CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 06899/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono il vizio di motivazione, il travisamento della prova e la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento del riconoscimento dell'imputato quale autore del reato contestato, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla rilevanza non dirimente della caratteristica fisica non individuabile dalle immagini estrapolate dalle videocamere e sulla ritenuta attendibilità del riconoscimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere stensore [OSCURATO:PERSONA] nte