CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 08214/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 13055/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] a r.l. [OSCURATO:PERSONA] e Ferroviarie in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dell'eredita' giacente di [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 792/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 6 febbraio 2016, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la decisione di primo grado, con la quale è stata accolta la domanda revocatoria ex art. 67, secondo comma, I.f., proposta dai commissari liquidatori della cooperativa, relativa alla compravendita conclusa in data 11 febbraio 1998 dalla società in bonis con [OSCURATO:PERSONA]. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione quest'ultima, sulla base di un motivo, cui resiste con controricorso l'intimata procedura. Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso.Le parti hanno depositato anche le memorie di cui all'art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il motivo di ricorso deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 154, 291 e 331 c.p.c., perché il giudice di appello, rilevata la mancanza del congruo termine a comparire per il litisconsorte necessario, avrebbe dovuto ordinare il rinnovo dell'atto di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., essendo stato comunque notificato l'atto di integrazione allo Stato quale erede residuale, sebbene senza il rispetto del termine di cui all'art. 163-bis c.p.c. 2. - La corte territoriale ha ritenuto che, essendo venuto meno uno dei due l'appellanti ed essendosi devoluta per legge l'eredità allo Stato, si fosse reso indispensabile chiamare quest'ultimo in giudizio, quale litisconsorte necessario: indi, ha disposto, con ordinanza del 28 febbraio 2013, la relativa integrazione del contraddittorio, ma all'udienza del 24 settembre 2014 l'appellante ha chiesto un nuovo termine, attesa la mancata concessione a controparte del termine minimo a comparire, di cui all'art. 163-bis c.p.c. Tuttavia, come motivato nella successiva ordinanza del 3 ottobre 2013, tale termine non poteva essere concesso, in quanto la notificazione dell'atto di integrazione è stata eseguita il 17 luglio 2013, senza i termini minimi a comparire, posto che il termine di 23 giorni appena, atteso il periodo di sospensione feriale, non è congruo; né poteva concedersi un nuovo termine per la notifica, come era stato richiesto dalla parte, essendo quello ormai scaduto, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. 3. - Il ricorso è infondato.»n Dispone l'art. 331 c.p.c. che, quando risulti un litisconsorte necessario non convenuto in appello, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione; l'impugnazione è dichiarata inammissibile, se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato. Ove non sia stabilito un termine, vale quello ex art. 163-bis c.p.c., nel rispetto del diritto al contraddittorio della parte notificanda (Cass. 25 febbraio 2020, n. 4965; 12 marzo 2014, n. 5628; 16 dicembre 2009, n. 26401; 5 novembre 2008, n. 26570). Nell'ambito delle disposizioni generali sul processo, inoltre, l'art.154 c.p.c. prevede che il giudice «prima della scadenza può prorogare» il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. Nella vicenda in esame, disposto l'ordine di integrazione del contraddittorio nel febbraio del 2013, esso fu eseguito solo cinque mesi dopo, in un tempo insufficiente a ritenere rispettate tali regole. Pertanto, va confermato il principio secondo cui l'integrazione del contraddittorio disposta iussu iudicis per ragioni di litisconsorzio necessario comporta la necessità che l'atto integrativo venga notificato all'interessato nel termine perentorio fissato dal giudice, ovvero, qualora quest'ultimo abbia omesso tale indicazione, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., con la conseguenza che il rapporto processuale deve ritenersi validamente costituito con la notifica dell'atto integrativo, e non anche con il deposito dell'atto notificato in cancelleria nel termine di dieci giorni dalla notifica. Onde, quando il giudice abbia pronunziato l'ordine e la parte onerata non vi abbia provveduto, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata (cfr. anche Cass. 11 aprile 2016, n. 6982; 12 marzo 2014, n. 5628; 26 novembre 2008, n. 28223; 16 dicembre 2009, n. 26401; 15 gennaio 2007, n. 637). In seguito, molte altre pronunce di questa Corte hanno deciso in modo conforme, stabilendo che, quando occorra procedere alla notificazione come ordinato nuovamente dal Collegio e se la parte appellante non vi abbia ottemperato, correttamente viene «dichiarata l'inammissibilità dell'appello..., non potendosi concedere un ulteriore termine per regolarizzare il contraddittorio» (Cass. 23 luglio 2019, n. 19823, non mass.; Cass. 13 marzo 2020, n. 7233, non mass.; Cass.13 luglio 2018, n. 18603, non mass.) e che «[q]uando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato» (Cass. 15 ottobre 2021, n. 28298). Si veda pure, infine, il medesimo principio, come ribadito per i procedimenti camerali (Cass. 23 agosto 2021, n. 23313). Né la parte può dolersi della mancata concessione di un nuovo termine, essendo ormai scaduto quello, pur non perentorio, concesso, a norma dell'art. 154 c.p.c. Neppure risulta, infine, richiesta la concessione di un nuovo termine, mediante il richiamo all'art. 153, comma 2, c.p.c. (e, prima, 184-bis c.p.c.) sulla rimessione in termini per fatto non imputabile, indipendentemente quindi poi dalla esistenza, nella specie, dei presupposti per la sua accoglibilità. In definitiva, la parte appellante attese ben cinque mesi, dal 28 febbraio 2013, quando le fu comunicata l'ordinanza della corte territoriale, al luglio 2013 per tentare la notificazione, limitandosi poi a richiedere in udienza la concessione di un nuovo termine, senza neppure addurre, ove fosse stata questa l'evenienza, qualsiasi causa non imputabile. 4. - Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in C 3.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] giVO3