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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15141/2026

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a Zappacosta, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocatoCarlo Colantonio;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 5096/2024Numero sezionale 4982/2025Numero di raccolta generale 15141/2026Data pubblicazione 19/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1777/2023depositata il 18/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della societàBCC [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito originariamente vantato dallasocietà Banca di [OSCURATO:PERSONA] sul Tavo,conveniva avanti al Tribunale di Chieti i signori Aldo, Alessandro e AndreaZappacosta e i rispettivi figli, chiedendo dichiararsi l’inefficacia ex art.2901 c.c. dell’atto di donazione del 23 aprile 2014 con il qualeavevano trasferito ai figli l’intero patrimonio immobiliare (terreni efabbricati siti in Casalincontrada).L’attrice esponeva che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riconducibile ad AldoZappacosta e ai figli, aveva stipulato in data 15 ottobre 2012 un mutuochirografario di euro 150.000 con la banca cedente e che, il 18 ottobre2012, Aldo, Andrea e [OSCURATO:PERSONA] avevano prestatofideiussione fino all’importo di euro 300.000.A seguito dell’inadempimento di n. 21 rate, la banca, con comunicazionedel 10 novembre 2014, dichiarava risolto il mutuo e intimava il pagamentodel residuo.Esponeva altresì che, con atto di citazione notificato il 22 dicembre 2014,la società mutuataria e i fideiussori avevano promosso giudizio innanzi alTribunale di Pescara, e che su domanda riconvenzionale della banca erastata emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l’importo di euro127.321,68; il giudizio veniva successivamente interrotto a seguito delfallimento della società, nelle more divenuta Autoricambi d’[OSCURATO:SOCIETA]..Numero registro generale 5096/2024Numero sezionale 4982/2025Numero di raccolta generale 15141/2026Data pubblicazione 19/05/2026L’atto di donazione del 2014 veniva indicato quale atto idoneo apregiudicare la garanzia patrimoniale.Nella resistenza dei convenuti, con sentenza n. 641/2021 il Tribunale diChieti accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto didonazione nei confronti della cessionaria e condannando i convenuti allespese di lite.2.

Avverso tale decisione proponevano appello gli originari convenuti.La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 1777 del 18 dicembre 2023respingeva il gravame.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i signori Aldo,Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione,affidato a due motivi, illustrati da memoria.3.1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. -e per essa, quale mandataria, la societàPrelios [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.- resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, il secondomotivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano l’illogicità el’incongruità della motivazione deponente per la relativa mera apparenzain ordine al difetto di prova dell’avvenuta cessione del credito e,conseguentemente, della legittimazione attiva della società originariaLa corte d’appello ha ritenuto dimostrata la titolarità del credito in capoalla cessionaria sulla base della sola pubblicazione dell’avviso di cessionenella [OSCURATO:PERSONA] e della produzione di documentazione attestantel’esistenza del credito originario, senza tuttavia considerare che talielementi sono inidonei a provare l’inclusione del credito tra quelli oggettodella cessione in blocco.La stessa [OSCURATO:PERSONA] subordina infatti l’individuazione dei crediticeduti all’esistenza di un contratto di cessione e di un documento diidentificazione dei crediti, mai prodotti in giudizio; sicché la motivazioneNumero registro generale 5096/2024Numero sezionale 4982/2025Numero di raccolta generale 15141/2026Data pubblicazione 19/05/2026impugnata si fonda su un ragionamento meramente assertivo elogicamente incongruo, avendo confuso la prova dell’esistenza del creditoin capo alla banca cedente con quella, distinta e autonoma, dell’avvenutacessione del medesimo.Ne deriva un vizio motivazionale su un fatto decisivo, in contrasto con iprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, inpresenza di specifica contestazione, la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] costituisce di per sé prova della cessione, potendo al più assumerevalore indiziario, restando onere del cessionario dimostrare l’effettivainclusione del credito tra quelli ceduti.5.

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.In caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano ledisposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unicobancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia dellaavvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese epubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana.

Mediantetale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono glieffetti di notifica indicati dall’art. 1264 cod. civ. e la cessione dei creditidiviene opponibile erga omnes.Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte cheagisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario,in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cuiall’art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimoin detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale dellapropria legittimazione sostanziale.Si è da questa Corte posto in rilievo che, nel consentire la cessione abanche di aziende di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridiciindividuabili in blocco, l’art. 58 TUB detta una disciplina derogatoriarispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito delcontratto, sottolineandosi che tale regolamentazione specifica èNumero registro generale 5096/2024Numero sezionale 4982/2025Numero di raccolta generale 15141/2026Data pubblicazione 19/05/2026giustificata dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intereaziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapportigiuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base dicaratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la normaprevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con lapubblicazione di un avviso di essa sulla [OSCURATO:PERSONA], cui possonoaggiungersi forme integrative di pubblicità.Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei creditibancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo alcessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla GazzettaUfficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchésia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione(Cass. N. 13289/2024).Si è peraltro evidenziato che, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza deicontratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella dellanotificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avvisopubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs.,dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo dellerisultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestireun valore indiziario.Va sotto altro profilo sottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se ildiritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titoloparticolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

6.1. In conclusione,la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare delcreditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondola speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anchel'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in dettaoperazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propriaNumero registro generale 5096/2024Numero sezionale 4982/2025Numero di raccolta generale 15141/2026Data pubblicazione 19/05/2026legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbiaesplicitamente o implicitamente riconosciuta.Orbene, nella specie la corte d’appello non si è attenuta ai principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di cessione inblocco dei crediti ex art. 4 L. n. 130/1999 e art. 58 TUB.Essa non ha in alcun modo accertato né l’esistenza del contratto dicessione né l’inclusione dello specifico credito nel blocco dei rapporticeduti.La corte territoriale ha infatti ritenuto integrata la prova dellalegittimazione della cessionaria sulla base del solo avviso pubblicato inGazzetta Ufficiale e della documentazione relativa al rapporto originario(mutuo, fideiussione, comunicazione di risoluzione, atti di altro giudizio),senza procedere a una verifica rigorosa dell’effettiva riferibilità del creditoall’operazione di cessione in blocco.Così operando, ha disatteso il principio secondo cui la pubblicazione exart. 58 T.U.B. produce effetti sul piano dell’opponibilità, ma non esonera ilcessionario dall’onere di dimostrare che il credito azionato rientri tra quellieffettivamente trasferiti, in difetto di riconoscimento, anche implicito, daparte del debitore.In violazione di tali principi, la corte territoriale si è limitata ad affermareche gli avvisi pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA] conterrebbero elementisufficienti a individuare il perimetro dei crediti ceduti, senza tuttaviaindicare quali (cfr. sentenza impugnata pag. 9), fondando così la decisionesu una motivazione meramente assertiva e in contrasto con i criterielaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dellalegittimazione sostanziale del cessionario6.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso, assorbitoil 1° [con il quale i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 58 T.U.B.,nonché errore di fatto decisivo e motivazione illogica ] s'impone pertantola cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di L’Aquila, che inNumero registro generale 5096/2024Numero sezionale 4982/2025Numero di raccolta generale 15141/2026Data pubblicazione 19/05/2026diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principio applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbito il 1° motivo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata,e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, alla Corted’Appello di L’Aquila, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Zappacosta, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocatoCarlo Colantonio;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 5096/2024Numero sezionale 4982/2025Numero di raccolta generale 15141/2026Data pubblicazione 19/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1777/2023depositata il 18/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della societàBCC [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito originariamente vantato dallasocietà Banca di [OSCURATO:PERSONA] sul Tavo,conveniva avanti al Tribunale di Chieti i signori Aldo, Alessandro e AndreaZappacosta e i rispettivi figli, chiedendo dichiararsi l’inefficacia ex art.2901 c.c. dell’atto di donazione del 23 aprile 2014 con il qualeavevano trasferito ai figli l’intero patrimonio immobiliare (terreni efabbricati siti in Casalincontrada).L’attrice esponeva che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riconducibile ad AldoZappacosta e ai figli, aveva stipulato in data 15 ottobre 2012 un mutuochirografario di euro 150.000 con la banca cedente e che, il 18 ottobre2012, Aldo, Andrea e [OSCURATO:PERSONA] avevano prestatofideiussione fino all’importo di euro 300.000.A seguito dell’inadempimento di n. 21 rate, la banca, con comunicazionedel 10 novembre 2014, dichiarava risolto il mutuo e intimava il pagamentodel residuo.Esponeva altresì che, con atto di citazione notificato il 22 dicembre 2014,la società mutuataria e i fideiussori avevano promosso giudizio innanzi alTribunale di Pescara, e che su domanda riconvenzionale della banca erastata emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l’importo di euro127.321,68; il giudizio veniva successivamente interrotto a seguito delfallimento della società, nelle more divenuta Autoricambi d’[OSCURATO:SOCIETA]..Numero registro generale 5096/2024Numero sezionale 4982/2025Numero di raccolta generale 15141/2026Data pubblicazione 19/05/2026L’atto di donazione del 2014 veniva indicato quale atto idoneo apregiudicare la garanzia patrimoniale.Nella resistenza dei convenuti, con sentenza n. 641/2021 il Tribunale diChieti accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto didonazione nei confronti della cessionaria e condannando i convenuti allespese di lite.2. Avverso tale decisione proponevano appello gli originari convenuti.La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 1777 del 18 dicembre 2023respingeva il gravame.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i signori Aldo,Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione,affidato a due motivi, illustrati da memoria.3.1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. -e per essa, quale mandataria, la societàPrelios [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.- resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, il secondomotivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano l’illogicità el’incongruità della motivazione deponente per la relativa mera apparenzain ordine al difetto di prova dell’avvenuta cessione del credito e,conseguentemente, della legittimazione attiva della società originariaLa corte d’appello ha ritenuto dimostrata la titolarità del credito in capoalla cessionaria sulla base della sola pubblicazione dell’avviso di cessionenella [OSCURATO:PERSONA] e della produzione di documentazione attestantel’esistenza del credito originario, senza tuttavia considerare che talielementi sono inidonei a provare l’inclusione del credito tra quelli oggettodella cessione in blocco.La stessa [OSCURATO:PERSONA] subordina infatti l’individuazione dei crediticeduti all’esistenza di un contratto di cessione e di un documento diidentificazione dei crediti, mai prodotti in giudizio; sicché la motivazioneNumero registro generale 5096/2024Numero sezionale 4982/2025Numero di raccolta generale 15141/2026Data pubblicazione 19/05/2026impugnata si fonda su un ragionamento meramente assertivo elogicamente incongruo, avendo confuso la prova dell’esistenza del creditoin capo alla banca cedente con quella, distinta e autonoma, dell’avvenutacessione del medesimo.Ne deriva un vizio motivazionale su un fatto decisivo, in contrasto con iprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, inpresenza di specifica contestazione, la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] costituisce di per sé prova della cessione, potendo al più assumerevalore indiziario, restando onere del cessionario dimostrare l’effettivainclusione del credito tra quelli ceduti.5. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.In caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano ledisposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unicobancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia dellaavvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese epubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana. Mediantetale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono glieffetti di notifica indicati dall’art. 1264 cod. civ. e la cessione dei creditidiviene opponibile erga omnes.Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte cheagisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario,in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cuiall’art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimoin detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale dellapropria legittimazione sostanziale.Si è da questa Corte posto in rilievo che, nel consentire la cessione abanche di aziende di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridiciindividuabili in blocco, l’art. 58 TUB detta una disciplina derogatoriarispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito delcontratto, sottolineandosi che tale regolamentazione specifica èNumero registro generale 5096/2024Numero sezionale 4982/2025Numero di raccolta generale 15141/2026Data pubblicazione 19/05/2026giustificata dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intereaziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapportigiuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base dicaratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la normaprevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con lapubblicazione di un avviso di essa sulla [OSCURATO:PERSONA], cui possonoaggiungersi forme integrative di pubblicità.Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei creditibancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo alcessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla GazzettaUfficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchésia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione(Cass. N. 13289/2024).Si è peraltro evidenziato che, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza deicontratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella dellanotificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avvisopubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs.,dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo dellerisultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestireun valore indiziario.Va sotto altro profilo sottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se ildiritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titoloparticolare, il processo prosegue tra le parti originarie. 6.1. In conclusione,la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare delcreditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondola speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anchel'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in dettaoperazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propriaNumero registro generale 5096/2024Numero sezionale 4982/2025Numero di raccolta generale 15141/2026Data pubblicazione 19/05/2026legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbiaesplicitamente o implicitamente riconosciuta.Orbene, nella specie la corte d’appello non si è attenuta ai principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di cessione inblocco dei crediti ex art. 4 L. n. 130/1999 e art. 58 TUB.Essa non ha in alcun modo accertato né l’esistenza del contratto dicessione né l’inclusione dello specifico credito nel blocco dei rapporticeduti.La corte territoriale ha infatti ritenuto integrata la prova dellalegittimazione della cessionaria sulla base del solo avviso pubblicato inGazzetta Ufficiale e della documentazione relativa al rapporto originario(mutuo, fideiussione, comunicazione di risoluzione, atti di altro giudizio),senza procedere a una verifica rigorosa dell’effettiva riferibilità del creditoall’operazione di cessione in blocco.Così operando, ha disatteso il principio secondo cui la pubblicazione exart. 58 T.U.B. produce effetti sul piano dell’opponibilità, ma non esonera ilcessionario dall’onere di dimostrare che il credito azionato rientri tra quellieffettivamente trasferiti, in difetto di riconoscimento, anche implicito, daparte del debitore.In violazione di tali principi, la corte territoriale si è limitata ad affermareche gli avvisi pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA] conterrebbero elementisufficienti a individuare il perimetro dei crediti ceduti, senza tuttaviaindicare quali (cfr. sentenza impugnata pag. 9), fondando così la decisionesu una motivazione meramente assertiva e in contrasto con i criterielaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dellalegittimazione sostanziale del cessionario6. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso, assorbitoil 1° [con il quale i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 58 T.U.B.,nonché errore di fatto decisivo e motivazione illogica ] s'impone pertantola cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di L’Aquila, che inNumero registro generale 5096/2024Numero sezionale 4982/2025Numero di raccolta generale 15141/2026Data pubblicazione 19/05/2026diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principio applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbito il 1° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata,e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, alla Corted’Appello di L’Aquila, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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