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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08865/2023

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posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatie difesi d a ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Vecchio , in Roma , viale Mazzini, 73 -ricorrente– [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresenta ta e difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elet tivamente domiciliata presso il suo studio,in Roma, [OSCURATO:PERSONA],95 -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale Iorio-Ronga, in Napoli, calata [OSCURATO:PERSONA],13 Oggetto: servizi di investimento: inadempimento intermediario-nesso di causalità -controricorrente – Nonché SanPaolo [OSCURATO:PERSONA] di intermediazione mobiliare s.p.a, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Francesco M. Loi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Mazzini, 96 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via Veneto , 7 Avverso la sentenza delCorte di Appello di Napoli n. 4107 /2019 del 31.7.2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato nel luglio 2001 gli odierni ricorrenti convenivano, innanzi al Tribunale di S anta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA] per sentirli condannare, in solido tra loro, alla ripetizione delle perdite patrimoniali/minusvalenze subite per effetto della compravendita di titoli azionari, nonché al risarcimento dei danni subiti per non aver potuto disporre delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Instauratosi il contraddittorio, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedev a no ed otteneva no l'autorizzazione alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi [OSCURATO:PERSONA]), e di [OSCURATO:PERSONA] a, sempre nella qualità di promotore finanziario.

II Tribunale con la sentenza n.3450/2015 rigettava le domande e condannava gli attori alle spese di lite.

Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], proponevano gravame i Datoaddio.Con la sentenza impugnata l’adita Corte di Appello di Napoli rigettava i primi due motivi di gravame degli originari attori – con i quali, rispettivamente, si contestava la statuizione di tardività della domanda di responsabilità per violazione degli obblighi informativi in capo alle società intermediarie (primo motivo) e si ribadiva la responsabilità autonoma e diretta delle medesime società – sul rilievo, valorizzato quale ragione più liquida, del difetto di prova del nesso causale tra i dedotti inadempimenti contrattuali e il danno lamentato dagli attori.

Ritenevain ciò assorbiti gli ulteriori motivi di gravame (motivi terzo, quarto e quinto), riguardanti la responsabilità dei promotori finanziari, motivando, comunque , compiutamente anche la infondatezza nel merito di tali motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],hanno presentato ricorso con duemotivi ed anche memorie .

Fideuram-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha presentato controricorso edanche presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 d.lgs. n. 58/1998, artt. 28, comma 2, e 29 [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/1998, artt. 1176, 1218, 1223, 2727,2729, 2687 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3e 5 c.p.c.

La Corte avrebbe ritenuto che la domanda risarcitoria per l’omissione degli obblighi informativi dovesse essere supportata dalla prova sul nesso di causalità tra l’omissione e i danni derivanti anche in via presuntiva, nonostante che abbia ritenuta provata l’omissione informativa.

La corte avrebbe richiamato il precedente di Cass., n.25335/2017, disattendendo i diversi orientamenti di questa Corte successivi. 1.1 La censura è fondata.

La C orte dopo aver ampiamente illustrato il contenuto degli obblighi informativi collegati alla particolare operazione posta in essere dai ricorrenti e dopo aver precisato che all’investitore compete soltanto il dovere di allegazione (e non di prova) dell’inadempimento rispetto all’obbligo informativo poiché compete all’intermediario fornire prova adeguata della sua non imputabilità, ritiene che l’investitore abbia l’onere di provare il nesso di causalità tra il danno ricevuto e la mancata acquisizione di adeguate informazioni non fornite dall’intermediario.

Sennonché questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati. (Cass., n.7905/2020; Cass., n.16126/2020; Cass., n. 18153/2020).

La Corte d’appello , peraltro , non ha inteso motivare la sua decisone anche sul rilievo della genericità della denuncia di violazione degli obblighi informativi degli intermediari, come articolata dagli attori, perché espressamente dichiara, a pag. 15 della sentenza impugnata, che tale rilievo è “in disparte”, e dunque non viene considerato.

2. a) V iolazione artt. 276 c . p . c . , quanto al la statuizione di assorbimento della questione preliminare della tardività della domanda di responsabilità delle società intermediarie per violazione dei doveri informativi, assumendo la illegittimità della adozione della ragione “più liquida”, ma logicamente subordinata;b) Violazione dell’art. 112 c.p.c. per la omissione di pronuncia sui restanti motivi di appello –il terzo, quarto e quinto – per effetto del dichiarato assorbimento degli stessi nel rigetto dei primi due. 2.1La censura sub a) è infondata, poiché è legittima l’adozione della ragione più liquida nel decidere la causa (Cass., S.U., n. 9936/2014).

La censura sub b) è infondata perchéla Corte si è pronunciata anche sul merito dei motivi di appello terzo, quarto e quinto, negandone motivatamente il fondamento. 3.Per quanto esposto la sentenza impugnata va cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatie difesi d a ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Vecchio , in Roma , viale Mazzini, 73 -ricorrente– [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresenta ta e difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elet tivamente domiciliata presso il suo studio,in Roma, [OSCURATO:PERSONA],95 -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale Iorio-Ronga, in Napoli, calata [OSCURATO:PERSONA],13 Oggetto: servizi di investimento: inadempimento intermediario-nesso di causalità -controricorrente – Nonché SanPaolo [OSCURATO:PERSONA] di intermediazione mobiliare s.p.a, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Francesco M. Loi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Mazzini, 96 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via Veneto , 7 Avverso la sentenza delCorte di Appello di Napoli n. 4107 /2019 del 31.7.2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato nel luglio 2001 gli odierni ricorrenti convenivano, innanzi al Tribunale di S anta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA] per sentirli condannare, in solido tra loro, alla ripetizione delle perdite patrimoniali/minusvalenze subite per effetto della compravendita di titoli azionari, nonché al risarcimento dei danni subiti per non aver potuto disporre delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Instauratosi il contraddittorio, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedev a no ed otteneva no l'autorizzazione alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi [OSCURATO:PERSONA]), e di [OSCURATO:PERSONA] a, sempre nella qualità di promotore finanziario. II Tribunale con la sentenza n.3450/2015 rigettava le domande e condannava gli attori alle spese di lite. Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], proponevano gravame i Datoaddio.Con la sentenza impugnata l’adita Corte di Appello di Napoli rigettava i primi due motivi di gravame degli originari attori – con i quali, rispettivamente, si contestava la statuizione di tardività della domanda di responsabilità per violazione degli obblighi informativi in capo alle società intermediarie (primo motivo) e si ribadiva la responsabilità autonoma e diretta delle medesime società – sul rilievo, valorizzato quale ragione più liquida, del difetto di prova del nesso causale tra i dedotti inadempimenti contrattuali e il danno lamentato dagli attori. Ritenevain ciò assorbiti gli ulteriori motivi di gravame (motivi terzo, quarto e quinto), riguardanti la responsabilità dei promotori finanziari, motivando, comunque , compiutamente anche la infondatezza nel merito di tali motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],hanno presentato ricorso con duemotivi ed anche memorie . Fideuram-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha presentato controricorso edanche presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 d.lgs. n. 58/1998, artt. 28, comma 2, e 29 [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/1998, artt. 1176, 1218, 1223, 2727,2729, 2687 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3e 5 c.p.c. La Corte avrebbe ritenuto che la domanda risarcitoria per l’omissione degli obblighi informativi dovesse essere supportata dalla prova sul nesso di causalità tra l’omissione e i danni derivanti anche in via presuntiva, nonostante che abbia ritenuta provata l’omissione informativa. La corte avrebbe richiamato il precedente di Cass., n.25335/2017, disattendendo i diversi orientamenti di questa Corte successivi. 1.1 La censura è fondata. La C orte dopo aver ampiamente illustrato il contenuto degli obblighi informativi collegati alla particolare operazione posta in essere dai ricorrenti e dopo aver precisato che all’investitore compete soltanto il dovere di allegazione (e non di prova) dell’inadempimento rispetto all’obbligo informativo poiché compete all’intermediario fornire prova adeguata della sua non imputabilità, ritiene che l’investitore abbia l’onere di provare il nesso di causalità tra il danno ricevuto e la mancata acquisizione di adeguate informazioni non fornite dall’intermediario. Sennonché questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati. (Cass., n.7905/2020; Cass., n.16126/2020; Cass., n. 18153/2020). La Corte d’appello , peraltro , non ha inteso motivare la sua decisone anche sul rilievo della genericità della denuncia di violazione degli obblighi informativi degli intermediari, come articolata dagli attori, perché espressamente dichiara, a pag. 15 della sentenza impugnata, che tale rilievo è “in disparte”, e dunque non viene considerato. 2. a) V iolazione artt. 276 c . p . c . , quanto al la statuizione di assorbimento della questione preliminare della tardività della domanda di responsabilità delle società intermediarie per violazione dei doveri informativi, assumendo la illegittimità della adozione della ragione “più liquida”, ma logicamente subordinata;b) Violazione dell’art. 112 c.p.c. per la omissione di pronuncia sui restanti motivi di appello –il terzo, quarto e quinto – per effetto del dichiarato assorbimento degli stessi nel rigetto dei primi due. 2.1La censura sub a) è infondata, poiché è legittima l’adozione della ragione più liquida nel decidere la causa (Cass., S.U., n. 9936/2014). La censura sub b) è infondata perchéla Corte si è pronunciata anche sul merito dei motivi di appello terzo, quarto e quinto, negandone motivatamente il fondamento. 3.Per quanto esposto la sentenza impugnata va cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di
Sentenza Cassazione n. 08865/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris