CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 22228/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine allacontravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e lamenta in primo luogo la mancataconsiderazione da parte del Giudice di appello di circostanze obiettive (il collegamento delcoltello con l’attività svolta quel giorno con il figlio, giustificazione fornita nell’immediatezza aiverbalizzanti) che deponevano per la sua assoluzione;ritenuta tale censura interamente versata in fatto e rilevato che il ricorrente non siconfronta con le argomentazioni dei giudici di merito in punto di assenza di giustificatomotivo, anche alla stregua di quanto puntualmente verbalizzato dai militari al momento delcontrollo e rimasto incontestato nel corso del giudizo di merito;ritenuto altresì del tutto aspecifico anche il motivo con il quale è lamentato il vizio dimotivazione sul diniego dell’ipotesi del fatto di lieve entità, con riferimento al quale la Corteterritoriale ha adeguatamente valorizzato le circostanze di tempo in cui la condotta è statarealizzata e che tale motivazione si pone nel solco del principio espresso da questa Cortesecondo cui «In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso dilieve entità previsto dall'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve tenersi contonon solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalitàdel fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fattoobiettivo del porto ingiustificato»(Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554– 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]