CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20599/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legale rappresentantedell’ente, nella qualità del Sindaco pro-tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] rappresentato e difeso nel presente giu-dizio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 84A57 G377R, invirtù di delega estesa in calce al ricorso ed elettivamente domici-liato con il nominato procuratore in Velletri, Piazza C.O. Augusto n.1 e che ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 c.p.c. informa di volerricevere le comunicazioni al numero di [OSCURATO:TELEFONO] nonchéall’indirizzo di posta certificata loredana.mollicapoeta @ legal-mail.it, come previsto dal combinato disposto art. 170, 176, 183c.p.cRicorrentecontroDi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residentein [OSCURATO:PERSONA] 48, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappre-sentato e difeso nel presente procedimento dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69E13 D972V ed elettivamente dom.to in Genzano diRoma, Corso A. Gramsci 71 ed all’indirizzo pec:Numero registro generale 2246/2026Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 20599/2026Data pubblicazione 18/06/[OSCURATO:EMAIL], giusta procura predisposta su foglioseparato. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] manifesta la volontà di ricevere le co-municazioni e le notificazioni via PEC: piero.nitolli @ oav.legal-mail.it; fax 06/92095Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n° 6947 depo-sitata il 21 novembre 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoreindeterminabile della lite, ed al d.m. n° 55 del 2014, come modifi-cato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per lafase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euroNumero registro generale 2246/2026Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 20599/2026Data pubblicazione 18/06/20264.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 15 giugno 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti