CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36029/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 novembre 1971 avverso la sentenza resa il 24 giugno 2022 dalla Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv.[OSCURATO:PERSONA], che insistono nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza resa il 9 luglio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, dal GIP del Tribunale di Potenza che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, condannandolo alla pena di giustizia. Si addebita all'imputato di avere esploso diversi colpi di pistola contro le persiane e la porta d'ingresso dello studio notarile della persona offesa, nel tentativo di costringerla a rivendergli l'immobile (già di proprietà della moglie del ricorrente) che la persona offesa aveva acquistato all'asta. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1. Violazione degli artt. 266, 267, 270 e 271 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in tema di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, avendo la difesa censurato l'utilizzo nel giudizio di intercettazioni telefoniche raccolte in un procedimento diverso (il n. 2310/ 2018 RGNR); il Tribunale si era limitato a richiamare l'art. 270 cod. proc. pen. e la Corte d'appello ha condiviso dette argomentazioni, senza confrontarsi con le censure della difesa, così reiterando un'errata interpretazione dell'art. 270 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente lamenta che la sentenza non espone il carattere di indispensabilità, per l'accertamento del reato contestato, delle intercettazioni utilizzate mentre per preciso dettato normativo il mezzo investigativo può impiegarsi come strumento per l'acquisizione della notizia di reato solo quando sia strettamente indispensabile. 2.2. Violazione degli artt. 125, 546 e 605 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, poiché la sentenza di appello è stata redatta con la tecnica del copia e incolla e richiama testualmente la motivazione resa dal GIP, mentre avrebbe dovuto essere frutto di autonoma valutazione da parte del Collegio di secondo grado. 2.3. Violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e vizio di motivazione; la Corte territoriale non ha verificato la sussistenza dei presupposti del reatc estorsivo contestato e, in particolare, non ha fornito risposta alle questioni sollevate con i motivi di appello e relative: - all'assenza di valutazione dei diversi indizi presenti nel fascicolo del pubblico ministero; - all'inidoneità delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che non ha fornito alcuna descrizione del presunto aggressore, dichiarando che l'autore degli spari sembrava avere una pistola giocattolo e che il teste non aveva provato alcun timore; - al mancato ritrovamento della pistola e ai mancati riscontri in relazione alle espressioni dal contenuto falsamente autoaccusatorio (ma dal tenore meramente spavaldo) emerse in una telefonata tra l'imputato e la moglie. La Corte di appello ha ritenuto tali censure irrilevanti e la motivazione resa presenta aspetti di incongruità; non ha, peraltro, considerato clie la minaccia deve essere idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione alle concrete circostanze e alle condizioni ambientali in cui questi opera; la minaccia sfociata nel danneggiamento dello studio del notaio Plasmati non poteva essere attribuita all'imputato per il solo fatto che il Guerra avesse intavolato col predetto una trattativa per riacquistare il bene di proprietà della moglie, che il notaio aveva acquistato all'asta. In relazione all'art. 56 cod.pen., rileva che non vi è stato alcun contatto diretto tra le parti in causa e il ricorrente non ha mai rivolto una richiesta di natura illecita alla persona offesa, sicché la condotta del Guerra, anche a voler attribuire credito alla ricostruzione accusatoria condivisa dalle sentenze, si sarebbe interrotta in una fase embrionale che non integra neppure il tentativo. 2.4. Violazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, poiché la condotta attribuita all'imputato non presenta caratteristiche tali da integrare la contestata aggravante. La Corte di appello è incorsa in un errore di diritto nel ritenere sussistente l'aggravante valorizzando una metodologia genericamente criminale, a dispetto di quanto richiesto dalla Corte di Cassazione, secondo cui la sola connotazione mafiosa della condotta ovvero l'ostentazione evidente e provocatoria dei comportamenti propri di un'organizzazione mafiosa idonea ad intimidire non solo il sogge .:to passivo del reato ma la collettività, non compone il paradigma dell'aggravante. Il ricorrente richiama una pronunzia di legittimità secondo cui il carattere eclatante dell'azione commessa in pieno giorno, nel centro cittadino, non costituisce elemento idoneo ad integrare la detta aggravante, in quanto il metodo mafioso deve avere un'esteriorizzazione, quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma utilizzando il termine "avvalersi". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 1.1. La censura contenuta nel primo motivo di ricorso è generica poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello che, condividendo quanto già osservato dal GUP (pag. 3 della sentenza), ha affermato che le intercettazioni utilizzate in giudizio per dimostrare la colpevolezza del Guerra, anche se indicate con diverso numero di registro, sono state disposte nel medesimo unitario procedimento e in relazione al medesimo reato contestato all'imputato, e cioè la tentata estorsione ai danni della persona offesa Plasmati. Il motivo di ricorso insiste nel censurare l'assenza del requisito della indispensabilità ai fini della prova, che è richiesto dall'art. 27G cod. proc. pen. in relazione all'utilizzo del tenore delle intercettazioni in procedimento diverso da quello per cui sono state disposte, e non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, così incorrendo nel vizio di genericità. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello nel provvedimento impugnato ha reso sintetica, ma sufficiente, motivazione autonoma; e anche se ha utilizzato proficuamente la tecnica della motivazione per relationem, laddove si trattava di condividere le argomentazioni già formulate dal primo giudice, le ha integrate e arricchite con considerazioni non ripetitive. A fronte di tale nucleo motivazionale, con cui il ricorrente non si confronta, le censure risultano marginali e poco significative e tendono a fornire una lettura parcellizzata del ricco compendio probatorio, sottraendosi alla regola secondo cui i 3 (2? singoli elementi indiziari, dopo essere stati valutati singolarmente, devono essere complessivamente esaminati nel loro logico reciproco integrarsi. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è in parte fondato. La sentenza impugnata ha esposto correttamente il robusto compendio probatorio posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità, valorizzando il tenore inequivoco delle intercettazioni; dalle stesse emerge che l'imputato ammetteva sosi:anzialmente l'azione intimidatoria, commessa mediante l'esplosione dei colpi di pistola all'indirizzo delle finestre e della porta di accesso dello studio del notaio Plasmati, esprimendo sentimenti di astio e rancore nei confronti di quest'ultimo (colpevole ai suoi occhi di avere partecipato all'asta avente ad oggetto la vendita dell'appartamento di proprietà della moglie e di averne ottenuto l'assegnazione). Deve tuttavia convenirsi con il ricorrente che, dalle emergenze processuali valorizzate in sentenza, non si desume con sufficiente chiarezza se il danneggiamento fosse stato posto in essere dal Guerra con finalità ritorsive, o solo per sfogare la propria amarezza e punire il notaio in ragione del suo comportamento, oppure se l'atto avesse lo scopo di coartare la volontà della persona offesa, inducencolo ad accettare di rivendere al Guerra l'appartamento di cui aveva ottenuto l'assegnazione in sede esecutiva. Ed, infatti, la condotta illecita posta in essere, che integra in sé gli estremi del danneggiamento, può essere qualificata come tentata estorsione solo ove da elementi obiettivi emerga la univoca volontà dell'imputato di coartare la libera determinazione della controparte, inducendolo ad una contrattazione non voluta o ad accettare termini meno favorevoli di quelli che avrebbe richiesto, e secondo un giudizio ex ante possa considerarsi idonea a realizzare l'obiettivo prefissatosi. Si impone, pertanto, una rivalutazione delle emergenze processuali al fine di valutare la sussistenza del dolo estorsivo da parte del ricorrente, mediante la verifica della corretta qualificazione giuridica della condotta di danneggiamento ascrittagli. 1.4. Anche la censura relativa alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso è fondata, poiché la Corte territoriale ha fondato il riconoscimento della detta aggravante richiamando quella giurisprudenza che ha valorizzato la platealità e la tracotanza del grave gesto, affermando che l'episodio era avvenuto in orario diurno e in centro abitato, da parte di soggetto che aveva agito a volto scoperto; ha ritenuto tali circostanze evocative di contesti criminali organizzati e di stampo riafioso, che operano in quel territorio. Tuttavia, emerge dalla sentenza che nel caso in esame il danneggiamento si è consumato in orario serale e ad opera di un uomo con volto travisato, sicché non sono state nel complesso adottate modalità plateali e tali da evocare ipso facto la forza intimidatoria del vincolo mafioso; né risulta l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] all'interno di alcun sodalizio mafioso. Si impone, pertanto, anche sotto questo profilo la necessità di un nuovo apprezzamento, nel rispetto dei principi formulati in tema dalla giurisprudenza della Corte, dei requisiti per affermare la sussistenza dell'aggravante contestata, alla stregua delle effettive modalità della condotta posta in essere. 1.5. Il motivo relativo al diniego delle attenuanti generic:he e al trattamento sanzionatorio rimane assorbito dall'accoglimento del terzo e del quarto motivo. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono si impone l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Roma, 15 giugno 2023 il consigliere estensore Il