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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 22910/2022

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o nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrente contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore specialedella [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] elettivament e domiciliato in Roma, ViaCesareBeccaria 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], C arla D'ALOISIO, Lelio MARITATO, [OSCURATO:PERSONA] SCIPLINO, Emanuele [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe MATANO, giusta delega in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 885/2018 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 17.10.2018 N.R.G. 733/2017.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, d i interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti, spese liquidate in Euro 1.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, espese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge.

Roma,21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrente contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore specialedella [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] elettivament e domiciliato in Roma, ViaCesareBeccaria 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], C arla D'ALOISIO, Lelio MARITATO, [OSCURATO:PERSONA] SCIPLINO, Emanuele [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe MATANO, giusta delega in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 885/2018 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 17.10.2018 N.R.G. 733/2017. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, d i interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti, spese liquidate in Euro 1.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, espese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge. Roma,21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI
Sentenza Cassazione n. 22910/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris