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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10759/2022

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la seguente SENTENZA 25 t Y? sul ricorso proposto da i 117, `f0 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]—"- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la ordinanza in data 1.10.2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 1.10.2021 la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione svolta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. imputati nel procedimento pendente in fase di udienza preliminare per avere il GUP indebitamente manifestato, nel rigettare la richiesta di incidente probatorio volta all'espletamento di perizia per l'analisi del prodotto sotto sequestro, il proprio convincimento sulla colpevolezza degli imputati, rilevando l'intempestività dell'istanza suddetta, non formulata prima che terminasse l'udienza in cui la causa di ricusazione sarebbe insorta.

2. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite dei propri difensori, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo contestano, invocando il travisamento del dato fattuale, la mancata formulazione dell'istanza di ricusazione nel corso dell'udienza rilevando come l'esplicita riserva di formalizzazione resa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], seppur non riprodotta nel verbale riassuntivo della medesima udienza, risultava invece dalla sua fonoregistrazione e relativa trascrizione.

Precisano come il contrasto tra i due atti debba essere risolto nel senso della prevalenza del verbale trascritto e che comunque anche a prescindere da un criterio assoluto idoneo a determinare la prevalenza tra i due atti nella specie l'omissione sul verbale riassuntivo doveva ritenersi il frutto di una mera svista materiale, dovendo conseguentemente ritenersi ritualmente formulata la riserva di presentazione dell'istanza di ricusazione prima del termine dell'udienza.

2.2. Con il secondo motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge, il rilievo secondo il quale l'istanza di ricusazione non avrebbe potuto essere formulata dai difensori in assenza di una procura speciale a tal fine conferita, assumendo che l'art. 38 cod. proc. pen. al fine di effettuarne una lettura non sostanzialmente abrogatrice debba interpretarsi nel senso che la formulazione dell'istanza in udienza possa essere ritualmente esperita anche dal difensore privo di procura speciale, a condizione che la stessa venga successivamente regolarizzata, conclusione verso la quale depone la stessa littera legis nel prevedere con l'utilizzo della disgiuntiva "o" che "la dichiarazione può essere a mezzo del difensore o del procuratore speciale".

Aggiungono in ogni caso che gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Massa erano entrambi muniti di procura speciale, come attestato dalla loro nomina da cui risultano essere stati designati procuratori speciali dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affinchè difendessero la società in ogni fase, stato e grado del processo essendo stati muniti di ogni potere [OSCURATO:PERSONA] Le contestazioni che la difesa rivolge al provvedimento impugnato non possono ritenersi idonee in ragione della loro manifesta infondatezza a superare il vaglio di ammissibilità dell'impugnativa proposta.

In ordine al primo motivo deve rilevarsi che quand'anche non fosse stato preso in esame dalla Corte di appello il verbale fonoregistrato, profilo questo che non risulta neppure devoluto con l'istanza di ricusazione, la riserva formulata in udienza dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], pacificamente risultante dalla trascrizione della fonoregistrazione da ritenersi prevalente sul verbale riassuntivo, non può comunque ritenersi riferibile alla società istante che risulta difesa, secondo quanto prospettato nello stesso ricorso, dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Essendo invero la dichiarazione di ricusazione un atto personalissimo, la stessa non può che provenire dalla parte o da un suo procuratore speciale, onde nessuna rilevanza può attribuirsi alla riserva formulata da un avvocato privo di mandato difensivo per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

Quanto invece alla riserva formalizzata dal suddetto avvocato per conto dei suoi assistiti è pacifico che costui fosse privo di procura speciale, al contrario rilasciatagli, sia pure lo stesso giorno, ad udienza già terminata.

Nessuna legittimazione può essergli accreditata ex post a fronte di una riserva di ricusazione effettuata sulla base del mero mandato difensivo, dal quale sono esclusi secondo l'espressa previsione dell'art. 99 cod. proc. pen. gli atti personalissimi.

2. Passando alla disamina del secondo motivo, deve rilevarsi che l'interpretazione dell'art. 38 quarto comma cod. proc. pen. patrocinata dalla difesa, secondo la quale l'istanza di ricusazione può essere proposta in udienza anche da difensore privo di mandato specifico o di procura speciale purchè seguita da una successiva procura speciale da parte dell'interessato volta a ratificare l'operato del proprio patrocinante, si pone in stridente contrasto con la littera legis, evincendosi proprio dalla formulazione del quarto comma l'intenzione del legislatore di riservare la legittimazione a proporre l'istanza di ricusazione alla parte interessata personalmente, con conseguente esclusione della possibilità che in base all'art.99, primo comma cod. proc. pen., la suddetta dichiarazione possa essere proposta dal difensore che può essere, ove non munito di specifico mandato, solo il mezzo per la presentazione in cancelleria della dichiarazione.

La previsione ivi contemplata, secondo cui "la dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato può essere proposta a mezzo del difensore o di un suo procuratore speciale" sta a sottolineare tutt'altro profilo, ovverosia che non necessariamente è richiesta la forma della procura speciale, ben potendo a questa supplire il conferimento di espresso mandato purché idoneo a riferire la ricusazione alla parte personalmente (Sez. 5, Sentenza n. 6441 del 07/11/2002 - dep. 10/02/2003, Selimaj, Rv. 224742; Sez. 5, Sentenza n. 37468 del 03/07/2014 - dep. 10/09/2014, Santonastaso, Rv. 262210).

L'utilizzo della disgiuntiva "o" non vale affatto a conferire un'autonoma, parallela, legittimazione del difensore, che, come ribadito dall'univoca interpretazione di questa Corte sulla scia della sentenza chiarificatrice delle Sezioni Unite " (Sez.

U, n. 18 del 05/10/1994 - dep. 27/01/1995, Battaggia, Rv. 199805), può certamente proporre istanza di ricusazione nella veste di rappresentante a condizione, però, che sia munito di espresso mandato, pure se non nelle forme della procura speciale. 3 T'S-p i Pertanto, esclusa la sufficienza del generico mandato defensionale, il difensore non munito di procura speciale deve essere investito da un mandato specifico che nella specie non risulta essere stato preventivamente conferito dai propri assistiti all'avv. [OSCURATO:PERSONA], onde neanche la dichiarazione di ricusazione effettuata nell'interesse dell'imputato può ritenersi tempestivamente formulata.

Vale al riguardo il principio correttamente richiamato dalla Corte territoriale secondo cui, l'onere di formulare la dichiarazione prima del termine dell'udienza qualora la causa di ricusazione sorga nel corso della stessa udienza spiega i suoi effetti anche per l'imputato che, per sua libera scelta, decida di non partecipare al processo, potendo egli conferire procura speciale al difensore attraverso un atto che contenga, "ex ante", un generale riferimento alle cause di ricusazione che dovessero sorgere nel corso del procedimento (Sez. 3, Sentenza n. 12983 del 18/12/2014 - dep. 26/03/2015, Rv. 262997).

Neppure può ritenersi che gli avv. ti Pesce e Massa, difensori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., fossero muniti di procura speciale, la quale per essere tale deve contenere le indicazioni richieste specificamente dalla legge nonché la determinazione degli atti ai quali si riferisce.

Muovendo dalla stessa natura dell'atto personalissimo non ricompreso nella funzione processuale tecnica spettante al difensore ne consegue che in tanto costui possa legittimamente esercitarlo in quanto attinga, mediante la specifica delega rappresentata dalla procura speciale o da un apposito mandato, al potere dispositivo in capo alla parte sostanziale.

La translatio del potere, perciò, non può non essere specifica, non rilevando, pertanto, l'attribuzione di potere mediante formule generiche e di stile, come quella richiamata nel ricorso in esame laddove si afferma che ai suddetti difensori sono state dati "ogni facoltà e potere" per "difendere la società in ogni fase, stato e grado del processo".

I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento e del versamento, non potendo ritenersi che la presente impugnativa sia stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA 25 t Y? sul ricorso proposto da i 117, `f0 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]—"- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la ordinanza in data 1.10.2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1.10.2021 la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione svolta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. imputati nel procedimento pendente in fase di udienza preliminare per avere il GUP indebitamente manifestato, nel rigettare la richiesta di incidente probatorio volta all'espletamento di perizia per l'analisi del prodotto sotto sequestro, il proprio convincimento sulla colpevolezza degli imputati, rilevando l'intempestività dell'istanza suddetta, non formulata prima che terminasse l'udienza in cui la causa di ricusazione sarebbe insorta. 2. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite dei propri difensori, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo contestano, invocando il travisamento del dato fattuale, la mancata formulazione dell'istanza di ricusazione nel corso dell'udienza rilevando come l'esplicita riserva di formalizzazione resa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], seppur non riprodotta nel verbale riassuntivo della medesima udienza, risultava invece dalla sua fonoregistrazione e relativa trascrizione. Precisano come il contrasto tra i due atti debba essere risolto nel senso della prevalenza del verbale trascritto e che comunque anche a prescindere da un criterio assoluto idoneo a determinare la prevalenza tra i due atti nella specie l'omissione sul verbale riassuntivo doveva ritenersi il frutto di una mera svista materiale, dovendo conseguentemente ritenersi ritualmente formulata la riserva di presentazione dell'istanza di ricusazione prima del termine dell'udienza. 2.2. Con il secondo motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge, il rilievo secondo il quale l'istanza di ricusazione non avrebbe potuto essere formulata dai difensori in assenza di una procura speciale a tal fine conferita, assumendo che l'art. 38 cod. proc. pen. al fine di effettuarne una lettura non sostanzialmente abrogatrice debba interpretarsi nel senso che la formulazione dell'istanza in udienza possa essere ritualmente esperita anche dal difensore privo di procura speciale, a condizione che la stessa venga successivamente regolarizzata, conclusione verso la quale depone la stessa littera legis nel prevedere con l'utilizzo della disgiuntiva "o" che "la dichiarazione può essere a mezzo del difensore o del procuratore speciale". Aggiungono in ogni caso che gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Massa erano entrambi muniti di procura speciale, come attestato dalla loro nomina da cui risultano essere stati designati procuratori speciali dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affinchè difendessero la società in ogni fase, stato e grado del processo essendo stati muniti di ogni potere [OSCURATO:PERSONA] Le contestazioni che la difesa rivolge al provvedimento impugnato non possono ritenersi idonee in ragione della loro manifesta infondatezza a superare il vaglio di ammissibilità dell'impugnativa proposta. In ordine al primo motivo deve rilevarsi che quand'anche non fosse stato preso in esame dalla Corte di appello il verbale fonoregistrato, profilo questo che non risulta neppure devoluto con l'istanza di ricusazione, la riserva formulata in udienza dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], pacificamente risultante dalla trascrizione della fonoregistrazione da ritenersi prevalente sul verbale riassuntivo, non può comunque ritenersi riferibile alla società istante che risulta difesa, secondo quanto prospettato nello stesso ricorso, dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Essendo invero la dichiarazione di ricusazione un atto personalissimo, la stessa non può che provenire dalla parte o da un suo procuratore speciale, onde nessuna rilevanza può attribuirsi alla riserva formulata da un avvocato privo di mandato difensivo per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Quanto invece alla riserva formalizzata dal suddetto avvocato per conto dei suoi assistiti è pacifico che costui fosse privo di procura speciale, al contrario rilasciatagli, sia pure lo stesso giorno, ad udienza già terminata. Nessuna legittimazione può essergli accreditata ex post a fronte di una riserva di ricusazione effettuata sulla base del mero mandato difensivo, dal quale sono esclusi secondo l'espressa previsione dell'art. 99 cod. proc. pen. gli atti personalissimi. 2. Passando alla disamina del secondo motivo, deve rilevarsi che l'interpretazione dell'art. 38 quarto comma cod. proc. pen. patrocinata dalla difesa, secondo la quale l'istanza di ricusazione può essere proposta in udienza anche da difensore privo di mandato specifico o di procura speciale purchè seguita da una successiva procura speciale da parte dell'interessato volta a ratificare l'operato del proprio patrocinante, si pone in stridente contrasto con la littera legis, evincendosi proprio dalla formulazione del quarto comma l'intenzione del legislatore di riservare la legittimazione a proporre l'istanza di ricusazione alla parte interessata personalmente, con conseguente esclusione della possibilità che in base all'art.99, primo comma cod. proc. pen., la suddetta dichiarazione possa essere proposta dal difensore che può essere, ove non munito di specifico mandato, solo il mezzo per la presentazione in cancelleria della dichiarazione. La previsione ivi contemplata, secondo cui "la dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato può essere proposta a mezzo del difensore o di un suo procuratore speciale" sta a sottolineare tutt'altro profilo, ovverosia che non necessariamente è richiesta la forma della procura speciale, ben potendo a questa supplire il conferimento di espresso mandato purché idoneo a riferire la ricusazione alla parte personalmente (Sez. 5, Sentenza n. 6441 del 07/11/2002 - dep. 10/02/2003, Selimaj, Rv. 224742; Sez. 5, Sentenza n. 37468 del 03/07/2014 - dep. 10/09/2014, Santonastaso, Rv. 262210). L'utilizzo della disgiuntiva "o" non vale affatto a conferire un'autonoma, parallela, legittimazione del difensore, che, come ribadito dall'univoca interpretazione di questa Corte sulla scia della sentenza chiarificatrice delle Sezioni Unite " (Sez. U, n. 18 del 05/10/1994 - dep. 27/01/1995, Battaggia, Rv. 199805), può certamente proporre istanza di ricusazione nella veste di rappresentante a condizione, però, che sia munito di espresso mandato, pure se non nelle forme della procura speciale. 3 T'S-p i Pertanto, esclusa la sufficienza del generico mandato defensionale, il difensore non munito di procura speciale deve essere investito da un mandato specifico che nella specie non risulta essere stato preventivamente conferito dai propri assistiti all'avv. [OSCURATO:PERSONA], onde neanche la dichiarazione di ricusazione effettuata nell'interesse dell'imputato può ritenersi tempestivamente formulata. Vale al riguardo il principio correttamente richiamato dalla Corte territoriale secondo cui, l'onere di formulare la dichiarazione prima del termine dell'udienza qualora la causa di ricusazione sorga nel corso della stessa udienza spiega i suoi effetti anche per l'imputato che, per sua libera scelta, decida di non partecipare al processo, potendo egli conferire procura speciale al difensore attraverso un atto che contenga, "ex ante", un generale riferimento alle cause di ricusazione che dovessero sorgere nel corso del procedimento (Sez. 3, Sentenza n. 12983 del 18/12/2014 - dep. 26/03/2015, Rv. 262997). Neppure può ritenersi che gli avv. ti Pesce e Massa, difensori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., fossero muniti di procura speciale, la quale per essere tale deve contenere le indicazioni richieste specificamente dalla legge nonché la determinazione degli atti ai quali si riferisce. Muovendo dalla stessa natura dell'atto personalissimo non ricompreso nella funzione processuale tecnica spettante al difensore ne consegue che in tanto costui possa legittimamente esercitarlo in quanto attinga, mediante la specifica delega rappresentata dalla procura speciale o da un apposito mandato, al potere dispositivo in capo alla parte sostanziale. La translatio del potere, perciò, non può non essere specifica, non rilevando, pertanto, l'attribuzione di potere mediante formule generiche e di stile, come quella richiamata nel ricorso in esame laddove si afferma che ai suddetti difensori sono state dati "ogni facoltà e potere" per "difendere la società in ogni fase, stato e grado del processo". I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento e del versamento, non potendo ritenersi che la presente impugnativa sia stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p
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