CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 dicembre 2023
Cassazione n. 07421/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso il provvedimento della Corte di appello di Torino con cui - ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada - è stata disposta la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Pocapaglia, in quanto l'interessato non si era presentato alla visita medica necessaria per l'avvio del lavoro in questione. 2. Il ricorrente, con unico motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudicante illogicamente ritenuto grave quella che è stata una mera dimenticanza dell'interessato, sicuramente negligente ma isolata, non di gravità tale da giustificare la revoca. Il ricorrente, inoltre, aveva già acquisito la disponibilità di altri due enti per lo svolgimento della pena sostitutiva. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione offerta dal provvedimento impugnato non è manifestamente illogica, né affetta da errori in diritto rilevabili nella presente sede di legittimità. 3. Al di là della valutazione di gravità in ordine alla inadempienza che ha giustificato la revoca della pena sostitutiva, che è una tipica valutazione di merito estranea al sindacato di legittimità, occorre rimarcare che il ricorso, nel dedurre essenzialmente una violazione di legge, non specifica le ragioni che sarebbero state prospettate alla Corte distrettuale per contrastare la richiesta di revoca dei lavori di pubblica utilità, con particolare riguardo alle circostanze in fatto e in diritto che - a detta della difesa - avrebbero reso la violazione contestata inidonea a giustificare tale revoca. 4. Per contro, il ricorrente, anche in questa sede, si limita a contestare genericamente tale decisione, prospettando, fra l'altro, la medesima circostanza di fatto che era stata già rappresentata ai giudici torinesi (vale a dire la possibilità per l'imputato di svolgere l'attività non retribuita presso altri due enti che avevano offerto la loro disponibilità in tal senso), chiaramente irrilevante ed estranea rispetto all'oggetto della delibazione richiesta dall'art. 186, comma 9- bis, cod. strada per la revoca del lavoro di pubblica utilità, consistente nella attenta valutazione dei motivi, dell'entità e delle circostanze della violazione riferita allo specifico lavoro per il quale l'interessato era stato ammesso alla pena sostitutiva. 5. Per il resto, l'asserita dimenticanza del soggetto a presentarsi alla visita medica necessaria per l'avvio del lavoro, costituisce un'altra questione di fatto su cui questa Corte non può, evidentemente, esprimersi; peraltro, rispetto a tale questione la Corte torinese ha già reso le sue legittime argomentazioni. La decisione impugnata, del resto, è in linea con l'insegnamento secondo cui la revoca dei lavori di pubblica utilità può essere disposta, non solo in caso di violazione degli obblighi connessi in senso stretto allo svolgimento del lavoro, ma anche per quei comportamenti colpevoli dell'agente, che, pur essendo formalmente estranei alla prestazione di pubblica utilità, si ripercuotono su di essa determinando la pratica impossibilità di prosecuzione della prestazione concordata con l'ente pubblico (cfr. Sez. 1, n. 34234 del 29/05/2015, Rv. 264155 - 01). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 dicembre 2023 Il C