CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23854/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - p,A..tì,t,y1Afe [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] — r/Lé avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto necessario disporre la separazione delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati. Esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili di plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, come a ciascuno contestati nella imputazione. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto ricorso personale avverso la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per intervenuta valida rinuncia ai sensi dell'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. con conseguente immediato passaggio in giudicato della sentenza di condanna [cfr. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, 2016, Rv. 266821]. Rilevato che i ricorsi provenienti da [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili per essere stati proposti personalmente dagli imputati, senza ministero del difensore: la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; ne consegue che dalla sua entrata in vigore i ricorsi per cassazione debbano essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ritenuto che alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, stimata equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende a carico di [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA], e della somma di euro cinquecento a carico di [OSCURATO:PERSONA], rinunciante ai motivi di ricorso (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Rilevato, con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che i motivi di ricorso dei predetti non sono manifestamente infondati, ne dispone la trasmissione alla Quarta Sezione penale, previo stralcio e la formazione di autonomo fascicolo processuale comprensivo di tutti gli atti inerenti. Così deciso il 15 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]