttoria, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., è un obbligo per il giudice di secondo grado nell'ipotesi di appello del Pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento in relazione ad una prova dichiarativa che riveste il requisito di decisività. Ha operato correttamente la Corte territoriale, dunque, nel disporre il nuovo esame testimoniale di Scaccianoci, trattandosi di prova dichiarativa decisiva assunta nel corso del primo grado conclusosi con una sentenza di proscioglimento appellata dall'Ufficio del Pubblico Ministero. Si è trattato di una doverosa e necessaria applicazione della relativa norma di legge. 2. Il secondo motivo risulta anch'esso manifestamente infondato. Del tutto insussistente e indimostrato il dedotto travisamento probatorio, considerando altresì che la sentenza di secondo grado chiarisce come l'individuazione dell'autore del post non debba necessariamente avvenire attraverso l'identificazione dell'indirizzo IP, ma possa desumersi da gravi elementi univocamente convergenti sull'identificazione medesima, puntualmente riportati nella sentenza impugnata nel rispetto dei criteri legali di valutazione della prova e con motivazione in fatto immune da vizi logici e non contraddittoria (p.3 e ss.): - il profilo reca il nome [OSCURATO:PERSONA]; - il profilo contiene sue foto e del suo circuito relazionale;- il profilo è continuamente aggiornato, riportando commenti in linea con le valutazioni politiche esposte da [OSCURATO:PERSONA] in altre occasioni; - [OSCURATO:PERSONA] non ha mai denunziato la clonazione del profilo, anzi dinanzi al giudice civile lo ha riconosciuto come suo secondo profilo, ipotizzando senza alcun aggancio fattuale che altri lo utilizzassero indebitamente. Trattasi di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, cui la difesa ha contrapposto argomentazioni non dotate di verosimiglianza e puntualmente confutati dalla Corte territoriale. Le censure difensive, lungi dall'integrare il dedotto travisamento, si risolvono nella critica alla valutazione giudiziale su circostanze di fatto. Il motivo, peraltro, non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, PG in proc. Aprovitola, Rv. 253774). 3. Il terzo motivo è infondato. Secondo questa Corte (Sez. 5, n. 13979 del 25/01/2021, Rv. 281023), la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone, tenendo altresì conto che la contestualità delle offese in presenza (virtuale) della persona offesa non può certo ricavarsi dalla circostanza che la persona offesa ha dichiarato di avere letto personalmente le offese. Riferire di avere letto un post non può certamente significare di avere avuto immediata contezza delle frasi pubblicate. 4. Manifestamente infondato il quarto motivo non confrontandosi con le modalità di redazione del capo di imputazione che indica chiaramente che le date riportate si riferiscono ai tempi di presentazione delle plurime querele e non alla data di pubblicazione dei post diffamatori senza che ciò abbia in alcun modo comportato una violazione del diritto di difesa che è a fondamento della prescrizione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. Quanto alla doglianza relativa alla violazione dell'art. 81 cod. pen., la stessa oltre che generica, risulta priva di interesse: il riconoscimento del vincolo della continuazione avrebbe dovuto comportare l'aumento di pena per le singole violazioni; la sentenza impugnata, nel dedicare una approfondita motivazione alla individuazione del trattamento sanzionatorio, individua nel minimo la pena pecuniaria, discostandosi di poco dal minimo in considerazione della gravità del fatto e della recidiva, ma non procedendo ad alcun aumento per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più episodi. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nei limiti di cui alla parte dispositiva. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio d
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