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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02271/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15037/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO , N . 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2018n. 15037sez.

S2 - ud. 07 / 12 /2022 -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 2588/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA depositata il 13/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Fabio e [OSCURATO:PERSONA] agivano in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell’atto di compravendita immobiliare stipulato il 23 luglio 2004 tra l’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Gli attori assumevano di aver acquistato in forza della legge n. 652 del 1986 dall’ Agenzia del Demanio il compendio immobiliare sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] costituito dai mappali nn. 52, 55, 723, 725 726 rogito notaio Sandi del 14 ottobre 2003.

Successivamente i medesimi attori in data 7 luglio 2004 avevano acquistato dall’Agenzia del Demanio un altro compendio immobiliare censito al Comune di Venezia, sezione Burano, foglio 59, mappale 1176, 1177 e 1179 in forza dell’articolo 5bis della l. n. 212 del 2003.

Gli attori deducevano, inoltre , che l’ Agenzia del Demanio in data 23 luglio 2004 aveva ceduto il medesimo mappale 1176 ai convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il predetto atto era stato trascritto prima rispetto a quello stipulato dagli attori,tuttavia, gli acquirenti convenuti non avevano i requisiti di cui alla legge n.

Ric. 2018n. 15037sez.

S2 - ud. 07 / 12 /2022 212 del 2003 per acquistare, sicché chiedeva no l’accertamento della validità dell’atto di compravendita stipulato dagli attori e la declaratoria di nullità di quello stipulato ai convenuti.

2. Resisteva in giudizio l’Agenzia del Demanio.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costitui vano e proponevano domanda riconvenzionaledi declaratoria della nullità del contratto di compravendita stipulato il 7 luglio 2004 dagli attori.

4. Il Tribunale di Venezia rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale.

Gli attori,infatti, come risulta to dallaCTU, non erano in possesso di alcuno dei requisiti ex articolo 5 bis della l. n. 212 del 2003.

L’acquisto dei convenuti , invece , poteva considerarsi legittimo ex l. n. 652 del 1986 in quanti gli stessi erano eredi di [OSCURATO:PERSONA] dal 1975 socio assegnatario dei terreni comprendenti anche le particelle in contestazione.

5. Fabio eRobertino Trevisan proponevano appello avverso la suddetta decisione.

6. La Corte d’[OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame.

7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

9. I difensori di parte ricorrente, c on memoria depositata i n prossimità dell’udienza, hannorappresentato che con contratto di compravendita notaio [OSCURATO:PERSONA] rep. 36079, racc. 20528 del 20.10.2022 Fabio e [OSCURATO:PERSONA] hanno acquistato da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il compendio immobiliare oggetto Ric. 2018n. 15037sez.

S2 - ud. 07 / 12 /2022 del contratto di acquisto ex lege 652/86 originariamente impugnato.

I medesimi difensori hanno dichiara to altresì che l’intervenuta cessione tra le parti del bene oggetto del presente giudizio ha fatto cessare la materia del contendere e che le parti hanno espressamente pattuito al punto 4 del contratto di compravendita la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

9. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese del presente giudizio.

10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15037/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO , N . 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2018n. 15037sez. S2 - ud. 07 / 12 /2022 -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 2588/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA depositata il 13/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Fabio e [OSCURATO:PERSONA] agivano in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell’atto di compravendita immobiliare stipulato il 23 luglio 2004 tra l’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori assumevano di aver acquistato in forza della legge n. 652 del 1986 dall’ Agenzia del Demanio il compendio immobiliare sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] costituito dai mappali nn. 52, 55, 723, 725 726 rogito notaio Sandi del 14 ottobre 2003. Successivamente i medesimi attori in data 7 luglio 2004 avevano acquistato dall’Agenzia del Demanio un altro compendio immobiliare censito al Comune di Venezia, sezione Burano, foglio 59, mappale 1176, 1177 e 1179 in forza dell’articolo 5bis della l. n. 212 del 2003. Gli attori deducevano, inoltre , che l’ Agenzia del Demanio in data 23 luglio 2004 aveva ceduto il medesimo mappale 1176 ai convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il predetto atto era stato trascritto prima rispetto a quello stipulato dagli attori,tuttavia, gli acquirenti convenuti non avevano i requisiti di cui alla legge n. Ric. 2018n. 15037sez. S2 - ud. 07 / 12 /2022 212 del 2003 per acquistare, sicché chiedeva no l’accertamento della validità dell’atto di compravendita stipulato dagli attori e la declaratoria di nullità di quello stipulato ai convenuti. 2. Resisteva in giudizio l’Agenzia del Demanio. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costitui vano e proponevano domanda riconvenzionaledi declaratoria della nullità del contratto di compravendita stipulato il 7 luglio 2004 dagli attori. 4. Il Tribunale di Venezia rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale. Gli attori,infatti, come risulta to dallaCTU, non erano in possesso di alcuno dei requisiti ex articolo 5 bis della l. n. 212 del 2003. L’acquisto dei convenuti , invece , poteva considerarsi legittimo ex l. n. 652 del 1986 in quanti gli stessi erano eredi di [OSCURATO:PERSONA] dal 1975 socio assegnatario dei terreni comprendenti anche le particelle in contestazione. 5. Fabio eRobertino Trevisan proponevano appello avverso la suddetta decisione. 6. La Corte d’[OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame. 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 9. I difensori di parte ricorrente, c on memoria depositata i n prossimità dell’udienza, hannorappresentato che con contratto di compravendita notaio [OSCURATO:PERSONA] rep. 36079, racc. 20528 del 20.10.2022 Fabio e [OSCURATO:PERSONA] hanno acquistato da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il compendio immobiliare oggetto Ric. 2018n. 15037sez. S2 - ud. 07 / 12 /2022 del contratto di acquisto ex lege 652/86 originariamente impugnato. I medesimi difensori hanno dichiara to altresì che l’intervenuta cessione tra le parti del bene oggetto del presente giudizio ha fatto cessare la materia del contendere e che le parti hanno espressamente pattuito al punto 4 del contratto di compravendita la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. 9. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese del presente giudizio. 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^
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