CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 11/02/2020, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 11/01/2018 del Tribunale di Ancona, con la quale gli attuali ricorrenti, all'esito di giudizio abbreviato, erano stato dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina - e condannati alla pena di anni mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa ciascuno. 2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento, articolando due motivi: con il primo motivo lamentano vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e con il secondo motivo deducono e vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata si dà rilievo sia al quantitativo di sostanza stupefacente detenuto (di due diverse tipologie) ed al principio attivo che alle modalità di confezionamento e detenzione della sostanza (trasporto in auto nascosta nel vano della ruota di scorta e confezionamento, per un tipo di sostanza, in tre involucri) circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione delle sostanze stupefacenti. I ricorrenti si dilungano in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va ricordato il principio secondo cui l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (così sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241); ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto -, come avvenuto nel caso in esame -, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986). 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere es nsore [OSCURATO:PERSONA] nte rely