CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36634/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con lo stesso atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il reato di rissa e di lesioni personali e rilevato che i difensori degli imputati hanno trasmesso memorie a sostegno della ammissibilità dell'impugnazione; Ritenuto che i primi tre motivi, che deducono l'assenza di prova circa la responsabilità degli imputati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il quarto motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 588, comma secondo, cod. pen., sono inammissibili, poiché: - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 8 in cui si ritengono ostativi gravità dell'offesa e intensità del dolo); - la richiesta di esclusione dell'aggravante è meramente assertiva, considerato che è pacifico che alcuni dei corrissanti (appartenenti alla fazione antagonista) hanno riportato lesioni personali; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. C