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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05568/2022

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ato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: BOkCHICCHIO Rocco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 novembre 1977; MARINELLI Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 giugno 1962; avverso la sentenza n. 453/20 della Corte di appello di Potenza del 19 novembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.

Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa Paola MASTROBERARDINO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il rato contestato estinto per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza ha, con sentenza del 19 novembre 2020, confermato la precedente sentenza con la quale, in data 19 aprile 2016, il Tribunale di Potenza aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 401 del 1989 per avere, in concorso fra loro, organizzato e favorito l'accettazione di scommesse su eventi sportivi per conto dell'allibratore straniero denominato Stanleybet in assenza della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 88 TULPS, e li aveva, pertanto, condannati alla pena ritenuta di giustizia.

La Corte di appello, nel confermare la sentenza del giudice di primo grado ha rilevato come questo, pur consapevole del fatto che la questione ha formato oggetto di ampia elaborazione giurisprudenziale, avrebbe idoneamente motivato il proprio convincimento nel senso della colpevolezza dei due prevenuti, spiegando le ragioni per le quali avrebbe ritenuti nella fattispecie insussistenti le condizioni legittimanti la disapplicazione della normativa nazionale.

Ha aggiunto la Corte lucana che il giudice di primo grado si era soffermato sul meccanismo della sanatoria previsto dalla legge di stabilità del 2015, osservando che la stessa non era applicabile al caso sottoposto alla sua attenzione.

Tanto premesso la Corte territoriale ha osservato che la sanzione (erroneamente indicata dalla Corte territoriale come solo comminata dal giudice di primo grado e non anche come già da questo irrogata) era dosata in misura conforme ai parametri di legge ed alla personalità degli imputati; la stessa, non essendosi segnalati i prevenuti per particolari profili di meritorietà processuale, non era suscettibile neppure di essere convertita in pena pecuniaria, ostando i profili connessi alla personalità degli imputati e alla gravità del fatto.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la difesa dei due prevenuti, lamentando, con un ampio e documentato atto impugnatorio, la violazione di legge che minerebbe la legittimità del provvedimento censurato e la mancanza o comunque illogicità della motivazione del provvedimento medesimo, anche in relazione alla omessa conversione della pena pecuniaria, avendo in particolare la Corte di Potenza del tutto preternnesso di considerare i contenti del lungo dibattito giurisprudenziale che ha interessato l'applicazione della disposizione la cui violazione è stata attribuita agli odierni ricorrenti, e che ha interessato, con riferimento alla fase cautelare del presente giudizio proprio la posizione d costoro, con esiti, peraltro, a questi positivi; dibattito che, per il suo andamento generalmente positivpai privati ricorrenti non può non avere influito anche in relazione alla ricorrenza dell'elemento soggettivo quale fattore determinante la condotta posta in essere dai due attuali ricorrenti.

La difesa degli imputati ha, in data 12 novembre 20211indirizzato a questa Corte - anche in risposta alle conclusioni scritte già rassegnate dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata stante l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato - una memoria scritta in cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Per come, infatti, è dato apprezzare tramite la lettura della sentenza di appello, la motivazione di questa, concentrata nella sua parte sostanziale in 7 righe e mezzo contenute nella terza facciata della scheda sulla quale è stata redatta la motivazione, consiste esclusivamente nella asseverazione del fatto che il giudice di primo grado avrebbe "idoneamente motivato il suo convincimento invocando innanzitutto il principio del doppio binario <concessione-autorizzazione>" e "spiegando, altresì, le ragioni per cui ha ritenuto insussistenti, nella fattispecie, le condizioni legittimanti la disapplicazione della normativa interna".

Siffatta esposizione, nella quale la idoneità della motivazione della sentenza di primo grado è solamente postulata così come meramente evocate, ma non riconsiderate, sono le ragioni per le quali nella fattispecie la normativa interna non è recessiva rispetto a quella di fonte eurounitaria, non appare assolutamente congrua allo scopo cui essa è funzionalmente preposta, cioè dare conto delle ragioni che hanno indotto l'organo giudicante in grado di appello a ritenere non fondate le critiche che il ricorrente aveva formulato, nel presentare il proprio gravame, avverso la sentenza di primo grado.

Come, infatti, questa Corte ha ricordato, sebbene sia in linea di principio giustificato il procedimento di redazione della sentenza di appello nella forma per relationem con quella di primo grado, tuttavia il giudice del gravame deve dare dimostrazione di avere effettivamente verificato, alla luce dei motivi di ricorso devoluti alla sua cognizione, la tenuta della sentenza di primo grado, non potendo quello limitarsi a rivendicare la ineccepibilità logica e giuridica di essa, senza dare conto della disamina della sua resistenza ai motivi di appello formulati (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 dicembre 2014, n. 53420) In essa, peraltro, la Corte lucana ha fatto mostra di avere del tutto omesso di tenere in considerazione non soltanto gli argomenti che - con sentenza n.51435 del 2016 di questa stessa Sezione della Corte di cassazione - avevano condotto all'annullamento con rinvio della ordinanza con la quale era stata applicata dal Gip del Tribunale di Potenza, e successivamente confermata dal Tribunale del riesame di tale medesima sede giudiziaria, la misura cautelare del sequestro di alcune attrezzature informatiche per la ricezione e la trasmissione di scommesse sportive eseguito in danno degli odierni ricorrenti, allora operanti nella medesima veste nella quale essi sono stati poi successivamente fatti oggetto della condanna penale di cui ora si discute, ma anche di avere trascurato gli approdi ermeneutici cui la giurisprudenza di ques, ta Corte è ?,.444.4A v ockt.._ pervenuta di recente, ma comunque anteriormente alla avvenuta el ricorso da cui è scaturita la sentenza ora in scrutinio, nella materia coinvolta dal presente giudizio ed in ragione dei quali è stato stabilito che non integra il reato di cui all'art. 4, comma 4 -bis, della legge n. 401 del 1989 la condotta del soggetto che, agendo per conto di un allibratore straniero autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, effettui in modo trasparente, in forza di vincolo contrattuale con il bookmaker, attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di gioco, di trasmissione dei dati all'allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i "luoghi di vendita" di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), del d.nn. n. 111 del 2006, trattandosi di attività fatta salva dall'art. 2, comma 5, dello stesso decreto; qualora, invece, il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, è configurabile il reato de quo, essendosi realizzata un'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 settembre 2020, n. 25439).Trattasi di elementi, peraltro segnalati in sede giudiziale dalla ricorrente difesa, dei quali la Corte di appello avrebbe dovute tenere conto, anche se solo per confutarli o, comunque, per rilevarne la non pertinenza rispetto alla fattispecie sottoposta al suo esame, ed ai quali, invece, la stessa Corte ha ritenuto di non dovere fare alcun cenno.

Fattore che rende insoddisfacente la motivazione della sentenza impugnata con la quale non solo non ci si è confrontati con i motivi di impugnazione, ma neppure con la vivente interpretazione della normativa vigente operata da questa Corte nell'esercizio della sua funzione nomofilattica.

Tanto è sufficiente per l'affermazione della illegittimità della sentenza impugnata, senza dovere esaminare il secondo motivo di impugnazione - il cui scrutinio appare logicamente subordinato al rigetto della impugnazione della sentenza in punto di dimostrazione della sussistenza del reato e, pertanto, assorbito dalla precedente pronunzia di annullamento - avente ad oggetto la mancata conversione della pena irrogata a carico dei prevenuti, conversione, peraltro, negata sulla base di argomentazioni, riferite, per espressa dizione della Corte lucana, al fatto che i prevenuti non si fossero "segnalati per particolari profili di meritorietà processuale", con le quali sono stati valorizzati, come fattori ostativi al riconoscimento in questione elementi che, alla luce della normativa vigente, non parrebbero rilevanti ai fini della convertibilità o meno in pena pecuniaria di quella detentiva.

Il ricorso va, pertanto, accolto, con l'annullamento della sentenza impugnata; questo deve essere disposto con rinvio alla Corte di appello di Salerno, e non senza rinvio per come richiesto nelle conclusioni rassegnate dallo stesso Procuratore generale d'udienza, essendo, ad avviso di questo Collegio, compito del giudice del merito verificare se all'ordinario termine massimo di durata del termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6, decorrente dalla data di contestazione, cioè dal 26 marzo 2014, debba o meno essere aggiunto il periodo intercorrente fra il 5 marzo 2020 ed il 19 novembre 2020 in cui il procedimento è rimasto sospeso a causa di un rinvio processuale.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: BOkCHICCHIO Rocco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 novembre 1977; MARINELLI Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 giugno 1962; avverso la sentenza n. 453/20 della Corte di appello di Potenza del 19 novembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa Paola MASTROBERARDINO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il rato contestato estinto per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza ha, con sentenza del 19 novembre 2020, confermato la precedente sentenza con la quale, in data 19 aprile 2016, il Tribunale di Potenza aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 401 del 1989 per avere, in concorso fra loro, organizzato e favorito l'accettazione di scommesse su eventi sportivi per conto dell'allibratore straniero denominato Stanleybet in assenza della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 88 TULPS, e li aveva, pertanto, condannati alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello, nel confermare la sentenza del giudice di primo grado ha rilevato come questo, pur consapevole del fatto che la questione ha formato oggetto di ampia elaborazione giurisprudenziale, avrebbe idoneamente motivato il proprio convincimento nel senso della colpevolezza dei due prevenuti, spiegando le ragioni per le quali avrebbe ritenuti nella fattispecie insussistenti le condizioni legittimanti la disapplicazione della normativa nazionale. Ha aggiunto la Corte lucana che il giudice di primo grado si era soffermato sul meccanismo della sanatoria previsto dalla legge di stabilità del 2015, osservando che la stessa non era applicabile al caso sottoposto alla sua attenzione. Tanto premesso la Corte territoriale ha osservato che la sanzione (erroneamente indicata dalla Corte territoriale come solo comminata dal giudice di primo grado e non anche come già da questo irrogata) era dosata in misura conforme ai parametri di legge ed alla personalità degli imputati; la stessa, non essendosi segnalati i prevenuti per particolari profili di meritorietà processuale, non era suscettibile neppure di essere convertita in pena pecuniaria, ostando i profili connessi alla personalità degli imputati e alla gravità del fatto. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la difesa dei due prevenuti, lamentando, con un ampio e documentato atto impugnatorio, la violazione di legge che minerebbe la legittimità del provvedimento censurato e la mancanza o comunque illogicità della motivazione del provvedimento medesimo, anche in relazione alla omessa conversione della pena pecuniaria, avendo in particolare la Corte di Potenza del tutto preternnesso di considerare i contenti del lungo dibattito giurisprudenziale che ha interessato l'applicazione della disposizione la cui violazione è stata attribuita agli odierni ricorrenti, e che ha interessato, con riferimento alla fase cautelare del presente giudizio proprio la posizione d costoro, con esiti, peraltro, a questi positivi; dibattito che, per il suo andamento generalmente positivpai privati ricorrenti non può non avere influito anche in relazione alla ricorrenza dell'elemento soggettivo quale fattore determinante la condotta posta in essere dai due attuali ricorrenti. La difesa degli imputati ha, in data 12 novembre 20211indirizzato a questa Corte - anche in risposta alle conclusioni scritte già rassegnate dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata stante l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato - una memoria scritta in cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Per come, infatti, è dato apprezzare tramite la lettura della sentenza di appello, la motivazione di questa, concentrata nella sua parte sostanziale in 7 righe e mezzo contenute nella terza facciata della scheda sulla quale è stata redatta la motivazione, consiste esclusivamente nella asseverazione del fatto che il giudice di primo grado avrebbe "idoneamente motivato il suo convincimento invocando innanzitutto il principio del doppio binario <concessione-autorizzazione>" e "spiegando, altresì, le ragioni per cui ha ritenuto insussistenti, nella fattispecie, le condizioni legittimanti la disapplicazione della normativa interna". Siffatta esposizione, nella quale la idoneità della motivazione della sentenza di primo grado è solamente postulata così come meramente evocate, ma non riconsiderate, sono le ragioni per le quali nella fattispecie la normativa interna non è recessiva rispetto a quella di fonte eurounitaria, non appare assolutamente congrua allo scopo cui essa è funzionalmente preposta, cioè dare conto delle ragioni che hanno indotto l'organo giudicante in grado di appello a ritenere non fondate le critiche che il ricorrente aveva formulato, nel presentare il proprio gravame, avverso la sentenza di primo grado. Come, infatti, questa Corte ha ricordato, sebbene sia in linea di principio giustificato il procedimento di redazione della sentenza di appello nella forma per relationem con quella di primo grado, tuttavia il giudice del gravame deve dare dimostrazione di avere effettivamente verificato, alla luce dei motivi di ricorso devoluti alla sua cognizione, la tenuta della sentenza di primo grado, non potendo quello limitarsi a rivendicare la ineccepibilità logica e giuridica di essa, senza dare conto della disamina della sua resistenza ai motivi di appello formulati (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 dicembre 2014, n. 53420) In essa, peraltro, la Corte lucana ha fatto mostra di avere del tutto omesso di tenere in considerazione non soltanto gli argomenti che - con sentenza n.51435 del 2016 di questa stessa Sezione della Corte di cassazione - avevano condotto all'annullamento con rinvio della ordinanza con la quale era stata applicata dal Gip del Tribunale di Potenza, e successivamente confermata dal Tribunale del riesame di tale medesima sede giudiziaria, la misura cautelare del sequestro di alcune attrezzature informatiche per la ricezione e la trasmissione di scommesse sportive eseguito in danno degli odierni ricorrenti, allora operanti nella medesima veste nella quale essi sono stati poi successivamente fatti oggetto della condanna penale di cui ora si discute, ma anche di avere trascurato gli approdi ermeneutici cui la giurisprudenza di ques, ta Corte è ?,.444.4A v ockt.._ pervenuta di recente, ma comunque anteriormente alla avvenuta el ricorso da cui è scaturita la sentenza ora in scrutinio, nella materia coinvolta dal presente giudizio ed in ragione dei quali è stato stabilito che non integra il reato di cui all'art. 4, comma 4 -bis, della legge n. 401 del 1989 la condotta del soggetto che, agendo per conto di un allibratore straniero autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, effettui in modo trasparente, in forza di vincolo contrattuale con il bookmaker, attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di gioco, di trasmissione dei dati all'allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i "luoghi di vendita" di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), del d.nn. n. 111 del 2006, trattandosi di attività fatta salva dall'art. 2, comma 5, dello stesso decreto; qualora, invece, il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, è configurabile il reato de quo, essendosi realizzata un'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 settembre 2020, n. 25439).Trattasi di elementi, peraltro segnalati in sede giudiziale dalla ricorrente difesa, dei quali la Corte di appello avrebbe dovute tenere conto, anche se solo per confutarli o, comunque, per rilevarne la non pertinenza rispetto alla fattispecie sottoposta al suo esame, ed ai quali, invece, la stessa Corte ha ritenuto di non dovere fare alcun cenno. Fattore che rende insoddisfacente la motivazione della sentenza impugnata con la quale non solo non ci si è confrontati con i motivi di impugnazione, ma neppure con la vivente interpretazione della normativa vigente operata da questa Corte nell'esercizio della sua funzione nomofilattica. Tanto è sufficiente per l'affermazione della illegittimità della sentenza impugnata, senza dovere esaminare il secondo motivo di impugnazione - il cui scrutinio appare logicamente subordinato al rigetto della impugnazione della sentenza in punto di dimostrazione della sussistenza del reato e, pertanto, assorbito dalla precedente pronunzia di annullamento - avente ad oggetto la mancata conversione della pena irrogata a carico dei prevenuti, conversione, peraltro, negata sulla base di argomentazioni, riferite, per espressa dizione della Corte lucana, al fatto che i prevenuti non si fossero "segnalati per particolari profili di meritorietà processuale", con le quali sono stati valorizzati, come fattori ostativi al riconoscimento in questione elementi che, alla luce della normativa vigente, non parrebbero rilevanti ai fini della convertibilità o meno in pena pecuniaria di quella detentiva. Il ricorso va, pertanto, accolto, con l'annullamento della sentenza impugnata; questo deve essere disposto con rinvio alla Corte di appello di Salerno, e non senza rinvio per come richiesto nelle conclusioni rassegnate dallo stesso Procuratore generale d'udienza, essendo, ad avviso di questo Collegio, compito del giudice del merito verificare se all'ordinario termine massimo di durata del termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6, decorrente dalla data di contestazione, cioè dal 26 marzo 2014, debba o meno essere aggiunto il periodo intercorrente fra il 5 marzo 2020 ed il 19 novembre 2020 in cui il procedimento è rimasto sospeso a causa di un rinvio processuale. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giud
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