CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 08565/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.) nelle conformi sentenze di merito. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione degli artt. 546, comma 1, lett. E), 533 cod. proc. pen., 111 Cost., deducendo altresì il vizio della carenza di motivazione in ordine alle censure difensive riguardanti la certa identificazione dell'imputato. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo, in realtà, la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; considerato che la Corte di appello, contrariamente all'assunto difensivo, ha offerto congrua motivazione in ordine agli elementi posti a fondamento del decisum, ponendo in evidenza come l'imputato fosse stato riconosciuto con certezza dagli operanti di polizia, i quali si trovavano a pochi metri dall'auto dalla quale era sceso il ricorrente prima di darsi alla fuga. Considerato, sulla base di quanto precede, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore