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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 10504/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 22/01/2019, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ancona in data 29/02/2016, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al ritenuto reato di ricettazione nella misura di anni due di reclusione ed euro 500 di multa, con conferma nel resto.

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. in combinato disposto con l'art. 192 cod. proc. pen. e violazione dell'art. 546 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al principio del "ragionevole dubbio" di cui cui agli artt. 530, comma 2 e 533, comma 1 cod. proc. pen. (primo motivo); -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma 2, cod. pen. (secondo motivo); -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 62, comma 1 n. 4, cod. pen. (terzo motivo); -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. (quarto motivo).

Il ricorso è inammissibile.

Tutti e quattro i motivi reiterano pedissequamente doglianze già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata (a cui si rimanda) che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità d'el motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Inoltre, con l'evocazione di censure in fatto, il ricorrente sollecita una rilettura del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3 P ki‘ t:P i TATA1 PIE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 22/01/2019, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ancona in data 29/02/2016, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al ritenuto reato di ricettazione nella misura di anni due di reclusione ed euro 500 di multa, con conferma nel resto. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. in combinato disposto con l'art. 192 cod. proc. pen. e violazione dell'art. 546 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al principio del "ragionevole dubbio" di cui cui agli artt. 530, comma 2 e 533, comma 1 cod. proc. pen. (primo motivo); -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma 2, cod. pen. (secondo motivo); -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 62, comma 1 n. 4, cod. pen. (terzo motivo); -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. (quarto motivo). Il ricorso è inammissibile. Tutti e quattro i motivi reiterano pedissequamente doglianze già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata (a cui si rimanda) che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità d'el motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Inoltre, con l'evocazione di censure in fatto, il ricorrente sollecita una rilettura del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3 P ki‘ t:P i TATA1 PIE
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