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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 20223/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27343/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f.

PLZREU 61L22A271S , rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, con indirizzo pec ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via XX Settembre n.3 controricorrente avverso la sentenza n. 624/2020 del Tribunale di Ancona pubblicata il 19-5-2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27-6- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: -1.[OSCURATO:PERSONA] avanti il giudice di pace di Ancona otto verbalicon i quali la [OSCURATO:PERSONA] di Filottrano gli aveva contestato la violazione prevista dall’art. 142 co.7-8 cod. strada, per avere OGGETTO: sanzioni amministrative violazioni al codice della strada R.G.27343/2020 C.C.27-6-2023 superato il limite di velocità in corrispondenza del km. 11,496 della strada provinciale 362, a seguito di rilevamento eseguito con dispositivo “[OSCURATO:PERSONA] L2”.

Il ricorrente la mentò , per quanto rileva in relazione ai motivi di ricorso proposti,che il dispositivo di controllo della velocità dal quale era derivato l’accertamento non fosse segnalato in modo adeguato e che tra la segnaletica e l’impianto non fosse rispettata la distanza prevista dall’art. 25 co.2 L. 29 luglio 2010 n. 120; dedusse che il dispositivo, progettato per funzionare senza la presenza di pattuglia, non potesse essere installato in q uel tipo di strada, illegittimamente qualificata di tipo C ma riconducibile a tipo F; lamentò la scarsa trasparenza dell’Amministrazione, per avere installato dispositivo poco visibile.

Si costituì il [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto del ricorso e con sentenza emessa il 20-9-2017 il giudice di pace di Ancona accolse l’opposizione, annullando i verbali impugnati.Facendo riferimento alle risultanze di consulenza tecnica d’ufficio svolta in altro analogo procedimento e acquisita in causa , il giudice di pace ritenne che in entrambe le direzioni di marcia non fosse stato rispettato il disposto dell’art. 25 co. 2 legge29 luglio 2010 n. 120, che la strada non fosse rispondente ai requisiti del D.M. 6792/2001 e che la visibilità del dispositivo non fosse adeguata. 2.Proposto appello dal Comune di Filottrano, con sentenza n. 624 pubblicata il 19-5-2020 il Tribunale di Ancona accolse parzialmente l’appello e rigettò l’opposizione a sette verbali, relativ i alle infrazioni commesse nella direzione di marcia [OSCURATO:PERSONA] e confermò la sentenza impugnata relativamente all’infrazione commessa nella direzione opposta, compensando le spese di lite di entrambi i gradi.

In ordine alla previsionedell’art. 25 co. 1 legge 29 luglio 2010 n. 120, secondo il quale fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati dispositivi per il rilevamento della velocità a una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità, la sentenza ha dichiarato non essere contestato che il segnale indicatore del limite di velocità era posto a distanza superiore al chilometro dalla postazione di rilevamento in entrambi i sensi di marcia.Ha considerato che nel tratto di marcia da Filottrano a Jesi non erano contestato vi fossero intersezioniche, ai sensi dell’art. 104 co.2 del regolamento di esecuzione del codice della strada,imponevano la ripetizione dei segnali, con il conseguente divieto di installare dispositivi di controllo automatico della velocità a distanza inferiore a un chilometro daisegnali; perciò ha confermato la sentenza di primo grado con riguardo all’infrazione commessa su quel senso di marcia.

Con riguardo alle infrazioni nell’altro senso di marcia, la sentenza ha considerato che il giudice di primo grado aveva ritenuto irregolare l’impianto di rilevazione della velocità in considerazione del fatto chevi era l’ immissione della via Cesarina, che costituiva intersezione e imponeva una ulteriore segnalazione del limite di velocità ai sensi dell’art. 104 co. 2 cod. strada; ha dichiarato che, a prescindere dall’ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio svolta in altro procedimento, la situazione dei luoghi non era contestata ed era desumibile dalla planimetria acquisita nell’accordo delle parti; ha evidenziato che l’appellato Paolozzi non aveva contestato che la via Cesarina fosse strada privata quantomeno all’origine, ma aveva dedotto che fosse strada assoggetta a uso pubblico o fosse ormai via pubblica, in quanto vi si affacciavano diverse abitazioni alle quali il Comune aveva riconosciuto numero civico e aveva perciò sostenuto che la sua immissione sulla strada provinciale dovesse essere qualificata come vera e propria intersezione.

Diversamente, la sentenza ha evidenziato che, affinché a una strada privata po tesse essere attribuito il carattere di strada pubblica, non bastava il pubblico transito ma era indispensabile che l’ente locale avesse acquistato la proprietà del relativo suolo; ha aggiunto che lo stesso Ministero dell’Interno nelle sue circolari aveva ribadito che era l’ente proprietario il solo in grado di valutare se il sito dovesse essere trattato come intersezione provvedendo ad apporre la segnaletica di cui all’art. 109 o 112 cod. stradae che, in difetto di tale segnaletica, non ricorreva l’obbligo di rispettare la distanza di un chilometro tra il sito e il dispositivo misuratore di velocità.

Ha dichiarato che non poteva essere condivisa la sentenza di primo grado neppure nella parte in cui aveva censurato la qualificazione della strada provinciale eseguita dalla Prefettura, non potendosi applicare i criteri previsti dal D.M. 5-11-2001 n. 6792 a un manufatto realizzato molto tempo prima della sua entrata in vigore. -3.Con atto notificato il 20-10-2020 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di sei motivi. -3.1.Con il primo motivo rubricato “violazione dell’art. 7 co.7 D.Lgs. 150/2011, 112, 416 e 437 c.p.c. sotto due profili: (a)omessa osservanza delle norme processuali di rito in tema di preclusioni e decadenze sia nell’onere di allegazione che nell’onere di produzione di documenti e/o nella richiesta di prove; (b) omessa osservanza delle norme processuali in tema di rito del lavoro che vietano le produzioni documentali in appello”il ricorrente rileva che al processo si applicava l’art. 416 cod. proc. civ.;lamenta che solo nell’atto di appello e perciò tardivamente il Comune ave sse contestato la natura di intersezione della via Cesarinae solo unitamente all’atto di appello avesse prodotto documenti. -3.2.Con il secondo motivo rubricato “violazione dell’art. 4 del decreto legge n. 121 del 2002, convertito dalla legge n. 168 del 2002, sotto i due profili di: (a) inadeguatezza della strada e (b) carenza di informazione” il ricorrente sostiene che il tratto di strada nel quale è stato installato il dispositivo di rilevazione della velocità, nonostante il provvedimento autorizzativo del Prefetto di Ancona, non abbia le caratteristiche delle strade nelle quali possono essere installati i dispositivi, per la mancanza di banchina pavimentata.

Aggiunge che erroneamente la sentenza impugnata abbia dichiarato che non era stata contestata la conformità della segnaletica alle disposizioni regolamentari, perché la contestazione era stata eseguita, per la mancanza di visibilità della postazione e per la cartellonistica insufficiente e irregolare. -3.3.Con il terzo motivo rubricato “violazionee falsa applicazione del decreto-legge n. 117 del 2007 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 15 agosto 2007” ilricorrente ulteriormente contesta che l’intersezione con la via Cesarina costituisse un mero accesso, richiamando il disposto dell’art. 2 D.M. 15 agosto 2007 che prevede l’adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento, funzionale al tempestivo avvistamento da parte dell’utente della strada. -3.4.Con il quarto motivo rubricato “vizio di motivazione per omesso esameovvero motivazione apparente riguardo al fatto decisivo oggetto di specifica impugnazione, della presenza o non di intersezioni a raso non semaforizzate sulla SP 62 Jesina denominata Viale dell’Industria” il ricorrente sostiene che le censure svolte con i precedenti motivi rilevano anche sotto il diverso profilo di omesso esame o di motivazione apparente su punto decisivo della controversia, stante l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla natura della via Cesarina. -3.5.Con il quinto motivo rubricato “vizio di motivazione, per omesso esame ovvero motivazione apparente riguardo al fatto decisivo, oggetto di specifica impugnazione, di inadeguatezza della strada” il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione sulle sue doglianze esposte con il secondoe il terzo motivo di appello , riferite al fatto che la strada non aveva le caratteristiche delle tipologie C e D.-3.6.Con il sesto motivo rubricato “violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ, del combinato disposto degli artt. 142, 6 co. bis, D.Lgs. n. 285/1992 e 79, 3° co., D.P.R. n. 495/1992” il ricorrente lamenta che, in ordine al parametro della visibilità posto dall’art. 146 co. 6-bis c.d.s., la sentenza abbia erroneamente dichiarato che dovesse essere visibile la segnaletica e non l’impianto. -4.Il Comune di Filottrano ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta tre motivi di ricorso incidentale con riguardo all’infrazione ritenuta illegittima. -4.1.Con il primo motivoil Comune ha dedotto “ falsa applicazione dell’art. 25 co.2 della legge 120/2010 in relazione all’art. 360 co.1 punto 3 c.p.c.”, lamentando che il Tribunale abbia applicato la disposizione dell’art. 25 co.2 legge 120/2010 sulla distanza di collocazione daisegnali degli impianti di rilevazione della velocità priva di efficacia precettiva. -4.2.Con il secondo motivo il Comune ha dedotto “falsa applicazione dell’art. 25 co. 2 della legge 120/2010 in relazione all’art. 142 D.Lvo 285/1992 con riferimento all’art. 360 co.1 punto 3 c.p.c.” sostenendo che l’art. 25, qualora vigente all’epoca dei fatti, non era comunque applicabile. -4.3.Con il terzo motivo il Comune ha dedotto “vizio di motivazione per motivazione apparente e/o contraddittoria su un fatto decisivo oggetto di specifica impugnazione”, lamenta ndo l’assoluta mancanza di motivazione sulla questione dell’applicazione dell’art. 25. -5.La causa è stata avviata alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., in data 5 - 6 - 2023 sono pervenut e ritual i dichiarazioni di rinuncia al ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e di accettazione della rinuncia del Comune di Filottrano a spese compensatee in data 6-6-2023 sono pervenute rituali dichiarazion i di rinuncia al ricorso incidentale da parte del Comune di Filottrano e di accettazione della rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA].

All’esito della camera di consiglio del 27-6-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: -1.Gli attidi rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale e gli atti direlativa accettazione sono rispettos i dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione.

Poiché le parti hanno concordato la compensazione delle spese del giudiziodi cassazione, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese. -2.Per effetto della rinuncia non trova applicazione l’obbligo posto dall’art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015, n. 23175,Rv. 637676-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27343/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. PLZREU 61L22A271S , rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, con indirizzo pec ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via XX Settembre n.3 controricorrente avverso la sentenza n. 624/2020 del Tribunale di Ancona pubblicata il 19-5-2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27-6- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: -1.[OSCURATO:PERSONA] avanti il giudice di pace di Ancona otto verbalicon i quali la [OSCURATO:PERSONA] di Filottrano gli aveva contestato la violazione prevista dall’art. 142 co.7-8 cod. strada, per avere OGGETTO: sanzioni amministrative violazioni al codice della strada R.G.27343/2020 C.C.27-6-2023 superato il limite di velocità in corrispondenza del km. 11,496 della strada provinciale 362, a seguito di rilevamento eseguito con dispositivo “[OSCURATO:PERSONA] L2”. Il ricorrente la mentò , per quanto rileva in relazione ai motivi di ricorso proposti,che il dispositivo di controllo della velocità dal quale era derivato l’accertamento non fosse segnalato in modo adeguato e che tra la segnaletica e l’impianto non fosse rispettata la distanza prevista dall’art. 25 co.2 L. 29 luglio 2010 n. 120; dedusse che il dispositivo, progettato per funzionare senza la presenza di pattuglia, non potesse essere installato in q uel tipo di strada, illegittimamente qualificata di tipo C ma riconducibile a tipo F; lamentò la scarsa trasparenza dell’Amministrazione, per avere installato dispositivo poco visibile. Si costituì il [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto del ricorso e con sentenza emessa il 20-9-2017 il giudice di pace di Ancona accolse l’opposizione, annullando i verbali impugnati.Facendo riferimento alle risultanze di consulenza tecnica d’ufficio svolta in altro analogo procedimento e acquisita in causa , il giudice di pace ritenne che in entrambe le direzioni di marcia non fosse stato rispettato il disposto dell’art. 25 co. 2 legge29 luglio 2010 n. 120, che la strada non fosse rispondente ai requisiti del D.M. 6792/2001 e che la visibilità del dispositivo non fosse adeguata. 2.Proposto appello dal Comune di Filottrano, con sentenza n. 624 pubblicata il 19-5-2020 il Tribunale di Ancona accolse parzialmente l’appello e rigettò l’opposizione a sette verbali, relativ i alle infrazioni commesse nella direzione di marcia [OSCURATO:PERSONA] e confermò la sentenza impugnata relativamente all’infrazione commessa nella direzione opposta, compensando le spese di lite di entrambi i gradi. In ordine alla previsionedell’art. 25 co. 1 legge 29 luglio 2010 n. 120, secondo il quale fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati dispositivi per il rilevamento della velocità a una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità, la sentenza ha dichiarato non essere contestato che il segnale indicatore del limite di velocità era posto a distanza superiore al chilometro dalla postazione di rilevamento in entrambi i sensi di marcia.Ha considerato che nel tratto di marcia da Filottrano a Jesi non erano contestato vi fossero intersezioniche, ai sensi dell’art. 104 co.2 del regolamento di esecuzione del codice della strada,imponevano la ripetizione dei segnali, con il conseguente divieto di installare dispositivi di controllo automatico della velocità a distanza inferiore a un chilometro daisegnali; perciò ha confermato la sentenza di primo grado con riguardo all’infrazione commessa su quel senso di marcia. Con riguardo alle infrazioni nell’altro senso di marcia, la sentenza ha considerato che il giudice di primo grado aveva ritenuto irregolare l’impianto di rilevazione della velocità in considerazione del fatto chevi era l’ immissione della via Cesarina, che costituiva intersezione e imponeva una ulteriore segnalazione del limite di velocità ai sensi dell’art. 104 co. 2 cod. strada; ha dichiarato che, a prescindere dall’ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio svolta in altro procedimento, la situazione dei luoghi non era contestata ed era desumibile dalla planimetria acquisita nell’accordo delle parti; ha evidenziato che l’appellato Paolozzi non aveva contestato che la via Cesarina fosse strada privata quantomeno all’origine, ma aveva dedotto che fosse strada assoggetta a uso pubblico o fosse ormai via pubblica, in quanto vi si affacciavano diverse abitazioni alle quali il Comune aveva riconosciuto numero civico e aveva perciò sostenuto che la sua immissione sulla strada provinciale dovesse essere qualificata come vera e propria intersezione. Diversamente, la sentenza ha evidenziato che, affinché a una strada privata po tesse essere attribuito il carattere di strada pubblica, non bastava il pubblico transito ma era indispensabile che l’ente locale avesse acquistato la proprietà del relativo suolo; ha aggiunto che lo stesso Ministero dell’Interno nelle sue circolari aveva ribadito che era l’ente proprietario il solo in grado di valutare se il sito dovesse essere trattato come intersezione provvedendo ad apporre la segnaletica di cui all’art. 109 o 112 cod. stradae che, in difetto di tale segnaletica, non ricorreva l’obbligo di rispettare la distanza di un chilometro tra il sito e il dispositivo misuratore di velocità. Ha dichiarato che non poteva essere condivisa la sentenza di primo grado neppure nella parte in cui aveva censurato la qualificazione della strada provinciale eseguita dalla Prefettura, non potendosi applicare i criteri previsti dal D.M. 5-11-2001 n. 6792 a un manufatto realizzato molto tempo prima della sua entrata in vigore. -3.Con atto notificato il 20-10-2020 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di sei motivi. -3.1.Con il primo motivo rubricato “violazione dell’art. 7 co.7 D.Lgs. 150/2011, 112, 416 e 437 c.p.c. sotto due profili: (a)omessa osservanza delle norme processuali di rito in tema di preclusioni e decadenze sia nell’onere di allegazione che nell’onere di produzione di documenti e/o nella richiesta di prove; (b) omessa osservanza delle norme processuali in tema di rito del lavoro che vietano le produzioni documentali in appello”il ricorrente rileva che al processo si applicava l’art. 416 cod. proc. civ.;lamenta che solo nell’atto di appello e perciò tardivamente il Comune ave sse contestato la natura di intersezione della via Cesarinae solo unitamente all’atto di appello avesse prodotto documenti. -3.2.Con il secondo motivo rubricato “violazione dell’art. 4 del decreto legge n. 121 del 2002, convertito dalla legge n. 168 del 2002, sotto i due profili di: (a) inadeguatezza della strada e (b) carenza di informazione” il ricorrente sostiene che il tratto di strada nel quale è stato installato il dispositivo di rilevazione della velocità, nonostante il provvedimento autorizzativo del Prefetto di Ancona, non abbia le caratteristiche delle strade nelle quali possono essere installati i dispositivi, per la mancanza di banchina pavimentata. Aggiunge che erroneamente la sentenza impugnata abbia dichiarato che non era stata contestata la conformità della segnaletica alle disposizioni regolamentari, perché la contestazione era stata eseguita, per la mancanza di visibilità della postazione e per la cartellonistica insufficiente e irregolare. -3.3.Con il terzo motivo rubricato “violazionee falsa applicazione del decreto-legge n. 117 del 2007 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 15 agosto 2007” ilricorrente ulteriormente contesta che l’intersezione con la via Cesarina costituisse un mero accesso, richiamando il disposto dell’art. 2 D.M. 15 agosto 2007 che prevede l’adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento, funzionale al tempestivo avvistamento da parte dell’utente della strada. -3.4.Con il quarto motivo rubricato “vizio di motivazione per omesso esameovvero motivazione apparente riguardo al fatto decisivo oggetto di specifica impugnazione, della presenza o non di intersezioni a raso non semaforizzate sulla SP 62 Jesina denominata Viale dell’Industria” il ricorrente sostiene che le censure svolte con i precedenti motivi rilevano anche sotto il diverso profilo di omesso esame o di motivazione apparente su punto decisivo della controversia, stante l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla natura della via Cesarina. -3.5.Con il quinto motivo rubricato “vizio di motivazione, per omesso esame ovvero motivazione apparente riguardo al fatto decisivo, oggetto di specifica impugnazione, di inadeguatezza della strada” il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione sulle sue doglianze esposte con il secondoe il terzo motivo di appello , riferite al fatto che la strada non aveva le caratteristiche delle tipologie C e D.-3.6.Con il sesto motivo rubricato “violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ, del combinato disposto degli artt. 142, 6 co. bis, D.Lgs. n. 285/1992 e 79, 3° co., D.P.R. n. 495/1992” il ricorrente lamenta che, in ordine al parametro della visibilità posto dall’art. 146 co. 6-bis c.d.s., la sentenza abbia erroneamente dichiarato che dovesse essere visibile la segnaletica e non l’impianto. -4.Il Comune di Filottrano ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta tre motivi di ricorso incidentale con riguardo all’infrazione ritenuta illegittima. -4.1.Con il primo motivoil Comune ha dedotto “ falsa applicazione dell’art. 25 co.2 della legge 120/2010 in relazione all’art. 360 co.1 punto 3 c.p.c.”, lamentando che il Tribunale abbia applicato la disposizione dell’art. 25 co.2 legge 120/2010 sulla distanza di collocazione daisegnali degli impianti di rilevazione della velocità priva di efficacia precettiva. -4.2.Con il secondo motivo il Comune ha dedotto “falsa applicazione dell’art. 25 co. 2 della legge 120/2010 in relazione all’art. 142 D.Lvo 285/1992 con riferimento all’art. 360 co.1 punto 3 c.p.c.” sostenendo che l’art. 25, qualora vigente all’epoca dei fatti, non era comunque applicabile. -4.3.Con il terzo motivo il Comune ha dedotto “vizio di motivazione per motivazione apparente e/o contraddittoria su un fatto decisivo oggetto di specifica impugnazione”, lamenta ndo l’assoluta mancanza di motivazione sulla questione dell’applicazione dell’art. 25. -5.La causa è stata avviata alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., in data 5 - 6 - 2023 sono pervenut e ritual i dichiarazioni di rinuncia al ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e di accettazione della rinuncia del Comune di Filottrano a spese compensatee in data 6-6-2023 sono pervenute rituali dichiarazion i di rinuncia al ricorso incidentale da parte del Comune di Filottrano e di accettazione della rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA]. All’esito della camera di consiglio del 27-6-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: -1.Gli attidi rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale e gli atti direlativa accettazione sono rispettos i dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione. Poiché le parti hanno concordato la compensazione delle spese del giudiziodi cassazione, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese. -2.Per effetto della rinuncia non trova applicazione l’obbligo posto dall’art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015, n. 23175,Rv. 637676-01). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del presente
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