CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16929/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
varra;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale delloStato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaValle d’Aosta n. 31/2021, depositata il 16 dicembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16120/2022Numero sezionale 4227/2026Numero di raccolta generale 16929/2026Data pubblicazione 29/05/20261. – Con ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Aosta, il contribuente [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella dipagamento emessa a seguito di attività di liquidazione relativa almodello IRAP per l’anno d’imposta 2014 e alle liquidazioni IVAriferite al primo trimestre 2017, iscritte a ruolo e recanti pretesetributarie per imposte, sanzioni e interessi.L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, chiedendo ilrigetto del ricorso.Con sentenza n. 15/2020, depositata l’8 gennaio 2020, laCommissione tributaria provinciale di Aosta dichiaravainammissibile il ricorso nella parte relativa all’IRAP, in ragione dellamancata tempestiva impugnazione dell’avviso di accertamentonotificato il 12 febbraio 2018, e respingeva il ricorso nel resto.2. – Il contribuente proponeva appello.L’Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio di secondogrado, eccependo l’inammissibilità dell’appello e chiedendone, nelmerito, il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Valle d’Aosta, consentenza n. 31/2021, depositata il 16 dicembre 2021, rigettaval’appello.3. – Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso percassazione affidato a tre motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con nota del 30 aprile 2026, il ricorrente ha dichiarato diavere presentato, in data 21 gennaio 2026, all’Agenzia delleentrate - Riscossione, dichiarazione di adesione alla definizioneNumero registro generale 16120/2022Numero sezionale 4227/2026Numero di raccolta generale 16929/2026Data pubblicazione 29/05/2026agevolata c.d. Rottamazione-quinquies, con riferimento ai carichioggetto del presente giudizio.Il contribuente precisa altresì che, pur avendo dichiarato diassumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi adoggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione, allo statola domanda di definizione è stata soltanto presentata, mentrel’Agenzia delle entrate - Riscossione dovrà comunicare l’esito dellaprocedura, entro il 30 giugno 2026, con indicazione dell’eventualeaccoglimento, degli importi dovuti e dei moduli di pagamento.Si rappresenta che solo dopo tale comunicazione, e comunquedopo il pagamento dell’unica soluzione o della prima rata, conscadenza al 31 luglio 2026, il contribuente potrà verificarel’effettivo consolidarsi della definizione agevolata e,conseguentemente, esercitare in modo pienamente consapevole eprocessualmente corretto la rinuncia al giudizio.Pertanto, chiede il rinvio a nuovo ruolo del procedimento a datasuccessiva al 31 luglio 2026, o comunque successiva allacomunicazione dell’esito della domanda di definizione agevolata daparte dell’Agenzia delle entrate - Riscossione, al fine di consentireal contribuente di verificare l’effettiva ammissione alla procedura,di procedere al pagamento dell’unica soluzione o della prima rata e,conseguentemente, di esercitare la rinuncia al giudizio nei termini enei modi processualmente corretti.1.1. – La richiesta deve essere accolta.La l. n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha introdotto unanuova definizione agevolata che riguarda tutti i carichi affidatiall’agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento diimposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuatidall’Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis eNumero registro generale 16120/2022Numero sezionale 4227/2026Numero di raccolta generale 16929/2026Data pubblicazione 29/05/202636-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e artt. 54-bis e 54-ter del d.P.R.n. 633 del 1972).Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, possono essereindicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto delleprime tre rottamazioni o del saldo e stralcio, per i quali icontribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato onon tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previstescadenze, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater odella riammissione alla Rottamazione-quater, per i quali, alla datadel 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misuraagevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima datarisultano regolarmente versate.Sono esclusi dalla nuova Rottamazione i debiti che, anche serientrano nell’ambito della Rottamazione-quinquies, sonoricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e dellariammissione alla Rottamazione-quater, per i quali, alla data del 30settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le ratescadute.La domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies vapresentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026,tramite il sito dell’Agenzia delle entrate - Riscossione.L’Agenzia delle entrate - Riscossione renderà disponibile entroil 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute, con l’esitodella domanda, gli importi da versare e i moduli di pagamento.Nel caso di specie, la richiesta è stata ritualmente avanzataentro il 30 aprile 2026 e la definizione agevolata non si è ancoraperfezionata.2. – Il procedimento va dunque rinviato a nuovo ruolo.Numero registro generale 16120/2022Numero sezionale 4227/2026Numero di raccolta generale 16929/2026Data pubblicazione 29/05/2026 P.Q.MRinvia il procedimento a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]