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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 25053/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22238-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 103/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 26/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 22238 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -2- Premesso che: 1.1a controversia concerne l'impugnazione, da parte della società Isac di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., di un avviso d'accertamento e liquidazione emesso dal comune di Bibbona, con il quale l'ente locale richiedeva il pagamento dell'imposta Ici per il 2011 relativamente ad immobili della parte intimata, che sulla base della sola adozione del piano regolatore, venivano ritenuti, da parte dell'ente impositore, avere finalità edificatoria; 2.1a ctp accoglieva il ricorso della società contribuente;

3. la CTR, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello del Comune;

4. ricorre davanti a questa Corte di Cassazione, la società Isac di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi;

5. il Comune di Bibbona resiste cori controricorso;

6. il Comune ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia, in riferimento all'art. 36 del d.I.Igs.546/92, la mancanza di motivazione della seguente affermazione della CTR 'Avuto riguardo infine alla questione relativa al valore attribuito dal Comune alle aree in contestazione, questa commisione ritiene, anche alla luce dei princip , espressi dalla Suprema Corte e in armonia con quanto questa commissione regionale ha già stabilito con precedenti pronunce, che l'operato del Comune anche per questo aspetto, sia corretto e che, nell'attribuire alle aree il valore oggi contestato, l'ente locale abbia già correttamente assunto e valutato le peculiarità dei terreni e le loro specifiche carattersitiche, compreso, ovviamente, l'eventuale rischio idraulico insistente sulle aree oggetto di accertamento.

Anche sotto questo profilo dunque l'azione del comune deve essere confermata; 2.con il secondo motivo di ricorso la società contribuente denuncia in riferimento all'art. 112 c.p.c. che la CTR non si è pronunciata in ordine alla applicazione -richiesta dalla coltr-ibuente nel ricorso originario e nelle controdeduzioni in appello- dell'ist Uto della continuazione (art. 12, comma 5, d.lgs.472/1997) tra le sanzioni icrogate dal Comune con l'avviso di accertamento oggetto della presEnle controversia e le sanzioni irrogate dal Comune con gli avvisi di accertamento per le annualità precedenti;

3. con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia, in riferimento all'art.360 primo COM 11 a n. 5 c.p.c., che i giudici d'appello, con l'affermazione già riportata a superiore punto 2., hanno, al di là dell'apparenza, sostanzialmente omesso di valutare le peculiarità dei terreni e le loro specifiche carattestiche e segnatamente il vincolo da rischio idraulico;

4. l'eccezione del Comune controricorrente secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perché redatto in maniera "disarticolata e confusa" e quindi non autosufficiente è infondata.

Il ricorso, al contrario, individua in modo chiaro le questioni sottoposte all'attenzione della Corte;

5. come la stessa ricorrente ricorda, sulla questione di fondo tra quelle sollevate con il ricorso originario -es3ere o meno le aree de quibus da ritenersi edificabili ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore vena .e- questa Corte si è già pronunciata in senso affermativo (quindi favorevole al Comune) con le pronuncie 18009/2016; 18011/2016; 20769/2016 e 19071/2019 in riferimento ad altre annualità (2003-2010);

6. il primo e il terzo motivo di ri:Grso possono essere esaminati assieme trattandosi di motivi che veicolano censure convergenti; 7.i motivi sono fondati. 7.1.come questa Corte ha affe mato innumerevoli volte ed anche nelle ricordate pronunce rese tra le odiu-ne parti con riguardo alle pretese impositive avanzate dal Comune di BibL o ia per annualità precedenti al 2011 relativamente alle stesse particelle, "alla luce della normativa applicabile, richiamata nella parte narrativa deliE :entenza impugnata, e degli orientamenti giurisprudenziali che ne hanno fatte concreta applicazione, "In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore rt. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 200,E ,I1 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, izil'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, ti. 223, conv ,2r- ito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornite ; r;:err»-etazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. .30 d c2ribre 1992, n. 1 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilita d31 criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venE, e, ciev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regL-Agre generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazi:)r. e dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanst ,ci attuativi.

L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è inta:ti s Jfficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali azioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazioe delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piac recolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, posso:) Oustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, co fcrnamente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò compcit il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non riten:p di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, cornma primo, lettera f), del d.lgs. 15 -:icr2 ihre 1997, n. 446.

L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catasaH cHl'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione deTc:. 'ca3e in-ponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità crie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanftz,z'grie sul valore dello stesso in comune commercio".

7.2. Nella specie, dalla lettu ,:ella sentenza emerge che la CTR ha correttamente qualificato le aree i, i c ,:ntestazione come edificabili alla luce dello strumento urbanistico genEr.H e

7.3. Tuttavia la CTR, laddove passata ad esaminare l'aspetto della controversia relativo al valore att: Comune alle aree in contestazione, si è limitata ad una affermaz o e :,c; tailzialmen téta pod i tti ca col dire che dovevasi ritenere, "anche alla lu:<: principi espressi dalla Suprema Corte e in armonia con quanto questa , n•ri -ssione regionale ha già stabilito con precedenti pronunce, [che] Comune anche per questo aspetto, sia corretto e che nell'attribuire all.2 a. a valore oggi contestato, l'ente locale abbia già correttamente assunte: , iu-:ato le peculiarità dei terreni e le loro specifiche carattersitiche, comp e' ( ,fiamente, l'eventuale rischio idraulico insistente sulle aree oggetto di. e. -ta,- mento".

Premesso che questa Corte, come già ricordato, ha affermaic :inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile r-2 di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della mac,c c muore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della pos;ibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello At sso in comune commercio» (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 25506/2008, Cass. rn 16714!2C07, 20137/2012, 9510/2008, 9778/2010, 5161/2014) e che nella specie, la CTR avrebbe dovuto spiegare perché ha ritenuto che "l'ente ocale abbia già correttamente assunto e valutato le peculiarità dei terreni e le loro specifiche carattersitiche, compreso, ovviamente, l'eventuale rischio idraulico insistente sulle aree oggetto di accertamento".

Omettendo di fmlo ha viclato l'obbligo di motivazione (sulla consistenza del vizio di motivazion sindacE bile di fronte a questa Corte vedasi, Sezioni Unite, sentenza n. 8053 del 2014)- ed è anche incorsa nell'omissione dell'esame di circostanze fattuali p )tenzialmente decisive; 8.11 primo e il terzo motivo di ricbr ;o devono essere conseguentemente accolti;

9. del pari fondato e meritevole d , accoglirr en.:o è il secondo motivo di ricorso: dalla lettura della sentenza ;i- ugnata emerge che la questione della sussistenza o insusistenza dei p -esupposti applicativi del regime della continuazione è stata dalla CTR de t ii:to tiRscurata;

10. la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] dea Toscana, in diversa composizione, per un riesame delle doglianze dell i :ci xibu€ ite e per la pronuncia sulle spese anche della presente fase di legLt PQM la Corte accoglie il ricorso cass i] sentenza imougnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] e ceilé-ì Toscana, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22238-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 103/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 26/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 22238 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Premesso che: 1.1a controversia concerne l'impugnazione, da parte della società Isac di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., di un avviso d'accertamento e liquidazione emesso dal comune di Bibbona, con il quale l'ente locale richiedeva il pagamento dell'imposta Ici per il 2011 relativamente ad immobili della parte intimata, che sulla base della sola adozione del piano regolatore, venivano ritenuti, da parte dell'ente impositore, avere finalità edificatoria; 2.1a ctp accoglieva il ricorso della società contribuente; 3. la CTR, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello del Comune; 4. ricorre davanti a questa Corte di Cassazione, la società Isac di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi; 5. il Comune di Bibbona resiste cori controricorso; 6. il Comune ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia, in riferimento all'art. 36 del d.I.Igs.546/92, la mancanza di motivazione della seguente affermazione della CTR 'Avuto riguardo infine alla questione relativa al valore attribuito dal Comune alle aree in contestazione, questa commisione ritiene, anche alla luce dei princip , espressi dalla Suprema Corte e in armonia con quanto questa commissione regionale ha già stabilito con precedenti pronunce, che l'operato del Comune anche per questo aspetto, sia corretto e che, nell'attribuire alle aree il valore oggi contestato, l'ente locale abbia già correttamente assunto e valutato le peculiarità dei terreni e le loro specifiche carattersitiche, compreso, ovviamente, l'eventuale rischio idraulico insistente sulle aree oggetto di accertamento. Anche sotto questo profilo dunque l'azione del comune deve essere confermata; 2.con il secondo motivo di ricorso la società contribuente denuncia in riferimento all'art. 112 c.p.c. che la CTR non si è pronunciata in ordine alla applicazione -richiesta dalla coltr-ibuente nel ricorso originario e nelle controdeduzioni in appello- dell'ist Uto della continuazione (art. 12, comma 5, d.lgs.472/1997) tra le sanzioni icrogate dal Comune con l'avviso di accertamento oggetto della presEnle controversia e le sanzioni irrogate dal Comune con gli avvisi di accertamento per le annualità precedenti; 3. con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia, in riferimento all'art.360 primo COM 11 a n. 5 c.p.c., che i giudici d'appello, con l'affermazione già riportata a superiore punto 2., hanno, al di là dell'apparenza, sostanzialmente omesso di valutare le peculiarità dei terreni e le loro specifiche carattestiche e segnatamente il vincolo da rischio idraulico; 4. l'eccezione del Comune controricorrente secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perché redatto in maniera "disarticolata e confusa" e quindi non autosufficiente è infondata. Il ricorso, al contrario, individua in modo chiaro le questioni sottoposte all'attenzione della Corte; 5. come la stessa ricorrente ricorda, sulla questione di fondo tra quelle sollevate con il ricorso originario -es3ere o meno le aree de quibus da ritenersi edificabili ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore vena .e- questa Corte si è già pronunciata in senso affermativo (quindi favorevole al Comune) con le pronuncie 18009/2016; 18011/2016; 20769/2016 e 19071/2019 in riferimento ad altre annualità (2003-2010); 6. il primo e il terzo motivo di ri:Grso possono essere esaminati assieme trattandosi di motivi che veicolano censure convergenti; 7.i motivi sono fondati. 7.1.come questa Corte ha affe mato innumerevoli volte ed anche nelle ricordate pronunce rese tra le odiu-ne parti con riguardo alle pretese impositive avanzate dal Comune di BibL o ia per annualità precedenti al 2011 relativamente alle stesse particelle, "alla luce della normativa applicabile, richiamata nella parte narrativa deliE :entenza impugnata, e degli orientamenti giurisprudenziali che ne hanno fatte concreta applicazione, "In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore rt. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 200,E ,I1 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, izil'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, ti. 223, conv ,2r- ito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornite ; r;:err»-etazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. .30 d c2ribre 1992, n. 1 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilita d31 criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venE, e, ciev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regL-Agre generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazi:)r. e dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanst ,ci attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è inta:ti s Jfficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali azioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazioe delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piac recolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, posso:) Oustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, co fcrnamente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò compcit il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non riten:p di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, cornma primo, lettera f), del d.lgs. 15 -:icr2 ihre 1997, n. 446. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catasaH cHl'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione deTc:. 'ca3e in-ponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità crie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanftz,z'grie sul valore dello stesso in comune commercio". 7.2. Nella specie, dalla lettu ,:ella sentenza emerge che la CTR ha correttamente qualificato le aree i, i c ,:ntestazione come edificabili alla luce dello strumento urbanistico genEr.H e 7.3. Tuttavia la CTR, laddove passata ad esaminare l'aspetto della controversia relativo al valore att: Comune alle aree in contestazione, si è limitata ad una affermaz o e :,c; tailzialmen téta pod i tti ca col dire che dovevasi ritenere, "anche alla lu:<: principi espressi dalla Suprema Corte e in armonia con quanto questa , n•ri -ssione regionale ha già stabilito con precedenti pronunce, [che] Comune anche per questo aspetto, sia corretto e che nell'attribuire all.2 a. a valore oggi contestato, l'ente locale abbia già correttamente assunte: , iu-:ato le peculiarità dei terreni e le loro specifiche carattersitiche, comp e' ( ,fiamente, l'eventuale rischio idraulico insistente sulle aree oggetto di. e. -ta,- mento". Premesso che questa Corte, come già ricordato, ha affermaic :inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile r-2 di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della mac,c c muore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della pos;ibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello At sso in comune commercio» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 25506/2008, Cass. rn 16714!2C07, 20137/2012, 9510/2008, 9778/2010, 5161/2014) e che nella specie, la CTR avrebbe dovuto spiegare perché ha ritenuto che "l'ente ocale abbia già correttamente assunto e valutato le peculiarità dei terreni e le loro specifiche carattersitiche, compreso, ovviamente, l'eventuale rischio idraulico insistente sulle aree oggetto di accertamento". Omettendo di fmlo ha viclato l'obbligo di motivazione (sulla consistenza del vizio di motivazion sindacE bile di fronte a questa Corte vedasi, Sezioni Unite, sentenza n. 8053 del 2014)- ed è anche incorsa nell'omissione dell'esame di circostanze fattuali p )tenzialmente decisive; 8.11 primo e il terzo motivo di ricbr ;o devono essere conseguentemente accolti; 9. del pari fondato e meritevole d , accoglirr en.:o è il secondo motivo di ricorso: dalla lettura della sentenza ;i- ugnata emerge che la questione della sussistenza o insusistenza dei p -esupposti applicativi del regime della continuazione è stata dalla CTR de t ii:to tiRscurata; 10. la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] dea Toscana, in diversa composizione, per un riesame delle doglianze dell i :ci xibu€ ite e per la pronuncia sulle spese anche della presente fase di legLt PQM la Corte accoglie il ricorso cass i] sentenza imougnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] e ceilé-ì Toscana, in
Sentenza Cassazione n. 25053/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris