CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 05855/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO(dato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce l'errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 D.P.R. 309 del 1990, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta da lui proveniente, ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice avrebbe dovuto disattenderla, limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida motivazione. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 Dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e tensore Il Presidente