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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 20320/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2627/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvo cato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3295/2018depositata il 31/07/2018 R.G.N. 3029/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che

1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Napoli per sentire dichiarare la nullità dei contratti di somministrazione a tempo determinato e delle relative proroghe, intercorsi con la [OSCURATO:PERSONA] spa, quale utilizzatrice della prestazionelavorativa, dal 16.10.2000 fino al 30.9.2007, con richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della suddetta società e con condanna al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate.

2. Il primo giudice respingeva la domanda ritenendo che il ricorrente fosse incorso nella decadenza ad impugnare ex art. 6 legge n. 604/1966 come modificato dall’art. 32 legge n. 183/2010.

3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3295/2018, confermava la pronuncia di primo grado sottolineando che, pur in presenza di decisioni in senso diverso adottate in sede di legittimità, era maggiormente convincente la ricostruzione esegetica che considerava applicabile la novella legislativa dell’art. 6 della leggen 604/1966 (nonché il differimento dell’operatività della disciplina al 31.12.2011) anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

4. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo, cui resisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] spa.

5. La società depositava memoria.

Considerato che

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 legge n. 604/1966, come novellato dall’art. 32 co. 1 e co. 4 legge n. 183/2010, in merito alla ritenuta operatività, nei contratti di somministrazione a termine già scaduti alla data del 24.11.2010, delle decadenze previste dalle disposizioni sopra citate; nel merito reitera, poi, le censure di nullità delle causali degli impugnati contratti.

2. Il motivo non è fondato.

3. E’ opportuno precisare che le doglianze, in esso esplicitate, attengono unicamente alla applicabilità, alla vicenda in esame, del regime decadenziale di cui al collegato lavoro nonché ai profili di nullità delle clausole dei singoli contratti.

4. Nella articolazione delle censure non sono stati addotti, come specifici motivi di impugnazione, i profili di abusivo ricorso, in frode alla legge, degli intercorsi contratti di somministrazione ovvero di superamento dei limiti temporali, previsti dalle disposizioni normative in materia, per ricorrere a tale strumento contrattuale.

5. In relazione alla sola questione pregiudiziale prospettata, riguardante l’operatività del regime decadenziale, questo Collegio è chiamato, pertanto, a pronunciarsi.

6. Con riferimento a tale problematica va rilevato che la Corte territoriale si è attenuta ai consolidati principi giurisprudenziali di legittimità (per una esaustiva ricostruzione normativa, cfr. Cass. n. 29570/2022) cui si intende dare seguito, in virtù dei quali è stato affermato che, in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all'art. 11 disp. prel. c.c., atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività; né l'introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia "ex nunc" determina una violazione degli artt. 24 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta "in sede di prima applicazione" dal citato comma 1-bis (Cass. n. 7788/2017; Cass. n. 23169/2018; Cass.n. 8461/2017; Cass. n. 28344/2020; Cass. 14362/2020).

7. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbite le altre censure riguardanti la asserita nullità delle clausole dei singoli contratti impugnati, stante la ritenuta fondatezza della eccezione di decadenza.8.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

9. Ai sens i dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2627/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvo cato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3295/2018depositata il 31/07/2018 R.G.N. 3029/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Napoli per sentire dichiarare la nullità dei contratti di somministrazione a tempo determinato e delle relative proroghe, intercorsi con la [OSCURATO:PERSONA] spa, quale utilizzatrice della prestazionelavorativa, dal 16.10.2000 fino al 30.9.2007, con richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della suddetta società e con condanna al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate. 2. Il primo giudice respingeva la domanda ritenendo che il ricorrente fosse incorso nella decadenza ad impugnare ex art. 6 legge n. 604/1966 come modificato dall’art. 32 legge n. 183/2010. 3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3295/2018, confermava la pronuncia di primo grado sottolineando che, pur in presenza di decisioni in senso diverso adottate in sede di legittimità, era maggiormente convincente la ricostruzione esegetica che considerava applicabile la novella legislativa dell’art. 6 della leggen 604/1966 (nonché il differimento dell’operatività della disciplina al 31.12.2011) anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa. 4. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo, cui resisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] spa. 5. La società depositava memoria. Considerato che 1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 legge n. 604/1966, come novellato dall’art. 32 co. 1 e co. 4 legge n. 183/2010, in merito alla ritenuta operatività, nei contratti di somministrazione a termine già scaduti alla data del 24.11.2010, delle decadenze previste dalle disposizioni sopra citate; nel merito reitera, poi, le censure di nullità delle causali degli impugnati contratti. 2. Il motivo non è fondato. 3. E’ opportuno precisare che le doglianze, in esso esplicitate, attengono unicamente alla applicabilità, alla vicenda in esame, del regime decadenziale di cui al collegato lavoro nonché ai profili di nullità delle clausole dei singoli contratti. 4. Nella articolazione delle censure non sono stati addotti, come specifici motivi di impugnazione, i profili di abusivo ricorso, in frode alla legge, degli intercorsi contratti di somministrazione ovvero di superamento dei limiti temporali, previsti dalle disposizioni normative in materia, per ricorrere a tale strumento contrattuale. 5. In relazione alla sola questione pregiudiziale prospettata, riguardante l’operatività del regime decadenziale, questo Collegio è chiamato, pertanto, a pronunciarsi. 6. Con riferimento a tale problematica va rilevato che la Corte territoriale si è attenuta ai consolidati principi giurisprudenziali di legittimità (per una esaustiva ricostruzione normativa, cfr. Cass. n. 29570/2022) cui si intende dare seguito, in virtù dei quali è stato affermato che, in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all'art. 11 disp. prel. c.c., atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività; né l'introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia "ex nunc" determina una violazione degli artt. 24 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta "in sede di prima applicazione" dal citato comma 1-bis (Cass. n. 7788/2017; Cass. n. 23169/2018; Cass.n. 8461/2017; Cass. n. 28344/2020; Cass. 14362/2020). 7. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbite le altre censure riguardanti la asserita nullità delle clausole dei singoli contratti impugnati, stante la ritenuta fondatezza della eccezione di decadenza.8. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 9. Ai sens i dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com
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