CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 34825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15731-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato - avverso la sentenza n. 1470/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 15731 sez. ML -ud. 09-11-2022 -2- RILEVATOCHE 1. con sentenza 16 aprile 2021, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato il ricorso per l’annullamento dell’iscrizione, da parte dell’Inps, del suo nominativo nella [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e di accertamento di non spettanza del contributo di € 3.462,02 a titolo di lavoro autonomo per l’anno 2010, non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore della cassa professionale e neppure prescritto; 2. la Corte territoriale, così come il Tribunale, ha individuato la decorrenza del termine di prescrizione (interrotta dall’Inps il 5 luglio 2016), nella data del 6 luglio 2011, di proroga del termine di versamento del saldo dei contributi dovuti alla gestione separata, senza alcun pagamento aggiuntivo, per effetto dell’art. 1 D.P.C.M. 12 maggio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 2011; non già del 16 giugno dell’anno (2011) di presentazione della dichiarazione per il versamento del saldo dell’imposta, a norma dell’art. 2, comma 30 l. 335/1995, di rinvio al d.m. 24 novembre 1995, in riferimento all’art. 17 d.p.r. 435/2001, modificato dal d.l. 223/2006 conv. dalla l. 248/2006; 3. con atto notificato il 10 giugno 2021, il professionista ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo; l’Inps non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 43, comma 2 d.p.r. 600/1973, per l’erronea individuazione della data di decorrenza della prescrizione, anziché nel 16 giugno 2011, nel 6 luglio 2011, avendo il contribuente ricevuto la comunicazione di pagamento del contributo (inviata il 30 giugno 2016) il 5 luglio 2016 e pertanto dopo la prima data (unico motivo); Ric. 2021 n. 15731 sez. ML -ud. 09-11-2022 -3- 2. esso è infondato; 3. in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, in particolare dalla disposizione di cui all'art. 1 D.P.C.M. del 12 maggio 2011 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2010 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31544; analogamente per altre annualità: Cass. 19 aprile 2021, n. 10723; Cass. 11 agosto 2022, n. 24668); 3.1. nel caso di specie, la prescrizione, scadente per effetto dellaproroga disposta il 6 luglio 2011, è stata tempestivamente interrotta dall’Inps con richiesta di pagamento del 5 luglio 2016; 4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo la parte vittoriosa svolto difesee raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis,