CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 agosto 1976
Cassazione n. 37998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/08/1976 avverso la sentenza del 06/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che all'esito di giudizio abbreviato ha con- dannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90 alla pena di anni quattro di reclusione e 18.000,00 di multa in relazione alla deten- zione illecita, per il quale era stato arrestato in flagranza di reato, di 4 involucri e un sacchetto di stupefacente cocaina del peso complessivo di 4,724 gr. oltre alla somma occultata in un borsone di 23.450,00 euro e vari bilance elettroni- che, il tutto sottoposto a confisca. 2.Deduce il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia il vizio di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice, pur avendo rico- nosciuto in astratto la ricorrenza delle condizioni per il provvedimento di espul- sione, non aveva disposto la misura di sicurezza in assenza di qualsiasi valuta- zione in concreto sulla pericolosità del prevenuto, pure implicitamente ricono- sciuta, omettendo pertanto di procedere ai sensi dell'art.86 dPR 309/90, trattan- dosi di misura di sicurezza obbligatoria. 3.11 Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso. 4. Fondato risulta il profilo di doglianza articolato dal Procuratore generale ricorrente con riferimento al mancato rispetto della previsione di cui all'art.86 dPR 309/90 per non avere disposto l'espulsione dal territorio dello stato dell'imputato a pena espiata, ovvero per non averla esclusa previa articolata mo- tivazione in punto di pericolosità sociale. 4.1. Quanto al merito della censura avanzata dalla Procura impugnante va evidenziato che la misura di sicurezza dell'espulsione non è stata disposta in di- fetto di alcuna reale motivazione, sia per quanto attiene ai presupposti applicati- vi, sia in relazione alla valutazione della pericolosità sociale dell'imputato. La Corte territoriale sia pure per altre finalità ha contraddittoriamente evidenziato la recidiva reiterata, la personalità dell'imputato e il pregnante disvalore del fatto commesso oltre che la preordinata attività di spaccio assai remunerativa in considerazione dell'entità della somma rinvenuta e dell'assenza di adeguate fonti lecite di guadagno e ciò nonostante ha omesso di valutare in concreto e compa- rativamente rispetto alle condizioni personali e familiari del ricorrente e in rela- zione agli altri criteri di valutazione indicati dall'art.133 cod.pen., in una prospet- tiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (sez.IV, 25.11.2014, Xhaferri, Rv.261378) la pericolo- sità sociale dell'imputato ai fini dell'applicazione della espulsione. " 5. Deve pertanto disporsi l'annullamento della impugnata sentenza limitata- mente alla mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione di cui all'art.86 Dpr 309/90, rispetto alla quale è mancata qualsiasi valutazione in con- creto sulla pericolosità sociale del prevenuto nonché alla ricorrenza dei presup- posti oggettivi della invocata disposizione. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribu- nale di Bergamo. Così de