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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 20599/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari in data 7/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 7/11/2022, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza della Corte di appello di Roma del 10/12/2010, irrevocabile il 5/11/2010.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la h inosservanza o erronea applicazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., per omessa comunicazione della data del rinvio d'udienza disposto in accoglimento di un'istanza della difesa.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe stata rinviata, su istanza del difensore per concomitante impegno professionale, al 7/11/2022, ovvero dopo appena 3 giorni e con un solo giorno lavorativo a disposizione tra un'udienza e l'altra; e ciò senza che il rinvio venisse portato a conoscenza della difesa attraverso la notifica del verbale di udienza, come invece prescritto.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, pur non essendovi un termine dilatorio prestabilito, vi sarebbe un obbligo di effettuare la notifica del verbale di udienza attestante il rinvio e che essa sia «sufficientemente tempestiva onde consentire, in concreto, la partecipazione del difensore a detta udienza»; mentre nel caso di specie il verbale non sarebbe stato notificato e, in tutti i casi, non sarebbe stato concesso un termine tempestivo per consentire una adeguata partecipazione all'udienza.

3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. In premessa giova osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058 - 01).

In tali casi, è stato anche affermato che il differimento non deve rispettare alcun termine dilatorio e che la notifica del verbale che fissa la data della nuova udienza non è soggetta a termini, essendo necessario soltanto che essa sia sufficientemente tempestiva, onde consentire, in concreto, la partecipazione del difensore a detta udienza (Sez. 2, n. 15470 del 4/03/2022, Ahmetovic, Rv. 283223 - 01).

3. Nel caso di specie, va nondimeno osservato che l'avviso del rinvio, recante la indicazione della data dell'udienza, non risulta essere mai stato notificato al difensore della parte richiedente, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ciò ha determinato un evidente e insuperabile vulnus alle prerogative difensive della stessa, atteso che, come risulta Ji` dal relativo verbale, all'udienza in camera di consiglio del 7/11/2022, il difensore di fiducia non era presente, essendo stato sostituito da un difensore di ufficio nominato dal Giudice procedente ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Pertanto, deve ritenersi integrata, nel caso in esame, un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dedotta dal difensore di fiducia in sede di impugnazione della decisione di merito.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.

Così deciso in data 17/03/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari in data 7/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7/11/2022, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza della Corte di appello di Roma del 10/12/2010, irrevocabile il 5/11/2010. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la h inosservanza o erronea applicazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., per omessa comunicazione della data del rinvio d'udienza disposto in accoglimento di un'istanza della difesa. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe stata rinviata, su istanza del difensore per concomitante impegno professionale, al 7/11/2022, ovvero dopo appena 3 giorni e con un solo giorno lavorativo a disposizione tra un'udienza e l'altra; e ciò senza che il rinvio venisse portato a conoscenza della difesa attraverso la notifica del verbale di udienza, come invece prescritto. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, pur non essendovi un termine dilatorio prestabilito, vi sarebbe un obbligo di effettuare la notifica del verbale di udienza attestante il rinvio e che essa sia «sufficientemente tempestiva onde consentire, in concreto, la partecipazione del difensore a detta udienza»; mentre nel caso di specie il verbale non sarebbe stato notificato e, in tutti i casi, non sarebbe stato concesso un termine tempestivo per consentire una adeguata partecipazione all'udienza. 3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. In premessa giova osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058 - 01). In tali casi, è stato anche affermato che il differimento non deve rispettare alcun termine dilatorio e che la notifica del verbale che fissa la data della nuova udienza non è soggetta a termini, essendo necessario soltanto che essa sia sufficientemente tempestiva, onde consentire, in concreto, la partecipazione del difensore a detta udienza (Sez. 2, n. 15470 del 4/03/2022, Ahmetovic, Rv. 283223 - 01). 3. Nel caso di specie, va nondimeno osservato che l'avviso del rinvio, recante la indicazione della data dell'udienza, non risulta essere mai stato notificato al difensore della parte richiedente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ciò ha determinato un evidente e insuperabile vulnus alle prerogative difensive della stessa, atteso che, come risulta Ji` dal relativo verbale, all'udienza in camera di consiglio del 7/11/2022, il difensore di fiducia non era presente, essendo stato sostituito da un difensore di ufficio nominato dal Giudice procedente ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Pertanto, deve ritenersi integrata, nel caso in esame, un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dedotta dal difensore di fiducia in sede di impugnazione della decisione di merito. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Così deciso in data 17/03/202
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