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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 04173/2025

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uente DECRETO sul ricorso 12026-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 961 del 2023 della Corte d’appello di Milano, depositata il 19 dicembre 2023, nella causa 751 del 2023, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della -2 - ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta: la Corte d’appello di Milano ha posto le spese a carico dell’odierna ricorrente, in virtù dei principi della soccombenza, e nel presente giudizio è stata prodotta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in cui si segnala che il reddito del nucleo familiare non consente di fruire del beneficio (il “non” è scritto a penna); P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 12026-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 961 del 2023 della Corte d’appello di Milano, depositata il 19 dicembre 2023, nella causa 751 del 2023, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della -2 - ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta: la Corte d’appello di Milano ha posto le spese a carico dell’odierna ricorrente, in virtù dei principi della soccombenza, e nel presente giudizio è stata prodotta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in cui si segnala che il reddito del nucleo familiare non consente di fruire del beneficio (il “non” è scritto a penna); P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge
Decreto Cassazione n. 04173/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris