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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13929/2026

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lla Corte d’appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria depositata il 17 marzo 2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse della parte civile costituita, che ha chiesto la conferma della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello diRoma, confermando l’originaria condanna pronunciata in primo grado, ha ritenutoCarlo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 493 e 476 cod. pen.(contestato al capo B dell’imputazione), in questo assorbita l’ulteriore imputazioneformulata ai sensi dell’art. 494 cod. pen. (contestata al capo C), perché, qualeincaricato di pubblico servizio e nell’esercizio delle relative attribuzioni, avrebbeformato un falso modulo di ricevuta di una raccomandata postale, facendolaapparire effettivamente consegnata al destinatario.2.

Il ricorso articola quattro motivi d’impugnazione, formulati sotto iconcorrenti profili della violazione di legge, dell’inosservanza di norma processualee del connesso vizio di motivazione.2.1.

Il primo attiene alla riconducibilità al ricorrente dei fatti contestati, inquanto, sostiene la difesa, l’avvenuta assoluzione, per non aver commesso il fatto,in relazione ad un analogo precedente episodio (originariamente contestato alcapo a) indurrebbe a ritenere verosimile la possibilità di ricondurre a personadiversa dal ricorrente anche il secondo, per il quale è intervenuta condanna.

In talsenso la totale incertezza - emersa dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] - sullaindividuabilità del portalettere responsabile dei fatti contestati e la naturasostanzialmente de relato delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (che hasvolto indagini in ordine all’abbinamento del numero di raccomandataall’identificativo del palmare in dotazione all’imputato).2.2.

Il secondo attiene alla ritenuta falsità dell’atto, desunta, sostiene ladifesa, dalle sole dichiarazioni rese dalla destinataria della raccomandata e dalladi lei figlia, senza tener conto, ai fini della valutazione di attendibilità, della naturadell’atto asseritamente non ricevuto (portante una pretesa tributaria) e dellamancanza di prova in ordine alla presenza di tale atto fra quelli abbandonati.2.3.

Il terzo attiene alla sussistenza della qualità soggettiva richiesta dallafattispecie di reato contestato.

Il delitto di falso in atto pubblico, sostiene la difesa,è configurabile nei confronti dell’incaricato di pubblico servizio, solo se talesoggetto sia legato da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altroente pubblico, laddove il ricorrente è dipendente di una società privata (la [OSCURATO:SOCIETA].), che, tra l’altro, si limitava a fornire servizi ad altra società privata(la [OSCURATO:SOCIETA].).2.4.

Il quarto, in ultimo, deduce, alla luce della ritenuta inapplicabilità delladisciplina introdotta con la legge Orlando, la prescrizione del reato, intervenuta,sostiene la difesa, il 25 aprile 2025, prima della pronuncia della sentenza disecondo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Indeducibili il primo e il terzo motivo perché generici e, comunque,manifestamente infondati.La Corte ha dato atto: a) delle ragioni dell’assoluzione pronunciata in relazioneal capo A, fondata sulla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], nel mese di giugno 2017(quando era stata compilata la falsa ricevuta a nome del [OSCURATO:PERSONA]), non era statoancora assunto presso la società di distribuzione della corrispondenza; b) dellasussistenza di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondarela condanna del [OSCURATO:PERSONA]: l'abbandono della corrispondenza affidatagli (avvenutain costanza del rapporto di lavoro), la dislocazione territoriale dell'imputato nellazona dove domiciliava la persona offesa, il rinvenimento della corrispondenzaall’interno di sacchi della spazzatura, la riconducibilità della corrispondenzarinvenuta al [OSCURATO:PERSONA] (a cui era stata assegnata per il recapito ai destinatari) efra questa anche la raccomandata indirizzata alla Rizzi, l’assenza di motivi idoneia fondare un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa(peraltro genericamente evocato nel relativo motivo di appello), la logicaspiegazione fondante la circostanza che la figlia della Rizzi (persona offesa) nonavesse mai visto l'imputato consegnare la posta (giustificata proprio in ragionedella mancata consegna della corrispondenza ai destinatari), l’esistenza di unprocedimento disciplinare a carico dell’imputato (conclusosi con il suolicenziamento) proprio per la mancata consegna della corrispondenza).Ebbene, prospettare – nuovamente - l’avvenuta assoluzione in relazione adun analogo precedente episodio, dubbi sull’individuazione del portalettereresponsabile dei fatti contestati o una differente valutazione delle dichiarazionitestimoniali o, ancora, l’accertamento della presenza della corrispondenza nonrecapitata fra quelli abbandonati, senza prospettare alcun significativotravisamento delle dichiarazioni rese, significa censurare (peraltro genericamente)la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici dimerito; significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto postia fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametridi ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato riservatoa questa Corte, che non è chiamata alla verifica dell'intrinseca adeguatezza delleargomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibiliricostruzioni, ma al solo riscontro dell'esistenza, della non manifesta illogicità edella coerenza dell’apparato argomentativo, valutato nel suo complesso, sui varipunti della decisione impugnata (ex multis, Sez. 6, n. 49970 del19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv.260841).3.

Ugualmente inammissibile il terzo motivo di ricorso.Il principio dal quale muove la difesa è corretto.

Secondo il consolidatoorientamento della giurisprudenza di questa Corte, la responsabilità per il reato dicui all'art. 476 cod. pen. - e, può aggiungersi, in generale per le falsità richiamatedall'art. 493 cod. pen. - si estende all'incaricato di pubblico servizio, per effettodella specifica previsione di cui all'art. 493 cod. pen., solo a condizione che talesoggetto sia impiegato dello Stato o di altro ente pubblico (Sez. 5, n. 26222 del12/04/2013, Cecere, Rv. 257539; conf.

Sez. 5, n. 43363 del 12/04/2013, Tarasco,Rv. 258820).

Mentre, infatti, l'art. 358 cod. pen., dopo le modifiche apportate dallalegge 26 aprile 1990, n. 26, fa leva su una nozione di incaricato di pubblico serviziobasata sul profilo funzionale dello stesso e svincolata da qualsiasi riferimento altipo di rapporto - pubblicistico o privatistico - che lega l'agente all'ente diappartenenza, la definizione dell'art. 493 cod. pen., ricollegandosi a quella dell'art.358 cod. pen. anteriore alla novella del 1990, fa riferimento al requisito delrapporto di impiego con lo Stato o con un Ente pubblico, oltre che a quellodell'esercizio di un pubblico servizio.Ebbene, anche a voler far rientrare nella categoria degli enti pubblici tutti glienti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, chesvolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generaleaventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazione di strettadipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altriorganismi di diritto pubblico (Sez. 5, n. 25786, del 03/05/2023, Talloncini, n. m.),tale assunto presuppone un accertamento in fatto dei quali non è stato provocatoritualmente l'esame (o il riesame) nel giudizio di appello e tanto esclude che larelativa questione, ancorché afferente alla corretta applicazione del dispostonormativo, possa essere proposta per la prima volta in questa sede (Sez. 3, n.33815 del 17/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280045, in tema di questioni attinenti allaprocedibilità dell'azione penale).4.

Manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso.Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, i fatti sono staticommessi il 25 ottobre 2017 e, pertanto, ai termini massimi di prescrizione,decorsi il 25 aprile 2025, va sommato il periodo di sospensione della prescrizionepari ad anno uno e mesi sei, come previsto dalla cd.

Legge Orlando.

E la disciplinadella sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testointrodotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reaticommessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla leggen. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv.288175); soluzione, peraltro, confermata anche dalla Corte Costituzionale con lasentenza n. 38 del 2026, che, nel ritenere infondata la relativa questione dilegittimità, ha ritenuto che l’interpretazione delle Sezioni unite penali della Cortedi cassazione non contrasti con il principio della retroattività della legge penale piùfavorevole.5.

Non va accolta, in ultimo, la richiesta della parte civile di condanna delricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l’attività della parte si èsostanziata nel deposito tardivo di una memoria difensiva (e, nel procedimentodinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle formepreviste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile diliquidazione delle spese processuali è inammissibile se depositata oltre il terminedi quindici giorni prima dell'udienza: Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021,Ara, Rv. 281308) e perché il contenuto della memoria a firma del difensore nonha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata arichiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto senzacontrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez.

U, n. 5466del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez.

U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 1° aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d’appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria depositata il 17 marzo 2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse della parte civile costituita, che ha chiesto la conferma della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello diRoma, confermando l’originaria condanna pronunciata in primo grado, ha ritenutoCarlo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 493 e 476 cod. pen.(contestato al capo B dell’imputazione), in questo assorbita l’ulteriore imputazioneformulata ai sensi dell’art. 494 cod. pen. (contestata al capo C), perché, qualeincaricato di pubblico servizio e nell’esercizio delle relative attribuzioni, avrebbeformato un falso modulo di ricevuta di una raccomandata postale, facendolaapparire effettivamente consegnata al destinatario.2. Il ricorso articola quattro motivi d’impugnazione, formulati sotto iconcorrenti profili della violazione di legge, dell’inosservanza di norma processualee del connesso vizio di motivazione.2.1. Il primo attiene alla riconducibilità al ricorrente dei fatti contestati, inquanto, sostiene la difesa, l’avvenuta assoluzione, per non aver commesso il fatto,in relazione ad un analogo precedente episodio (originariamente contestato alcapo a) indurrebbe a ritenere verosimile la possibilità di ricondurre a personadiversa dal ricorrente anche il secondo, per il quale è intervenuta condanna. In talsenso la totale incertezza - emersa dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] - sullaindividuabilità del portalettere responsabile dei fatti contestati e la naturasostanzialmente de relato delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (che hasvolto indagini in ordine all’abbinamento del numero di raccomandataall’identificativo del palmare in dotazione all’imputato).2.2. Il secondo attiene alla ritenuta falsità dell’atto, desunta, sostiene ladifesa, dalle sole dichiarazioni rese dalla destinataria della raccomandata e dalladi lei figlia, senza tener conto, ai fini della valutazione di attendibilità, della naturadell’atto asseritamente non ricevuto (portante una pretesa tributaria) e dellamancanza di prova in ordine alla presenza di tale atto fra quelli abbandonati.2.3. Il terzo attiene alla sussistenza della qualità soggettiva richiesta dallafattispecie di reato contestato. Il delitto di falso in atto pubblico, sostiene la difesa,è configurabile nei confronti dell’incaricato di pubblico servizio, solo se talesoggetto sia legato da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altroente pubblico, laddove il ricorrente è dipendente di una società privata (la [OSCURATO:SOCIETA].), che, tra l’altro, si limitava a fornire servizi ad altra società privata(la [OSCURATO:SOCIETA].).2.4. Il quarto, in ultimo, deduce, alla luce della ritenuta inapplicabilità delladisciplina introdotta con la legge Orlando, la prescrizione del reato, intervenuta,sostiene la difesa, il 25 aprile 2025, prima della pronuncia della sentenza disecondo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Indeducibili il primo e il terzo motivo perché generici e, comunque,manifestamente infondati.La Corte ha dato atto: a) delle ragioni dell’assoluzione pronunciata in relazioneal capo A, fondata sulla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], nel mese di giugno 2017(quando era stata compilata la falsa ricevuta a nome del [OSCURATO:PERSONA]), non era statoancora assunto presso la società di distribuzione della corrispondenza; b) dellasussistenza di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondarela condanna del [OSCURATO:PERSONA]: l'abbandono della corrispondenza affidatagli (avvenutain costanza del rapporto di lavoro), la dislocazione territoriale dell'imputato nellazona dove domiciliava la persona offesa, il rinvenimento della corrispondenzaall’interno di sacchi della spazzatura, la riconducibilità della corrispondenzarinvenuta al [OSCURATO:PERSONA] (a cui era stata assegnata per il recapito ai destinatari) efra questa anche la raccomandata indirizzata alla Rizzi, l’assenza di motivi idoneia fondare un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa(peraltro genericamente evocato nel relativo motivo di appello), la logicaspiegazione fondante la circostanza che la figlia della Rizzi (persona offesa) nonavesse mai visto l'imputato consegnare la posta (giustificata proprio in ragionedella mancata consegna della corrispondenza ai destinatari), l’esistenza di unprocedimento disciplinare a carico dell’imputato (conclusosi con il suolicenziamento) proprio per la mancata consegna della corrispondenza).Ebbene, prospettare – nuovamente - l’avvenuta assoluzione in relazione adun analogo precedente episodio, dubbi sull’individuazione del portalettereresponsabile dei fatti contestati o una differente valutazione delle dichiarazionitestimoniali o, ancora, l’accertamento della presenza della corrispondenza nonrecapitata fra quelli abbandonati, senza prospettare alcun significativotravisamento delle dichiarazioni rese, significa censurare (peraltro genericamente)la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici dimerito; significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto postia fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametridi ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato riservatoa questa Corte, che non è chiamata alla verifica dell'intrinseca adeguatezza delleargomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibiliricostruzioni, ma al solo riscontro dell'esistenza, della non manifesta illogicità edella coerenza dell’apparato argomentativo, valutato nel suo complesso, sui varipunti della decisione impugnata (ex multis, Sez. 6, n. 49970 del19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv.260841).3. Ugualmente inammissibile il terzo motivo di ricorso.Il principio dal quale muove la difesa è corretto. Secondo il consolidatoorientamento della giurisprudenza di questa Corte, la responsabilità per il reato dicui all'art. 476 cod. pen. - e, può aggiungersi, in generale per le falsità richiamatedall'art. 493 cod. pen. - si estende all'incaricato di pubblico servizio, per effettodella specifica previsione di cui all'art. 493 cod. pen., solo a condizione che talesoggetto sia impiegato dello Stato o di altro ente pubblico (Sez. 5, n. 26222 del12/04/2013, Cecere, Rv. 257539; conf. Sez. 5, n. 43363 del 12/04/2013, Tarasco,Rv. 258820). Mentre, infatti, l'art. 358 cod. pen., dopo le modifiche apportate dallalegge 26 aprile 1990, n. 26, fa leva su una nozione di incaricato di pubblico serviziobasata sul profilo funzionale dello stesso e svincolata da qualsiasi riferimento altipo di rapporto - pubblicistico o privatistico - che lega l'agente all'ente diappartenenza, la definizione dell'art. 493 cod. pen., ricollegandosi a quella dell'art.358 cod. pen. anteriore alla novella del 1990, fa riferimento al requisito delrapporto di impiego con lo Stato o con un Ente pubblico, oltre che a quellodell'esercizio di un pubblico servizio.Ebbene, anche a voler far rientrare nella categoria degli enti pubblici tutti glienti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, chesvolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generaleaventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazione di strettadipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altriorganismi di diritto pubblico (Sez. 5, n. 25786, del 03/05/2023, Talloncini, n. m.),tale assunto presuppone un accertamento in fatto dei quali non è stato provocatoritualmente l'esame (o il riesame) nel giudizio di appello e tanto esclude che larelativa questione, ancorché afferente alla corretta applicazione del dispostonormativo, possa essere proposta per la prima volta in questa sede (Sez. 3, n.33815 del 17/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280045, in tema di questioni attinenti allaprocedibilità dell'azione penale).4. Manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso.Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, i fatti sono staticommessi il 25 ottobre 2017 e, pertanto, ai termini massimi di prescrizione,decorsi il 25 aprile 2025, va sommato il periodo di sospensione della prescrizionepari ad anno uno e mesi sei, come previsto dalla cd. Legge Orlando. E la disciplinadella sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testointrodotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reaticommessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla leggen. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv.288175); soluzione, peraltro, confermata anche dalla Corte Costituzionale con lasentenza n. 38 del 2026, che, nel ritenere infondata la relativa questione dilegittimità, ha ritenuto che l’interpretazione delle Sezioni unite penali della Cortedi cassazione non contrasti con il principio della retroattività della legge penale piùfavorevole.5. Non va accolta, in ultimo, la richiesta della parte civile di condanna delricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l’attività della parte si èsostanziata nel deposito tardivo di una memoria difensiva (e, nel procedimentodinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle formepreviste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile diliquidazione delle spese processuali è inammissibile se depositata oltre il terminedi quindici giorni prima dell'udienza: Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021,Ara, Rv. 281308) e perché il contenuto della memoria a firma del difensore nonha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata arichiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto senzacontrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 1° aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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