CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 01377/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 3 febbraio 2023 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica del 9 luglio 2017 per il delitto di cui all'art. 494 c.p. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 494 per difetto dell'elemento soggettivo del reato, è inedito, non risultando essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; il motivo risulta altresì generico limitandosi a richiamare il testo normativo dell'art.474 cod. pen. nella parte in cui richiede il dolo specifico; -Considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. è manifestamente infondato in presenza (pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; né la difesa ha indicato elementi favorevoli alla concessione delle richieste attenuanti o per una riduzione del quantum di pena. -Considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per illogicità della motivazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. -Considerato che il quarto motivo con il quale si censura violazione di legge in riferimento agli artt. 157 ss. c.p., è manifestamente infondato; come correttamente rilevato dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), il termine necessario a prescrivere è decorso dopo la pronuncia della sentenza impugnata; è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, purché maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, (2016), Ricci, Rv. 266819). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 4Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il cosigliere estensore A [OSCURATO:PERSONA] nte, leAill [OSCURATO:PERSONA] CCO I i