CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26844/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato in esecuzione della pena di anni 4 di reclusione inflittagli per avere, quale capo ed organizzatore, partecipato ad un'organizzazione finalizzata allo sfruttamento del lavoro dei migranti, commettendo i reati cui agli artt. 416, 640-bis, 603-bis e 335 cod. pen. Osserva che la misura della detenzione domiciliare è più idonea a contemperare le esigenze di cura del condannato e la tutela della collettività, tenuto conto della gravità dei reati e dell'assenza di una concreta prospettiva risocializzante. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore fiduciario, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza si è limitato a valorizzare la gravità dei reati e, discostandosi dai principi dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamati, non ha adeguatamente valutato, al fine di formulare il giudizio negativo sull'adeguatezza della misura più favorevole, la condotta del condannato successiva alla commissione dei reati in esecuzione. Ha, infatti, contraddittoriamente ignorato i comportamenti positivi, pur analiticamente descritti e opportunamente valorizzati per giustificare la concessione della detenzione domiciliare. Dalla documentazione in atti si evince, in particolare, che il condannato, in età avanzata, in precarie condizioni di salute e non gravato da pendenze, è pienamente inserito nel tessuto sociale, ha rapporti stabili con i familiari e con i frati del suo ordine, ha sempre rispettato le prescrizioni imposte dalle misure cautelari cui è stato sottoposto e ha ripreso la sua missione in favore dei bisognosi, così dimostrando in concreto di avere avviato il necessario processo di revisione critica del passato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva. Nel giudizio prescritto dall'art. 47 ord. pen. è indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa; ciò non significa acquisire dai risultati dell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (ex plurimis, Cass. Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Tra gli indicatori utilmente apprezzabili possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Cass. Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). Il Tribunale di sorveglianza, nell'esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo il criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Cass. Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. 270016); detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689/99 del 18/11/1998, Foti, Rv. 212794). 2. Il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo degli esposti principi. Seguendo un percorso argomentativo immune da criticità logiche ed incongruenze, ha giustificato la scelta di ammettere il condannato alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, lett. c) e d), I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) anziché all'affidamento in prova ai servizi sociali, nell'ottica della gradualità dell'ammissione ai benefici penitenziari, con la maggiore adeguatezza della misura più contenitiva. Al riguardo ha pertinentemente osservato che solo la detenzione domiciliare consentiva di fronteggiare la residua pericolosità sociale del condannato, desunta dalla gravità dei reati commessi per più di un anno e fino ad epoca recente nell'ambito di un'organizzazione composta da più persone, contemperando, nello stesso tempo, le accertate esigenze di cura. Ha aggiunto che l'affidamento in prova, oltre a non dare le stesse garanzie, era stato chiesto senza allegare concrete prospettive risocializzanti. Su quest'ultimo aspetto, ritenuto decisivo, il ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a sostenere che padre Zanotti da libero aveva ripreso la missione religiosa senza però spiegare come, una volta ammesso all'affidamento in prova, avrebbe potuto in concreto continuarla così da rendere pronosticabile il buon esito della misura nonostante la gravità delle sue condizioni di salute. 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così