CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14355/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (00664670361), in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio del prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende unitamente al prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Comune di Medolla ( ), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] ), dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Accertamento avverso la sentenza n. 3221, depositata il 27 novembre 2017, della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con sentenza n. 3221, depositata il 27 novembre 2017 , la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’appello proposto dal Comune di Medolla, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2005 al 2010. 1.1 –Il giudice del gravame ha considerato che: - nella fattispecie veniva in rilievo lo svolgimento di attività industriale in «un impianto di raccolta e gestione rifiuti mediante (anche) processo di trasformazione della materia prima e la produzione dibiogas.», così che l’unità immobiliare andava censita in categoria D (D/7) in quanto nella categoria E (esente) «rientrano gli edifici a destinazione particolare oggettivamente (e con criterio residuale e restrittivo) non diversamente classificabili»; - trovava fondamento, pertanto, la « attribuzione della Cat. D/7 effettuata dall'Agenzia delle Entrate …in quanto la discarica “ de qua ” presenta i caratteri essenziali della unità immobiliare stabiliti dall'art. 2,c.1 del DM 28/1998 e presenta … una sua autonomia reddituale ed una sua utilizzazione autono m a, svolgente anche attività di libero mercato nella raccolta di rifiuti con prezzi imposti dalla spa con il conseguimento di utili di gestione nello svolgimento della attività di pubblico servizio nell'interesse generale». 2. –[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattromotivi. Il Comune di Medolla resiste con controricorso, ed ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 5e 10, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249, al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 6,8 e 61, al d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, ed al d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286deducendo, in sintesi, che – tenuto conto delle modalità di affidamento del pubblico servizio svolto nella discarica, e dei suoi stessi criteri di svolgimento (correlati a tariffe volte a coprire i costi di gestione), delle connotazioni tipologiche e funzionali dell’unità immobiliare e, dunque, della loro destinazione, nella sostanza, ad un servizio di pubblico interesse – nella fattispecie non si giustificava l’ascrizione del bene ad una categoria catastale produttiva (la categoria D), diversamente trattandosi di unità immobiliare a destinazione particolare che, per la singolarità delle sue caratteristiche, anda va ascritta alla categoria E. 1.1 –Il secondo motivo, formulato anch’esso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 7, comma 1, lett. b), sull’assunto che – una volta correttamente identificata la categoria catastale da attribuire all’unità immobiliare –avrebbe dovuto trovare applicazione la fattispecie di esenzione prevista per «i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9». 2. –I due motivi – che vanno congiuntamente esaminati siccome strettamente connessi nella loro base giuridica – sono destituiti di fondamento. 2.1 - S econdo un consolidato orientamento interpretativo, per fabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l’immobile suscettibile di accatastamento ai sensi del r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 1, 4, 5 e 10 (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 23 giugno 2006, n. 14673); così che l'iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'ICI, ma non anche necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato fabbricato, in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovvero dal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 21 marzo 2019, n. 7968; Cass., 30 aprile 2015, n. 8781; Cass., 23 giugno 2010, n. 15177; Cass., 10 ottobre 2008, n. 24924). Si è, altresì, precisato, in una siffatta prospettiva, che, ai fini dell’ICI, il «presupposto dell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito», così considerandosi tassabili (anche) le aree scoperte (qui con riferimento ad aree portuali) in quanto rispondenti alla nozione di fabbricato (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 12 aprile 2019, n. 10287; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 13 febbraio 2019, n. 4221; Cass., 22 agosto 2017, n. 20259; Cass., 20 aprile 2017, n. 10031); e, con riferimento ai presupposti dell’inventariazione catastale, si è, in effetti rimarcata la riferibilità della relativa disciplina «non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU)…a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività.» (Cass., 23 maggio 2018, n. 12741), avuto, dunque, riguardo, in particolare, ai dati di regolazione desumibili dal r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo il quale costituisce unità immobiliare urbana «ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.»), dal d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40 («Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.») e dal d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, commi 1 e 3(alla cui stregua nella nozione di unità immobiliare con «potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.» rientrano « le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.»; v., altresì, Corte Cost., 20 maggio 2008, n. 162, quanto alla nozione di immobile per incorporazione, ai sensi dell’art. 812 cod. civ., ed alle conseguenti implicazioni sul piano della disciplina catastale). 2.2 –In termini generali va, quindi, rilevato che la Corte ha avuto modo di statuire che gli immobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazione dell’unità immobiliare, e non menziona affatto il requisito dell’interesse generale sotteso all’attività svolta; v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); e che, ai sensi del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286 (secondo il cui disposto «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.»), sussiste «una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674, cit.; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741, cit.). Si è, quindi, rimarcato che le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E sono connotate da una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderle sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva; e che rimane irrilevante la destinazione dell’unità immobiliare ad un fine di pubblico interesse che non esclude lo svolgimento di un’attività secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (v.: in tema di servizio idrico integrato, Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 4 aprile 2019, n. 9427; con riferimento ad aree portuali, Cass., 11 maggio 2022, n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., 17 aprile 2019, n. 10674). 2.2.1 - Può soggiungersi che lo stesso fine di pubblico interesse - che, come detto, non esclude l’autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad uso commerciale, secondo lo specifico ordinamento catastale, - nemmeno rileva nell’ordinamento eurounitario, in tema di aiuti di Stato e di concorrenza, laddove dal classamento catastale dipenda la stessa applicazione di tributi e, inversamente, la determinazione dell’àmbito di applicazione di agevolazioni ed esenzioni, posto che l’identificazione di un’impresa si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimento di un'attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA], punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C-74/16, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], punto 50; CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75). E le stesse soluzioni fatte proprie dal legislatore, con riferimento alla disciplina catastale delle unità immobiliari (banchine, aree scoperte,infrastrutture stradali e ferroviarie, depositi ) funzionali allo svolgimento di operazioni e servizi portuali (purchè oggetto di autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema portuale, quanto ai depositi; l. n. 205 del 2017, art. 1, commi 578 e ss.), avvaloranole considerazioni sin qui svolte in quanto danno conto della specificità della soluzione perseguita (con riferiment o ai porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale)e, dunque, confermano il rilievo secondo il quale le unità immobiliari del gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica. 2.3 – I rilievi sin qui svolti hanno, poi, trovate un’efficace sintesi ricostruttiva nella giurisprudenza della Corte che, con soluzione qui condivisa, ha posto il principio di diritto secondo il quale, in tema di classamento di immobili, «la discarica pubblica oggetto di sfruttamento economico per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas, in quanto connotata da autonomia funzionale e reddituale, costituisce un'unità immobiliare urbana soggetta ad accatastamento e rientra nella categoria D/7 - non in quella residua le E, concernente gli immobili a particolare destinazione pubblica -in quanto svolge attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l'eventuale destinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse» (Cass., 23 maggio 2018, n. 12741, cit.). 3. –Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva rilevato la destinazione della discarica (anche)al « processo di trasformazione della materia prima e …produzione di biogas» laddove dagli avvisi di accertamento (solo) poteva desumersi la contestazione circa l’esercizio della discarica «con gestione reddituale» e la strumentalità del «fabbricato … all’attività svolta». 4. –Anche questo motivo è destituito di fondamento. 4.1 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), e con riferimento al contenuto dell’avviso di accertamento, la Corte ha ripetutamente rilevato che l’obbligo motivazionale deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il q uantum dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571). Nella fattispecie, e per come assume la stessa ricorrente, l’atto impositivo risultava fondato sulla natura catastale dell’unità immobiliare che – specificamente rilevante in punto di presupposto impositivo e di base imponibile del tributo –risultava qualificata come strumentale all’attività svolta dalla contribuente «con gestione reddituale». Risultavano (così) inequivoci tanto l’identificazione dell’oggetto di imposizione quanto, e per converso, la non riconducibilità dello stesso ad una fattispecie di esenzione. 4.2 -L’accertamento condotto, allora, dal giudice del merito non ha affatto riconosciuto in favore dell’ente impositore un presupposto di imposta che non fosse stato (già) delineato a fondamento dell’atto impositivo né, per come è rimasto indiscusso in questa sede, ha comportato l’applicazione del tributo al di fuori della disciplina delineata dalle disposizioni normative in tema di base imponibile. La circostanza, poi, che detto accertamento abbia rilevato (anche) un «processo di trasformazione della materia prima e … produzione di biogas» non si risolve, nella fattispecie, nell’attribuzione di un bene diverso da quello che formava oggetto dell’esercitato potere impositivo, piuttosto involgendo un dato probatorio che somministrava una conferma della causa petendi dell’avviso di accertamento, per di più senz’alcuna integrazione postuma della motivazione. Come, poi, ben spiega la controricorrente, la specifica connotazione reddituale dell’unità immobiliare oggetto di possesso trovava il suo contrario nella aredditualità che integrava, però, il presupposto di una causa di esenzione il cui onere della prova gravava (solo) sul contribuente. Come, difatti, in tema di motivazione dell’atto impositivo la Corte ha in più occasioni rilevato, dall’obbligo di motivazione non consegue la necessitàdi indicare l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094). 5. – Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ.,reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sulle eccezioni in giudizio articolate - col ricorso introduttivo, e con la relativa riproposizione nel grado di appello, -che involgevano, rispettivamente, l’incertezza normativa obiettiva circa le disposizioni rilevanti in tema di classamento catastale e, rispettivamente, il trattamento sanzionatorio applicato, con cumulo materiale della sanzioni di omessa dichiarazione per tutti i periodi di imposta piuttosto che secondo cumulo giuridico. 6. – Il motivo è fondato, e va accolto, nei limiti di quanto in appresso precisato. 6.1 – Va premesso che, a lla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito dell’eccezione della quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962). 6.2 - S econdo un consolidato principio di diritto espresso dalla Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, «l'incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), etanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. Tale verifica è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicando un giudizio di fatto, riservato all'esclusiva competenza del giudice di merito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito.» (così Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 cui adde, ex plurimis, Cass., 1 febbraio 2019, n. 3108; Cass., 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24588; Cass., 24 febbraio 2014, n. 4394; Cass., 22 febbraio 2013, n. 4522; Cass., 27 luglio 2012, n. 13457; Cass., 16 febbraio 2012, n. 2192). Si è, in particolare, rimarcato che – costituendo l'incertezza normativa oggettiva una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole che trova il suo fondamento , piuttosto che nell'ignoranza giustificata, nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria – l 'essenza del fenomeno « si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente» (v. Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 aprile 2019, n. 10313; Cass., 13 giugno 2018, n. 15452; Cass., 17 maggio 2017, n. 12301; con riferimento al la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, nella giurisprudenza di legittimità e anche di merito, cfr. Cass., 23 novembre 2016, n. 23845, cit.; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24588, cit.; per la considerazione di una pluralità di disposizioni «il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso, per l'equivocità del loro contenuto», v. Cass., 24 febbraio 2014, n. 4394 , cit. ; Cass., 22 febbraio 2013, n. 4522, cit.). 6.2.1 – Nella fattispecie, deve escludersi che sussistesse una qualche incertezza normativa oggettiva quanto all’identificazione delle categorie catastali di riferimento dell’unità immobiliare in contestazione e, nello specifico, in ordine alla categoria degli immobili a destinazione cd. specialein quanto «costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni» (d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, cit.). Lo stesso formante giurisprudenziale, per vero, evidenzia contenuti meramente ricognitivi della generale disciplina (v., già, Cass., 15 settembre 2008, n. 23608, cit.) e, in particolare, la valorizzazione del dato normativo (d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, cit.) che –formulato «in negativo (nel senso che indica gli immobili che non vanno classificati nel gruppo E) e quindi non riguarda la estensione del raggruppamento esente da imposta, bensì la sua delimitazione» -nella sua corretta lettura radica «una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale.». 6.3 – A diversa conclusione, però, deve pervenirsi quanto all’eccezione formulata con riferimento al trattamento sanzionatorio in concreto applicato. Intema di cumulo giuridico delle sanzioni tributarie, la Corte ha avuto modo di statuire che: -l'istituto, delineato dal d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, trova senz’altro applicazione alle sanzioni tributarie previste per i tributi locali (d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 16; in tema di ICI v. Cass., 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., 2 marzo 2012, n. 3265; Cass., 17 luglio 2008, n. 19650; in tema di TARSU v. Cass., 18 maggio 2019, n. 13486; Cass., 21 dicembre 2011, n. 27970; Cass., 9 giugno 2010, n. 13869; Cass., 19 maggio 2010, n. 12268; Cass., 11 febbraio 2005, n. 2821; v. altresì,con riferimento all’omessa denuncia ex d.lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 1, Cass., 30 giugno 2021, n. 18447; Cass., 19 gennaio 2021, n. 728; Cass., 29 marzo 2019, n. 8829; Cass., 16 settembre 2016, n. 18230; Cass., 17 luglio 2008, n. 19650); - la continuazione - il cui riconoscimento è collegato all'oggettivo perpetrarsi dell'illecito tributario in periodi d'imposta diversi -si arresta in caso di cd. interruzione che si realizza, exart. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997, per effetto della contestazione della violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione; pertanto, ciò che si pone a monte dell'atto, se della stessa indole, deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione, mentre ciò che invece si pone a valle, resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscersi, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto di favore (Cass., 9 giugno 2021, n. 16017; v altresì, in tema di ICI, Cass., 16 giugno 2020, n. 11612; Cass., 7 luglio 2010, n. 16051); -allorché le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l'interruzione solo per quelle successive (Cass., 7 luglio 2010, n. 16051, cit.); - nel caso , poi, di processi separati relativi ad avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, l'ultimo giudice è competente a rideterminare la "sanzione complessiva" fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato( Cass., 2 marzo 2020, n. 5648; Cass., 12 aprile 2017, n. 9501). 6.3.1 -Con riferimento, quindi, alla riformulazione del d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma5 [ad opera del d.lgs. n. 99 del 2000, art. 2, comma 1, lettera a), numero 2)], la Corte ha rilevato che l’istituto della continuazione è stato configurato «in termini di autonomia precettiva rispetto alle altre previsioni di favore» e, nello specifico, incentrato sulla nozione di «violazioni della stessa indole», così risultando previsto - rispetto alla disciplina delle altre fattispecie di cumulo giuridico per concorso formale o materiale nonché per cd. progressione nell’illecito (di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 12, cit.) - «nel caso di violazioni commesse in diversi periodi di tempo, un elemento incidente su di un trattamento di favore sul piano dell'applicazione delle diverse sanzioni in modo distinto e diverso da quelle già configurate nei commi precedenti», laddove detta nozione deve essere desunta dalla disciplina della recidiva (d.lgs. n. 472, cit., art. 7, comma 3) alla cui stregua «Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentato profili di sostanziale identità.» (Cass., 17 novembre 2021, n. 34868). La considerazione secondo la quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 5, d.l.gs. n. 472 del 1997, rileva la sussistenza di violazioni della stessa indole, e non già che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione, dà conto del principio di diritto (pur) enunciato dalla Corte con riferimento alla sanzione per omesso versamento, alla cui stregua, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si è ritenuto applicabile il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, cit. (così Cass., 8 aprile 2022, n. 11432; v., altresì, Cass., 18 luglio 2022, n. 22477; Cass., 14 luglio 2010, n. 16526; Cass., 2 luglio 2009, n. 15554);la contraria opinione, difatti, si fond erebbe (proprio) sull’identificazione del regime della continuazione, disciplinato dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, con quello che concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo (cd. progressione; v. Cass., 22 marzo 2019, n. 8148; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1540). 6.4 – Né, nella fattispecie, può venire in utile considerazione la disciplina posta dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 il cui art. 5 ne ha delimitato temporalmente l’applicazione alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Per di più, la rimodulazione del sistema sanzionatorio tributario ha profondamente inciso sui dati di regolazione posti a base della ricostruzione giurisprudenziale dell’istituto della continuazione, così come sopra esposta, in quanto: - dalla disciplina del concorso formale e materiale sono state escluse le violazioni «concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni»; - gli istituti della continuazione e della progressione sono stati unitariamente ricondotti ad una medesima disciplina (la fattispecie sanzionatoria alternativamente integrata dall’uno o dall’altro istituto), sempre con esclusione delle violazioni «concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni»; - la fattispecie delle violazioni commesse in periodi di imposta diversi è stataunitariamente ricondotta agli istituti base del concorso, della progressione e della continuazione, con propri specifici aggravamenti sanzionatori [ d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, art. 3, lett. f)]. E ne è conseguito il venir mento di una nozione di continuazione in relazione a periodi di imposta diversi e correlata, come anticipato, a violazioni connotate da una medesima indole. 7. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al profilo di censura accolto del quarto motivo, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia con riferimento agli accertamenti predic