CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 26618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9280-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale Oggetto R.G.N. 9280/2018 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1029/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 611/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado che, per quanto in questa sede rileva, aveva rigettato le opposizioni a verbale di accertamento e ad avviso di addebito in riferimento a prestazioni lavorative svolte da numerosi dipendenti della società, attuale ricorrente, riconducibili a tipologie negoziali diverse da quelle formalizzate;2. la cassazione della sentenza è domandata dal la Cooperativa sociale [OSCURATO:PERSONA] s.c. e da [OSCURATO:PERSONA], con unico ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese con controricorso l’INPS; 3. sono state depositate memorie dalle parti; 4. il Co llegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 5. il primo motivo , con il quale si deduce violazione dell’art 2697 c.c., per avere la Corte di merito violato le regole di ripartizione dell’onere probatorio in riferimento ad alcuni lavoratori oggetto di accertamento ispettivo rispetto ai quali l’ente previdenziale non avrebbe fornito la dimostrazione della natura subordinatadei relativi rapporti di lavoro, è da rigettare; 6. la Corte del gravame ha accertato e ritenuto positivamente provata la natura dei rapporti di lavoro subordinato dei quali si controverte sicchè l’esito del gravame non è affatto dipeso dal malgoverno delle regole di distribuzione dell’onere probatorio e dalle conseguenze del mancato assolvimento, questione che può porsi soltanto ove il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio basata sull’onere della prova, abbia individuato erroneamente la parte onerata della prova (v., per tutte, Cass. n.2966/2021); 7. la prima censura si risolve, pertanto, in un’inammissibile richiesta di riesame del merito e di sindacato sull’espressione del libero convincimento del giudice del merito e del relativo apprezzamento delle complessive risultanze istruttorie (v., fra tantissime, Cass. n. 21954/2023 ed ivi ulteriori precedenti); 8. con il secondo mezzo i ricorrenti lamentano la mancata pronuncia sul motivo di gravame con il quale veniva chiesto l’annullamento dell’avviso di addebito – per essere stato emesso in pendenza dell’impugnativa del verbale di accertamento ispettivo,in violazione dell’art 24, terzo co., d.lgs. n.46 del 1999 –e svolgono la medesima doglianza, sotto il diverso profilo del vizio motivazionale, con il terzo mezzo; 9. entrambi i motivi vanno disattesi; 10. la Corte di merito, invero, ha espressamente esaminato il motivo di gravame (pag.14 della sentenza impugnata) e ritenuto infondata la dedotta violazione dell’art.24,co.3,d.lgs.n.46 del 1999, dunque, all’evidenza, la censura è del tutto infondata;11. miglior sorte non segue il terzo mezzo, con la devoluzionedel vizio motivazionale non spendibile, nella specie, ai sensi dell’art. 348-ter, quarto comma, c.p.c., in presenza di doppia decisione di merito conforme; 12. in definitiva, il ricorso è da rigettare; 13. segue coerente la condanna alle spese; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n.228 del 2012 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bi